Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18405 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/09/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 08/09/2011), n.18405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25111/2008 proposto da:

G.G., D.M., P.A., R.

S., S.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GHERA EDOARDO,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

– ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22 C/O LO STUDIO LEGALE GERARDO VESCI E PARTNERS, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ASTRIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo

studio dell’avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TAVERNITI BRUNO, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

PROGEMA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2644/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2007 R.G.N. 3657/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato GHERA FEDERICO per delega GHERA EDOARDO;

udito l’Avvocato PATERNO’ FEDERICA per delega VESCI e TAVERNITI

BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., la Progema S.r.l. e la Astrim S.r.l., deducendo di aver lavorato con mansioni di operai addetti alle manutenzioni alle dipendenze della Ericsson e di essere stati collocati in mobilità; di essere stati assunti (inizialmente con contratto a termine in data 23 agosto 1993) alle dipendenze della soc. Progema; di aver sottoscritto in data 21 ottobre 1993 un verbale di conciliazione sindacale contenente una rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro e ad ogni pretesa retributiva nei confronti dell’originaria datrice di lavoro; di essere passati alle dipendenze della società Astrim a seguito della cessione alla stessa dell’attività della Progema. I lavoratori hanno sostenuto che la Progema era stata costituita al solo scopo di consentire alla Ericsson di avvalersi delle agevolazioni per la messa in mobilità dei lavoratori licenziati, e che l’attività lavorativa presso la Progema si era svolta con mansioni identiche a quelle precedenti, con l’uso delle stesse attrezzature. Hanno chiesto quindi l’accertamento della nullità dei contratti di appalto stipulati tra la Ericsson, la Progema e la Astrim; della sussistenza, in relazione al rapporto instaurato con la Progema e la Astrim, di una fattispecie di interposizione vietata delle prestazioni lavorative; dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinati alle dipendenze della Ericsson;

della nullità del verbale di conciliazione, in quanto stipulato in frode alla L. n. 223 del 1991, nonchè la condanna della Ericsson alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l’avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione e la mancata impugnazione dello stesso.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello, confermando la decisione.

D.M., P.A., S.A., G.G., R.S. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Le società Ericsson e Astrim si difendono con distinti controricorsi.

La Progema non ha svolto attività difensiva.

I ricorrenti e le controricorrenti hanno anche depositato una memoria per l’udienza. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2113, nonchè dell’art. 1362 c.c., e difetto di motivazione su di un fatto decisivo e controverso.

Il quesito di diritto è: “se l’art. 2113 c.c., comma 4, consenta al prestatore di lavoro subordinato di manifestare validamente, a seguito di conciliazione conseguente al licenziamento, di disporre del diritto all’accertamento della interposizione nel rapporto di lavoro successivamente instaurato con un diverso assuntore e ciò sul presupposto che il rapporto con quest’ultimo sia stato prestato effettivamente alle dipendenze del precedente datore, nel quadro, di un contratto di appalto di servizi tra le due imprese”.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia sulle domande di accertamento della nullità dei contratti di appalto, della interposizione vietata, della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la Ericsson con decorrenza dalla assunzione in servizio presso la Progema.

Il motivo con il quale si denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c., può essere ritenuto non fondato applicando il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. per tutte Cass. 6 luglio 1983 n. 4546, 6 aprile 2000 n. 4317, 29 aprile 2006 n. 10052). Merita invece accoglimento il primo motivo di ricorso.

I fatti non sono controversi.

I ricorrenti vennero licenziati dalla Ericsson a seguito di procedura ex L. n. 223 del 1991, in data 31 luglio 1993.

Il personale licenziato venne riassunto dalla società Progema, appaltatrice dei servizi cessati dalla Ericsson giusto verbale del 28 luglio 1993, prima con contratto a tempo determinato, quindi con contratto a tempo indeterminato.

Con verbale di conciliazione del 21 ottobre 1993 i ricorrenti, al pari di altri lavoratori, che avevano proposto impugnativa di licenziamento nei confronti della Ericsson, dichiararono di rinunciare alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro ed ad ogni domanda di natura retributiva, accettando il licenziamento, concordando sulla data di risoluzione del rapporto e accettando una somma di denaro dalla Ericsson a titolo transattivo.

Successivamente la Progema cedette tutte le attività di servizi alla ASTRIM, alla quale vennero trasferiti i rapporti di lavoro.

I ricorrenti proposero quindi il ricorso oggetto della presente controversia, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare la nullità dei contratti di appalto stipulati tra la Ericsson TLC, la Progena srl e la ASTRIM; per l’effetto dichiarare che il rapporto tra la Ericsson e la Progema srl (poi ASTRIM) integra gli estremi dell’interposizione vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1;

dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la Ericsson Fatme spa con decorrenza dalla assunzione in servizio presso la Progema.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della conciliazione del 21 ottobre 1993. La Corte d’appello ha confermato la decisione.

La Corte ha affermato che “dal verbale di conciliazione si evince che, a fronte della rinuncia da parte del lavoratore ai diritti inerenti al pregresso rapporto di lavoro con la Ericsson e la sottoscrizione da parte dei dipendenti di un verbale di conciliazione e con la corresponsione da parte di questa degli importi indicati, i lavoratori dichiaravano di non aver nulla a pretendere dalla Ericsson a titolo di diritti e/o ragioni che traggono o possono trarre ragione d’essere dal rapporto ormai conclusosi o dall’avvenuta risoluzione”.

E questa parte è pienamente condivisibile.

Tuttavia la sentenza poi continua affermando che con tale verbale i lavoratori avevano anche escluso il carattere fittizio del rapporto con le nuove società e che con tale verbale avevano operato “oltre alla rinuncia alla reintegra anche una in equivoca rinuncia a qualsiasi altra rivendicazione possibile, anche relativa al trattamento economico e normativo”.

Da ciò ha tratto motivo di conferma della decisione di inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione.

Se può convenirsi sul fatto che la conciliazione contiene una rinuncia ad altre possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro con la Ericsson, non può invece ritenersi che con tale atto i lavoratori abbiano validamente rinunziato ai loro diritti futuri concernenti il rapporto con la Progema e poi con la ASTRIM, nonchè in ordine al diritto di chiedere l’accertamento della effettiva natura di tale rapporto e della eventuale violazione della disciplina dettata dalla L. n. 1369 del 1960, perchè la conciliazione non può riguardare diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del prestatore di lavoro.

La domanda oggetto del presente giudizio non poteva, di conseguenza, essere dichiarata inammissibile per intervenuta conciliazione.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in altra composizione per la decisione nel merito della controversia, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il merito alla Corte d’appello di Roma in altra composizione, anche per la decisione in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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