Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18406 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 09/07/2019), n.18406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27065-2014 proposto da:

COMUNE STREVI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, rappresentato e difeso dagli

avvocati DAVIDE PRUSSO, SILVIA MARIA CAMICIOTTI;

– ricorrente –

contro

A.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 281/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/05/2014 R.G.N. 508/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 6 maggio 2014, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Acqui Terme e accoglieva la domanda proposta da A.C.A. nei confronti della Italtrade R.E. LP e del Comune di Strevi quale responsabile in solido, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, con la predetta impresa, operante nel settore dell’edilizia, per la corresponsione delle retribuzioni al suddetto ricorrente spettanti per aver prestato, alle dipendenze della stessa, attività lavorativa dal 17.1 al 20.7.2011 quale manovale con inquadramento al I livello del CCNL Edilizia Piccola e Media Industria nell’ambito dell’appalto all’impresa commesso dal Comune, al pagamento delle differenze retributive maturate a vario titolo di cui era rimasto creditore nei confronti della datrice di lavoro;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere il credito retributivo azionato dalle ricorrenti e la responsabilità solidale della Direzione didattica, nonostante la natura pubblica del medesimo, alla luce dell’accolta interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, secondo cui la norma medesima dovrebbe leggersi nel senso che l’inapplicabilità del predetto decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni ivi prevista non può intendersi riferita ad esse in relazione alla loro soggettività, implicandone così l’esclusione tout court da quell’applicazione, bensì solo nella loro qualità di soggetti datori di lavoro pubblico, di modo che l’esclusione non può che essere sancita nei confronti del solo personale dalle stesse dipendente;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Strevi, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’ A., pur intimato, non ha svolto alcuna difesa;

– che il Comune ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1 e art. 29, comma 2, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale dell’art. D.Lgs. n. 276 del 2003 e della configurabilità a carico del soggetto pubblico, su questa base affermata, della responsabilità solidale sancita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a carico dell’appaltante per l’adempimento dei crediti retributivi maturati nei confronti dell’appaltatore;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione D.L. n. 76 del 2013, art. 9, comma 1, conv. nella L. n. 99 del 2013, il Comune ricorrente, lamenta la non conformità a diritto anche dell’interpretazione della predetta accolta dalla Corte territoriale ed intesa ad escluderne il carattere di norma interpretativa;

che, entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi fondati alla luce del consolidato orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. nn. 6554/2019, 29176/2018, 10844/2018 ma vedi già Cass. 15432/2014), secondo cui, dovendosi interpretare il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, nel senso che il D.Lgs. medesimo non è applicabile alle pubbliche amministrazioni, si deve escludere che in materia di appalti pubblici trovi applicazione la responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore per l’adempimento degli obblighi retributivi sancita dall’art. 29, comma 2 medesimo D.Lgs. già con riferimento al quadro normativo antecedente all’emanazione del D.L. n. 76 del 2013, art. 9 conv. con modif. nella L. n. 99 del 2013, recante l’espressa previsione dell’inapplicabilità del suddetto art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni, cui, pertanto, non può neppure attribuirsi il carattere di norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva;

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia definita nel merito nel senso del rigetto dell’originaria domanda, con compensazione delle spese dell’intero processo in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito e del recente formarsi della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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