Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18402 del 30/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1892/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis
domicilia;
– ricorrente –
contro
Sabina Inerti Società Cooperativa a r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3516/4/15 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata il 17 giugno 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
marzo 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 3516/4/15, depositata il 17 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da Sabina Inerti Società Cooperativa a r.l. e, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha rideterminato in Euro 20.000,00 la base imponibile dell’imposta di registro dovuta in relazione a contratto di vendita registrato in data (OMISSIS);
– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:
– diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’oggetto della cessione sottoposta a tassazione non si identificava con un’azienda di autotrasporto ma (solo) con la relativa “licenza per il trasporto su strada di merce”;
– rimaneva, difatti, incontestato che “il cedente Z.M., titolare della licenza di trasporto, ha chiuso la propria partita iva il (OMISSIS) e ha cancellato la ditta dal registro delle imprese a far data dal (OMISSIS). La cessione della licenza di trasporto merci è avvenuta il (OMISSIS), quindi a distanza di 18 mesi dalla cessazione dell’attività, e la vendita non ha riguardato l’autocarro, che costituiva l’unico mezzo di trasporto posseduto dalla parte.”;
– in un siffatto contesto, “poichè il cedente lavorava in proprio ed aveva smesso da oltre un anno di fare l’autotrasportatore, nessun valore aggiunto poteva essere conferito con il trasferimento a titolo oneroso della licenza, non essendo questo sussistente o comunque ipotizzabile. D’altra parte l’odierna appellante aveva quale unico interesse quello di acquistare la licenza di trasporto, andando attraverso questa ad ampliare la propria attività nel settore.”;
– suscettibile di tassazione risultava, pertanto, il valore economico della licenza ceduta in quanto “l’acquirente non poteva beneficiare di nessuna potenziale clientela ricollegabile alla licenza di trasporto” (e l’acquisto “si giustificava solo in funzione di eventuali difficoltà burocratiche per il rilascio di nuove autorizzazioni”), così che illegittimo risultava il riferimento ai criteri di determinazione dell’avviamento commerciale ed il valore del bene ceduto, – avuto riguardo alla sua precedente determinazione in Euro 12.000,00 al momento del precedente acquisto operato dalla parte (ora) cedente, – andava rideterminato in Euro 20.000,00;
2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
– Sabina Inerti Società Cooperativa a r.l. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, ed all’art. 2555 c.c., assumendo che, – avuto riguardo alla oggettiva utilizzabilità della licenza ceduta ai fini dell’esercizio d’impresa della cessionaria, e indifferente rimanendo, poi, che il cedente avesse cessato l’attività di impresa ovvero che l’oggetto della cessione non riguardasse tutti i beni aziendali, – nella fattispecie avrebbe dovuto correttamente configurarsi una cessione di azienda per la determinazione del cui avviamento legittimamente si era fatto ricorso ai parametri offerti dal citato art. 2, comma 4; soggiunge la ricorrente che, poi, alcun rilievo avrebbe potuto attribuirsi alla determinazione del valore della pregressa cessione perfezionatasi nei confronti della parte che figurava come cedente nell’atto sottoposto a tassazione, in quanto detto valore era stato pur sempre correlato ad un avviamento commerciale, valutato in relazione alle specifiche contingenze di quella cessione (qual connotate dal difetto di cessione di autoveicoli e dalla diversa sede territoriale di esercizio dell’impresa della cessionaria);
3. – il motivo di ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – è destituito di fondamento;
3.1 – sotto un primo profilo, la giurisprudenza della Corte è nel senso che, ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro, non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, nè è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali, dovendosi, peraltro, qualificare come cessione di azienda una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, non anche la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa (Cass., 27 dicembre 2018, n. 33486; Cass., 17 novembre 2017, n. 27290; Cass., 22 gennaio 2013, n. 1405; Cass., 19 novembre 2007, n. 23857; Cass., 25 gennaio 2002, n. 897; Cass., 28 aprile 1998, n. 4319);
– nella fattispecie, la cessione dell’autorizzazione al trasporto merci alcuna potenzialità produttiva avrebbe potuto ex se esprimere se non in combinazione con i beni strumentali cui correlare quell’autorizzazione e, così, rendere possibile l’esercizio dell’impresa; beni, questi, che però (già) afferivano all’azienda propria del cessionario e, dunque, non potevano concorrere nella qualificazione dell’atto stesso in termini di cessione di azienda;
3.2 – sotto un diverso profilo, la gravata sentenza contiene un accertamento in fatto (anche) in ordine all’insussistenza di un avviamento commerciale, posto che il giudice del gravame ha rilevato che “poichè il cedente lavorava in proprio ed aveva smesso da oltre un anno di fare l’autotrasportatore, nessun valore aggiunto poteva essere conferito con il trasferimento a titolo oneroso della licenza” e che “l’acquirente non poteva beneficiare di nessuna potenziale clientela ricollegabile alla licenza di trasporto”; e un siffatto accertamento, – non potendosi escludere che il valore di avviamento sia, in concreto, pari a zero, – non ha formato oggetto di cesure;
– così come inammissibile, – perchè involgente un accertamento in fatto non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – è la censura svolta in ordine alla determinazione del valore del bene ceduto;
4. – non ricorrono i presupposti per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte intimata, nè per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021