Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18403 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 20/09/2016), n.18403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3726-2015 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER

NIUTTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA VERALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO IOELE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1457/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/11/2014 r.g.n. 1190/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO;

udito l’Avvocato IOELE LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 989/2014, pronunciata L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 57 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò inammissibile l’opposizione proposta, in data (OMISSIS), da R.A., addetto al cambio contatori elettrici nella zona del nocerino, nei confronti della datrice di lavoro ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. avverso l’ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 24.1.2013 con la quale era stato respinto il ricorso (del 3.8.2012), proposto dallo stesso lavoratore, di impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla predetta società con raccomandata a mano del 25.7.2011.

A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 della termine a suo avviso decorrente dalla pronuncia in udienza dell’ordinanza impugnata.

Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, della dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, dolendosi della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e concludendo per l’accoglimento della stessa.

Si costituiva la società, resistendo al reclamo.

Con sentenza depositata il 26 novembre 2014, la Corte d’appello di Salerno, in riforma dell’impugnata sentenza, riteneva ammissibile l’opposizione ed accoglieva la domanda avanzata dal R. e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità del suo licenziamento, ordinandone l’immediata reintegra nel posto di lavoro; condannava la società reclamata al pagamento in favore del ricorrente di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; compensava per intero tra le parti le spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Enel Distribuzione, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 49 e 51, e dell’art. 134 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Censura in sostanza la ritenuta ammissibilità dell’opposizione (L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51), proposta dal R. il (OMISSIS), avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale all’udienza del 24.1.13, decorso cioè il termine di trenta giorni (di cui al citato art. 1, comma 51), ad avviso della ricorrente decorrente dalla lettura in udienza del provvedimento.

La ricorrente, pur ammettendo che l’opposizione in questione risultava tempestiva rispetto alla comunicazione dell’ordinanza (15.2.13), ritiene, considerate anche le finalità di speditezza proprie del cd. rito Fornero, che tale termine ben possa decorrere dalla lettura in udienza del provvedimento (ordinanza), integrante una modalità di comunicazione di quest’ultimo, considerato che gli artt. 134 e 176 c.p.c. stabiliscono che le ordinanze pronunciate in udienza si intendono comunicate alle parti.

Il motivo è infondato.

La L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, stabilisce chiaramente che “contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione..da depositare.. a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto, o dalla comunicazione se anteriore”.

Considerato che si tratta di termini di decadenza, l’interpretazione della norma non può che essere restrittiva (o di stretta interpretazione), cfr. ex aliis, Cass. 24.4.09 n. 9772, derivandone, per ciò solo, l’impossibilità di far decorrere la decadenza, pur sempre fissata in trenta giorni (circostanza su cui insiste la ricorrente), da un momento diverso rispetto a quello stabilito dalla legge e dunque in violazione del diritto di azione costituzionalmente tutelato.

Inoltre, la diversa interpretazione proposta priverebbe inammissibilmente di significato la norma laddove stabilisce che la decadenza decorre, senza distinzione tra le ordinanze pronunciate in udienza o fuori udienza, dalla loro notificazione o comunicazione.

Peraltro, come incontestatamente accertato dalla sentenza impugnata, nella specie l’ordinanza in questione non risulta inserita nel processo verbale (come richiesto dall’art. 134 per le ordinanze pronunciate in udienza), ove anzi si fa menzione di “separata” ordinanza, sicchè il provvedimento de quo risulta ordinanza emessa fuori udienza, necessariamente soggetta a comunicazione.

2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. per i lavoratori addetti al settore elettrico del 5.3.2010, nonchè dei “criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari in ambito ENEL” (di cui all’Allegato 1, pagg. 186-190 del medesimo c.c.n.l.); della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 2104, 2106, 2118 e 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente sproporzionato il licenziamento per giusta causa intimato al R. (cui era stato addebitato di aver rimosso otto contatori elettrici tra il (OMISSIS), senza dare comunicazione alla datrice di lavoro delle manomissioni degli stessi palesemente visibili), basandosi sull’assenza di intenzionalità di agevolare od occultare un’attività frodatoria posta in essere dagli utenti, ed eventualmente solo di fronte ad una negligente osservanza delle disposizioni aziendali. Evidenzia che il codice disciplinare applicabile sanziona col licenziamento in tronco il compimento di “atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia dell’azienda” nei confronti del lavoratore, lamentando che la Corte distrettuale omise di verificare adeguatamente se il comportamento del R. costituiva grave violazione dei doveri inerenti il suo rapporto di lavoro, incidente irreversibilmente sul rapporto fiduciario, come emergeva dalle stesse giustificazioni del R. e dalle deposizioni testimoniali raccolte.

Il motivo è inammissibile.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito: quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. Il. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06; quanto alla gravità dell’inadempimento, cfr. Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve allora rimarcarsi che “..L’art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito, che ha congruamente escluso la gravità dei fatti contestati, lamentata dalla datrice di lavoro.

3.- Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata aveva ignorato gli esiti dell’istruttoria e delle deposizioni testimoniali, che esclusero che il lavoratore non potesse sapere cosa fossero i “tenoni” (che chiudono le scatole di plastica dei contatori), ovvero che questi non fossero stati rimossi ma solo scalfiti, e neppure che essi dovevano considerarsi sigilli, ed infine che non era risultato provato che vi fu una autorizzazione da parte dei superiori del R. a sostituire i contatori senza altri adempimenti.

Anche tale motivoè inammissibile per le stesse ragioni di cui sopra, richiedendo ora direttamente la società un riesame dei fatti di causa.

4.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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