Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18406 del 12/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18406 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 13638-2011 proposto da:
SOGEPA SOCIETA’ GENERALE DI PARTECIPAZIONE SPA IN
LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO
GIUDICE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
SERA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 12/07/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 39/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 21/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 13638/2011
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Fata Group s.r.l. in liquidazione impugnava il provvedimento con cui l’agenzia
delle entrate aveva espresso il diniego in ordine all’istanza di condono presentata il 16 giugno
2003 sul presupposto che le rate non erano state versate alle scadenze previste. La
commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso con sentenza che era
confermata dalla CTR del Piemonte.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società So.Ge.Pa.

liquidazione, svolgendo due motivi. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n.
3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 9 bis della legge 289/2002. Sostiene che le rate del
condono di cui all’istanza presentata il 16 giugno 2003 sono state versate integralmente,
ancorché non alle scadenze previste e ciò induceva a ritenere che il condono si fosse
perfezionato, dovendosi tenere conto anche dell’art. 16 bis, coma 1 bis, della legge 289/2002,
introdotto dall’art. 32, coma 7, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28
gennaio 2009, n. 2, che ha sostanzialmente equiparato la fattispecie del condono previsto
dall’art. 9 bis della legge 289/2002 alle altre previste dalla stessa normativa.
2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ., in quanto la motivazione della decisione impugnata è totalmente carente, essendosi
la CTR limitata ad affermare che la seconda rata non pagata del primo condono non poteva
formare oggetto del secondo condono.
2. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto è costante
l’orientamento della Corte di legittimità, secondo cui il condono previsto dalla L. 27 dicembre
2002, n. 289, articolo 9-bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e/o tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo
pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece,
deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla stessa L. n. 289 del 2002 negli articoli 7, 8, 9, 15
e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario. Ne consegue che,
nell’ipotesi di cui all’articolo 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, in ordine alla
determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del comma 3, oltre agli interessi, il condono è condizionato
dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la
definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il
pagamento della sola prima rata cui non segua l’esatto adempimento delle successive (ex

Società Generale di Partecipazioni s.p.a., incorporante della società Fata Group s.r.l. in

plurimis: Cass. n. 1687 del 2018; n. 30571 del 2017; n. 417 del del 2010; n. 19546 del 2011;
n. 21364 del 2012; n. 10309, n. 10650, n. 25238 del 2013; n. 9440 e n. 20435 del 2014; n.
420, n. 5116, n. 7852, n. 8149, n. 8209, n. 8420, n. 9543, n. 10583, n. 10881 del 2015).
Inoltre, la disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, articoli 8, 9, 15 e 16 – nella parte in cui tali
disposizioni statuiscono l’efficacia delle ipotesi di condono “premiale” da essi previste, ancorché
le rate successive alla prima non siano integralmente e tempestivamente versate – è
insuscettibile di applicazione analogica, data la natura eccezionale delle disposizioni in materia
di condono.

introdotto dall’art. 32, corna 7, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28
gennaio 2009, n. 2, sarebbe sostanzialmente equiparata la fattispecie del condono previsto
dall’art. 9 bis della legge 289/2002 alle altre previste dalla stessa normativa.
La Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che l’art. 16 bis della legge n. 289 del
2012, introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, “non giustifica un ripensamento
dell’indirizzo di legittimità, ormai del tutto consolidato circa il perfezionamento del condono di
cui all’art. 9 bis solo con il pagamento di tutte le rate alle scadenze previste. Il fatto che il
legislatore abbia esteso anche alle definizioni ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 le norme
(volte a snellire e rendere più incisiva l’azione esattoriale) dettate per la riscossione dei debiti
iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge non incide sotto alcun profilo
sulla questione della individuazione delle condizioni a cui l’art. 9 bis lega l’effetto estintivo
dell’obbligazione di pagamento delle sanzioni. La portata dispositiva dell art. 16 bis, comma 1
bis, infatti, si risolve esclusivamente nella estensione dell ‘operatività delle disposizioni di cui
allo stesso art. 16 bis, corna I, di agevolazione dell’azione esattoriale, anche alla riscossione
delle somme dovute a seguito del mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9 bis
della legge n. 289 del 2002, fermo restando che tali somme comprendono, oltre al residuo
importo ancora eventualmente dovuto a titolo di imposta, anche l’importo delle sanzioni
calcolate sull’intera obbligazione tributaria originaria” ( Cass. n. 14373 del 2017; Cass. n.
26566 del 2014 e Cass. n. 20734 del 2016 ).
2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le
spese processuali che liquida in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 girno 2018.

La ricorrente sostiene che, tenuto conto dell’art. 16 bis, corna 1 bis, della legge 289/2002,

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