Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18404 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23062/2013 R.G. proposto da:

Salamita S.c. a r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco

Leto, con domicilio eletto presso l’Avv. Sebastiano Calderone in

Roma, via Sirte n. 28, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Messina n. 214/27/12, depositata il 14

settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Salamita S.c. a r.l. impugna per cassazione, con cinque motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Messina, aveva ritenuto fondato l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle entrate per Irpeg e Ilor per l’anno 1997, con cui era stato rideterminato, a seguito di indagini bancarie, il reddito d’impresa ed erano stati recuperati a tassazione utili destinati dalla cooperativa a riserva indivisibile in mancanza dei requisiti di legge, nonchè costi indebitamente dedotti.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, la cui notifica non risulta andata a buon fine, senza che ne sia stata disposta la rinnovazione.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 904 del 1977, art. 12, per aver la CTR disconosciuto il relativo beneficio fiscale nonostante la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di legge e la formale delibera da parte dell’assemblea dei soci.

2.1. Il secondo motivo denuncia, sul medesimo profilo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su fatti decisivi, per aver la CTR errato nell’individuazione del thema decidendum, sì da risultare la motivazione soltanto apparente.

2.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per aver la CTR ritenuto legittima la ripresa con riguardo ai prelievi e ai versamenti sui conti bancari dei soci pur in assenza di riscontri oggettivi della riferibilità delle operazioni alla società, in presenza di attività svolte da questi ultimi e senza che fosse stato accertato il carattere fittizio dell’intestazione o, in ogni caso, la sostanziale riferibilità all’ente delle posizioni annotate sui conti medesimi.

2.3. Il quarto motivo denuncia, sui medesimi profili, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su fatti decisivi.

2.4. Il quinto motivo denuncia infine “l’applicabilità del giudicato esterno” attesa l’intervenuta definizione in termini favorevoli per la contribuente, con sentenza definitiva n. 720/8/05 della CTP di Messina non impugnata, di analoga pretesa per il 1997 in materia di Iva.

3. Vanno esaminati, per priorità logica, i motivi dal terzo al quinto che sono infondati.

3.1. Non sussiste, in primo luogo, l’eccepito giudicato, non fosse altro che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, Iva e imposte dirette), trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass. n. 14596 del 06/06/2018; Cass. n. 7884 del 20/4/16; Cass. n. 235 del 9/1/2014; Cass. n. 3756 del 15/2/2013; Cass. n. 802 del 14/1/2011; Cass. n. 3706 del 17/2/2010).

3.2. Non sussiste, inoltre, la lamentata violazione di legge.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, infatti, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti, sia i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, con la sola esclusione – qui non rilevante – dei prelevamenti effettuati dal lavoratore autonomo o dal professionista, in relazione ai quali la presunzione è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

A fronte di tale presunzione il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. n. 11102 del 05/05/2017; Cass. n. 10480 del 03/05/2018).

Più in particolare, è tenuto a provare che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, dovendo indicare e dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 15857 del 29/07/2016).

Orbene, la CTR si è attenuta agli anzidetti principi poichè ha riscontrato che la ripresa si era basata su elementi precisi e concordanti, con anche una “dettagliata analisi delle movimentazioni bancarie” effettuata in contraddittorio, tali da far ritenere “riconducibili alla società le movimentazioni riscontrate sui conti correnti intestati ai soci”, delle quali la contribuente non aveva fornito adeguate giustificazioni, nè, in ogni caso, “documentazione idonea a dimostrare la natura” delle stesse.

La riferibilità dei suddetti conti dei soci alla cooperativa, infine, è stata ritenuta validamente provata – con accertamento in fatto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 549 del 15/01/2020) – attesa la “stretta integrazione tra la società e i suoi soci in considerazione della ristretta base sociale della stessa e degli stretti legami di parentela e coniugio tra i soci stessi”.

3.3. Inammissibile, infine, è il denunciato vizio motivazionale, trattandosi di censura non più proponibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pubblicata il 14 settembre 2012.

La CTR, peraltro, da quanto sopra evidenziato, non ha affatto omesso di motivare, risolvendosi la censura in una contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito, non ammissibile neppure sotto la vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Il primo e secondo motivo, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, vanno entrambi disattesi.

4.1. Va rilevato, in primo luogo che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “in tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l’applicazione del beneficio previsto dalla L. n. 604 del 1977, art. 12, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l’Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo ed accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione” (Cass. n. 30371 del 18/12/2017; Cass. n. 8140 del 11/04/2011), conclusione che vale, a maggior ragione, ove risulti l’occultamento di ricavi per l’anno d’imposta in questione.

4.2. Orbene, nella vicenda in giudizio, la CTR ha accertato sia che “la cooperativa commercializzava prodotti conferiti non solo dai soci ma anche da altri soggetti non soci; la società acquistava, inoltre, materie prime e similari (concimi, sementi…) da fornitori non soci e le rivendeva sia ai soci che ai non soci ed effettuava attività di trasporto in conto terzi”, elementi di per sè idonei (attesa anche la rilevante proporzione tra acquisto da terzi e dai soci) a far ritenere che la veste mutualistica sia servita, in realtà, da copertura ad una normale attività imprenditoriale (in questa prospettiva v. Cass. n. 11969 del 13/07/2012), sia – alla luce delle verifiche bancarie di cui sopra – l’avvenuto occultamento di ricavi, derivandone la carenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

4.3. Non sussistono, dunque, nè la lamentata violazione di legge, nè la dedotta omessa motivazione, anche declinata sotto il profilo della motivazione apparente, restando, per contro, privo di rilievo, a fronte dell’articolata ed ampia motivazione, la mancata specifica indicazione della L. n. 904 del 1977, art. 12.

Tale disposizione, del resto, va letta in combinato disposto con il D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 10-14, ai quali fa esplicito rinvio, per cui il riconoscimento anche del suddetto beneficio trova la sua ragione non in dipendenza della natura giuridica soggettiva dell’ente ma (oltre che dalla presenza di determinate tipicità richieste dalle norme) in funzione dell’attività svolta in concreto.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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