Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18402 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. un., 26/07/2017, (ud. 04/07/2017, dep.26/07/2017), n. 18402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Pres. f. f. –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente Sezione –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7907-2017 proposto da:
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95,
presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato
DANILO DINOI;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 401/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 31/12/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2017 dal Consigliere Dott. PERRINO ANGELINA-MARIA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO CARMELO, il quale chiede che la Corte di Cassazione,
pronunciando a Sezioni Unite, rigetti l’istanza di sospensione della
esecutorietà della sentenza del CNF.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– nei confronti dell’avvocato F.L. il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per nove mesi, per violazione degli artt. 40, 41 e 44 del codice deontologico per avere omesso d’informare il proprio cliente dell’esito di un’azione di recupero di un credito derivante da una controversia di lavoro e per aver trattenuto, senza autorizzazione, parte delle relative somme di danaro corrispostegli direttamente dalla controparte, al fine di compensare crediti che egli vantava nei confronti del cliente in relazione a parcelle concernenti precedenti attività, rimasti inadempiuti;
– in esito a ricorso dell’avv. F. dinanzi al Consiglio nazionale forense la sanzione è stata ridotta a sei mesi;
– contro questa sentenza l’avv. F. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi; col medesimo ricorso il ricorrente sollecita altresì la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora;
– la trattazione della istanza di sospensione è stata fissata per l’adunanza camerale del 4 luglio 2017, ai sensi dell’art. 380 – ter c.p.c., come sostituito dal D.L. n. 97 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2016, e quindi in camera di consiglio non partecipata;
– il sostituto procuratore generale ha concluso per il rigetto dell’istanza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– l’avv. F. ha chiesto rinvio dell’adunanza, in ragione dell’inosservanza del termine decorrente dalla comunicazione dell’avviso di fissazione;
– l’istanza va accolta, sussistendone i presupposti.
PQM
rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017