Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18404 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27290-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RUMMO SPA MOLINO E PASTIFICIO, elettivamente domiciliato in ROMA V.

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente Incidentale –

avverso la sentenza n. 300/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza n. 300/1/13 pubblicata il 20 maggio 2013 con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento n. 63/2/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Rummo s.p.a. Molino e Pastificio avverso l’avviso di accertamento n. TFM030402250/2010 con il quale determinava per l’anno di imposta 2005 un maggior reddito imponibile pari ad Euro 1.426.625,00, ritenendo fondata l’eccezione di nullità dell’accertamento per incompetenza funzionale della Direzione Regionale ad effettuare attività di verifica o ispettive;

che la Rummo s.p.a. Molino e Pastificio si è costituita eccependo l’inammissibilità dei motivi di ricorso, chiedendone comunque il rigetto deducendone l’infondatezza, e svolgendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo;

che la Rummo s.p.a. Molino e Pastificio, con memoria del 21 gennaio 2020 ha rappresentato di avere proposto domanda di definizione agevolsta della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, lett b) e art. 7, comma 3 convertito in L. n. 136 del 2018 e di avere provveduto al versamento dell’importo dovuto in relazione a tale definizione;

che l’Agenzia delle Entrate in data 13 gennaio 2020 ha parimente comunicato la richiesta di definizione agevolata della controversia da parte della ricorrente dichiarando che la stessa hà provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento di detta definizione.

Diritto

CONSIDERATO

che va dunque considerata cessata la materia del contendere con conseguente necessità di dichiarazione di estinzione del giudizio;

che le spese del presente giudizio vengono compensate in quanto il motivo dell’estinzione è sopravvenuto a seguito di una previsione di legge successiva all’introduzione del giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito in L. n. 136 del 2018; Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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