Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18404 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18404 Anno 2014
Presidente: MATERA LINA
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 9708-2008 proposto da:
LA ROSA CARMELO, LRS CML 41P17 G273Q, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Fosso Di Fioranello 46, presso lo studio
dell’avvocato GANCI VITO GASPARE, che lo rappresenta e difende,
come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BALDI MARIA
– intimata avverso la sentenza n. 108/2008 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 05/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2014 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Sergio Del Core, che
conclude per l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 27/08/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LA ROSA CARMELO impugna la sentenza n. 108/2008 emessa
dalla Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 05.02.2008,
notificata il 18.02.2008, che rigettava il suo appello avverso la decisione
del giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva respinto la sua

via S. 101 n. 5, oggi via Zucchetti) già oggetto di comunione tra
c o niugi.
2. Intervenuto il divorzio, in mancanza di assegnazione del bene in
questione, la signora Baldi (ex-coniuge) domandava lo scioglimento
della comunione. L’odierno ricorrente non si opponeva alla domanda,
avanzando riconvenzionale per la condanna al pagamento del 50%
delle spese sostenute per il mutuo e, in comparsa conclusionale,
chiedeva l’assegnazione del bene non divisibile.
3. Il Tribunale riteneva quest’ultima domanda inammissibile perché
tardiva, posto che il convenuto aveva «condi zionato lo scioglimento della
comunione mediante l’attribuzione dell’immobile al riconoscimento dei crediti
asseritamente vantati dall’attrice e alla loro compensazione col maggior credito da
costei vantato per effetto della stima del CTU» (sentenza impugnata pag. 5).
4. Proposto appello e riproposta tale domanda, la Corte territoriale di
Palermo rigettava l’impugnazione. Osservava che, pur non essendo
qualificabile la richiesta di assegnazione per l’intero di un immobile,
non comodamente divisibile, domanda nuova, tale richiesta doveva
essere avanzata al più tardi in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò non era avvenuto e quindi la richiesta era inammissibile, anche
perché era stata avanzata unitamente a quella di riconoscimento dei
crediti asseritamente vantati dall’appellante nei confronti della Baldi, di
cui veniva chiesta la compensazione con il credito che sarebbe derivato
alla controparte in conseguenza della disposta assegnazione.
RIc. 2008 n. 09708 sez. 52 – ud. 28-04-2014

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richiesta di assegnazione dell’immobile (appartamento sito in Palermo,

5. Impugna tale decisione La Rosa, che formula due motivi. Nessuna
attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «Omessa ed insufficiente

comunione proposta dal ricorrente».
Secondo parte ricorrente, la Corte di Appello di Palermo ha omesso di
fatto di decidere o, quantomeno, non ha motivato sulla domanda di
assegnazione dell’immobile formulata con l’atto di appello.
Osserva poi il ricorrente che «in merito all’unico punto esaminato dalla Corte
di Appello di Palermo, e cioè se potesse o meno procedersi alla divisione prima
dell’accertamento del rapporto dare – avere tra i comunisti, si rileva che tale
questione non poteva precedere in alcun modo l’analisi e comunque una pronuncia
sulla domanda di assegnazione dell’immobile, costituendo, in ogni caso, un
problema da analizzare successivamente».
La Corte territoriale ha errato nel ritenere che «la domanda di assegnazione
fosse condizionata all’accertamento dei crediti del La Rosa oggetto del giudizio di
primo grado, attualmente sospeso», così giungendo, secondo parte
ricorrente, alla «aberrante conclusione di non pronunciarsi sulla domanda di
assegnazione». La Corte di Appello «avrebbe dovuto disporre comunque
U, peOzionando così
l’assegnazione sulla base della valutazione effettuata dal (TU,
correttamente lo scioglimento della comunione ed, eventualmente, nonostante ragioni
di opportunità consigliassero la trattazione unitaria delle domande, rimettere
all’istruttore la determinazione dei rapporti di credito e debito fra le parti».
1.2 — Col secondo motivo di ricorso si deduce: «violazione e I o falsa
applicazione degli artt. 720 e 1116 c.c. in relazione agli arti. 360 n. 3 e 345
c.p.c. ». La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado
circa la vendita del bene, ha violato l’art. 720 cod. civ., applicabile
Ric. 2008 n. 09708 sez. 52 – ud. 28-04-2014

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motivazione ex art. 360 n. 5 sull’istanza di attribuzione del bene immobile in

anche alla comunione ordinaria in forza del richiamo contenuto
nell’art. 1116 c.c., che prevede la vendita all’incanto del bene in
comunione come rimedio di carattere residuale.
Vengono formulati i seguenti quesiti: «l) Accerti la Corte se la vendita
dell’immobile, non divisibile, in comunione costituisca un rimedio residuale cui

comunista; 2) Accerti la Corte se la domanda di attribuzione dell’immobile
proposta da uno dei condividendi sia proponibile anche per la prima volta in grado
di appello; 3) Accerti la Corte se la domanda di attribuzione proposta da uno dei
condividendi valga di per sé ad impedire che sia disposta la vendita del bene in
comunione; 4) accerti la Corte, pertanto, se vi è stata violazione dell’art. 720 c. c.
nella misura in cui la Corte di Appello non ha tenuto conto della domanda di
assegnazione del bene proposta dall’odierno ricorrente».
2. 11 ricorso è fondato e va accolto.
Occorre rilevare che nei giudizi di divisione le richieste di attribuzione
di beni determinati possono essere formulate per la prima volta in
appello, poiché attengono alle modalità di attuazione dello
scioglimento della comunione e non danno luogo a “domande” in
senso proprio. Quindi, anche se inammissibile in primo grado la
domanda di assegnazione poteva essere autonomamente riproposta in
appello. Tuttavia, anche il rilievo di novità è errato laddove collegato
alla proposizione in primo grado dopo l’udienza di precisazione delle
conclusioni. In tal caso non si trattava di specifico rilievo di novità
della domanda ex art. 345 c.p.c., ma semplicemente di rilevare che
sull’ipotesi divisionale non sorgeva per il primo giudice l’obbligo
specifico di motivazione, essendo un’istanza formulata, al di fuori di
ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti. Istanze e
sollecitazioni all’esercizio del potere officioso (come è, nel giudizio
divisorio, quello di valutare la praticabilità di una ipotesi di divisibilità
12ic. 2008 n. 09708 sez. 52 – ucl. 28-04-2014

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ricorrere solo in caso di mancata richiesta di attribuzione dell ‘intero da parte di un

dei beni) rientrano, infatti, nelle regole fondamentali del giusto
processo che il giudice di merito è tenuto a far rispettare. La mancata
tempestiva attivazione del contraddittorio su di esse, imputabile alla
parte, tardivamente attivatasi oltre il limite della precisazione delle
conclusioni, esclude che il primo giudice fosse tenuto a esaminare

decidere sulla richiesta fosse tenuto proprio il giudice dell’appello,
anche perché oltre che poco perspicua, era totalmente irrilevante la
novità delle ulteriori domande con cui quella richiesta era collegata
nella prospettazione fattane dall’appellante. La Corte poteva decidere
sulla sola richiesta di assegnazione, giudicando nuove le sole domande
di compensazione dei crediti tra ex coniugi in comunione.
3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata ad altra sezione
della Corte di appello di Palermo, anche per le spese.

P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

L

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 28 aprile 2014
L’ESTENS 01E

n

ILRESIDENTE

specificamente la deduzione di parte. Ma ciò non esclude che a

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