Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18403 del 12/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18403 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 28194-2011 proposto da:
TARANTO SPORT GIOCHI SCOMMESSE SRL in persona del suo
Amm.re e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FLAMINIA 56,

presso lo studio dell’avvocato FELICE EUGENIO X.
rappresentato e difeso dall’Avvocato LORENZO ANTONIO
2018

IACOBONE giusta delega in calce;
– ricorrente –

907
ccalLe0

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata nonché contro

Data pubblicazione: 12/07/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
– resistente con atto di costituzione –

di BARI, depositata il 06/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato PELUSO che ha
chiesto il rigetto.

(

avverso la sentenza n. 102/2010 della COMM.TRIB.REG.

Fatti di causa
La Taranto Sport Giochi Scommesse s.r.l. (d’ora in poi semplicemente
società) impugnò dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bari una
cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato della

credito Iva.
L’adita commissione accolse il ricorso, ma la decisione venne ribaltata
in appello dalla commissione tributaria regionale della Puglia, la quale
osservò che in base alla documentazione ricavata dalle interrogazioni
all’anagrafe tributaria, riportante i dati dichiarati dalla società e i versamenti
effettuati in compensazione per l’anno 2003, era da ritenere che il credito
Iva, così come affermato dall’ufficio, era stato già in parte utilizzato in
compensazione nell’anno suddetto. Ad avviso della commissione non aveva
pregio l’impugnazione incidentale della società, poiché l’art. 54-bis del
d.P.R. n. 633 del 1972 prevaleva sull’art. 6 della I. n. 212 del 2000, visto
che la comunicazione obbligatoria di cui alla norma da ultimo citata era
prevista per il solo diverso caso di esistenza di incertezze su aspetti rilevanti
della dichiarazione.
La società ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della
sentenza d’appello, affidato a quattro motivi.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1. – I

primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati

congiuntamente per connessione.
Si denunzia nell’ordine:

I

dichiarazione mod. unico 2004, essendo stata disconosciuta una parte del

(i) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto il foglio
di interrogazione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, richiamato
a fini di prova del già avvenuto utilizzo del credito, non poteva esser
ritenuto idoneo e sufficiente allo scopo, sia per il tempestivo

l’unilateralità della provenienza e per la possibile esistenza di errori di
trascrizione;
(il) violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e dell’art.
22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, nel disconoscimento operato dalla
parte, l’unico documento potenzialmente utilizzabile ai fini della prova
sarebbe stato eventualmente il modello F24 dimostrativo dell’avvenuta
compensazione del credito, che eventualmente il giudice tributario avrebbe
dovuto richiedere all’amministrazione esercitando i poteri di cui all’art. 22
citato;
(iii) insufficiente motivazione della sentenza a proposito dell’affermazione di
avvenuto raggiungimento della prova dei fatti posti alla base della pretesa
fiscale, desunta dalla “stampa” sopra detta.
2. – I motivi sono infondati.
Deve premettersi che è consentito utilizzare il sistema di controllo
cartolare ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.
633 del 1972 onde liquidare l’imposta in base ai dati contenuti nella
dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, tanto che – si
dice – in tal caso la cartella può essere motivata con il mero richiamo alla
dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i
presupposti della pretesa. Invero questa Corte ha da tempo sottolineato

2

disconoscimento della “stampa” ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., sia per

l’adeguatezza del ricorso a simile metodologia di liquidazione ove sia da
disconoscere, appunto, il credito Iva indicato dal contribuente con
riferimento all’anno precedente (v. Cass. n. 25329-14).
Consegue che nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione

dichiarazioni, e utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto
risulti all’anagrafe tributaria, l’ufficio può rettificare l’imposta a credito
indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza
effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all’art.
36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché tale attività di rettifica
implica semplicemente un ricalcolo dell’imposta risultante dalla liquidazione
della dichiarazione e un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di
qualunque valutazione giuridica; e pertanto è inquadrabile nella fattispecie
di cui al secondo comma, lett. a), del citato art. 36-bis, che prevede la
correzione degli “errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi”

(ex aliis Cass. n. 8140-12).
3. – Logico corollario del principio è che le risultanze del servizio
informativo dell’anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali
elementi di prova onde supportare il rilievo di avvenuta duplicazione del
credito esposto in dichiarazione. Né rileva il disconoscimento di conformità
di cui all’art. 2712 cod. civ., poiché nella specie si discute della stampa delle
risultanze del sistema informatico, non della riproduzione meccanica di un
documento originariamente cartaceo.

3

dei redditi un’eccedenza d’imposta derivante risultante dalle precedenti

L’impugnata sentenza ha valutato le risultanze del sistema
informatico mercé la considerazione che quanto da esso emergente a
proposito dell’avvenuta utilizzazione di parte del credito Iva era stato
contestato dalla società “solo genericamente”, senza produzione di

Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la commissione
tributaria non ha in tal modo determinato alcuna inversione dell’onere
probatorio, ma ha operato valutando la prova nell’ambito del rapporto
dialettico tra elementi di segno diverso. Sicché ha desunto dalla
documentazione estratta dal sistema informatico dell’anagrafe tributaria le
opportune conseguenze alla luce di una valutazione complessiva del quadro
assertivo e documentale, che niente altro opponeva a quanto emergente
dalla documentazione detta.
4. – Col quarto motivo la società denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 della I. n.
212 del 2000, nella parte afferente le ragioni di rigetto dell’appello
incidentale, attesa l’obbligatorietà della comunicazione preventiva rispetto
alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi.
Anche il quarto motivo è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, in tema di
riscossione delle imposte, in caso di liquidazione in esito a controllo di
dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l’instaurazione del
contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto quando emergano
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (di recente v. Cass. n.
15740-16).

4

documentazione di supporto della distinta tesi.

Nella specie l’impugnata sentenza ha giustamente escluso il
menzionato presupposto poiché la fattispecie atteneva al mero riscontro
della già avvenuta utilizzazione del credito per antecedenti compensazioni.
p.q.m.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio 0,0 6 giugno 2018.
(

La Corte rigetta il ricorso.

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