Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18405 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27296-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO

CURIONI N. 99, presso lo studio dell’avvocato RENATA CELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 09/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 229/27/13 pubblicata il 9 agosto 2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 27/7/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.D. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato per l’anno di imposta 2005 il reddito di impresa di Euro 132.133,00 ed ai fini IVA un imponibile di Euro 37.523,00 sulla base dei dati acquisiti presso l’Anagrafe Tributaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’accertamento impugnato si basa sulla riscossione da parte del P. di tre bonifici effettuati tra l’8 novembre 2005 ed il 27 dicembre 2005 da parte di B.A., mentre tali pagamento risultavano effettuati sul conto corrente bancario intestato non al P. ma a R.M., senza che l’ufficio abbia dato motivazione dell’attribuzione di tali bonifici al P., nè abbia provato i legami fra i conti del P. e della R. pur incombendo allo stesso Ufficio l’onere della prova della pretesa fiscale ai sensi dell’art. 2697 c.c.;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che P.D. resiste con controricorso deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbe illegittimamente limitato l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in risposta al questionario all’ipotesi in cui il contribuente si rifiuti di fornire tale documentazione o affermi di non averla, mentre la documentazione fornita dal contribuente in sede contenziosa e costituita dall’estratto conto bancario intestato alla ditta della R. costituiva documento da esibire in risposta alla richiesta di documentazione comunque utile richiesta in sede amministrativa;

che con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 In particolare si deduce che erroneamente la sentenza impugnata afferma che incombe sull’amministrazione finanziaria l’onere della prova della pretesa fiscale, in quanto, una volta che il contribuente non risponde al questionario inviatogli e non produce la documentazione richiestagli, legittimamente l’Ufficio procede all’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e l’onere della prova viene invertito a carico del contribuente;

che con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa una circostanza dedotta in appello e costituita dalla mancanza di legame fra il conto corrente bancario intestato alla ditta R. e quello intestato al P.;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè la ricorrente proporrebbe eccezioni nuove mai sollevate in primo grado è infondata in quanto i motivi di ricorso riguardano censure relative alla sentenza impugnata e non eccezioni;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza è parimente infondato in quanto la ricorrente espone in modo compiuto tutte le doglianze relative alla pronuncia impugnata dando modo alla controparte ed al collegio di conoscere chiaramente la materia del contendere;

che il primo motivo è fondato in quanto la mancata risposta al questionario costituisce logicamente rifiuto di produrre la

documentazione richiesta e, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 è inutilizzabile la documentazione non prodotta in risposta al questionario salva l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, dell’eventuale giustificazione della mancata produzione in sede di risposta al questionario;

che il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi alla prova costituita dai bonifici effettuati sul conto corrente della cessata ditta R. sotto il profilo del riparto dell’onere della prova e dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso secondo l’art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione novellata. I motivi sono fondati. L’Agenzia delle Entrate aveva dedotto vari elementi atti a smentire l’identità dei bonifici effettuati sul conto corrente della cessata ditta R. e quelli effettuati sul conto corrente intestato al contribuente P. sui quali si è basata la motivazione della sentenza impugnata. In particolare la ricorrente ha dedotto la diversità dei bonifici sulla base della diversità dei numeri identificativi, della data di effettuazione dei bonifici, dell’istituto di credito presso cui è acceso il conto. La Commissione tributaria regionale nulla ha motivato su tale decisiva circostanza relativa proprio all’individuazione dei bonifici sui quali si fonda la decisione impugnata;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 settembre 2020

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