Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18402 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/07/2017, (ud. 04/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Pres. f. f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7907-2017 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato

DANILO DINOI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 401/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 31/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. PERRINO ANGELINA-MARIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, il quale chiede che la Corte di Cassazione,

pronunciando a Sezioni Unite, rigetti l’istanza di sospensione della

esecutorietà della sentenza del CNF.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– nei confronti dell’avvocato F.L. il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per nove mesi, per violazione degli artt. 40, 41 e 44 del codice deontologico per avere omesso d’informare il proprio cliente dell’esito di un’azione di recupero di un credito derivante da una controversia di lavoro e per aver trattenuto, senza autorizzazione, parte delle relative somme di danaro corrispostegli direttamente dalla controparte, al fine di compensare crediti che egli vantava nei confronti del cliente in relazione a parcelle concernenti precedenti attività, rimasti inadempiuti;

– in esito a ricorso dell’avv. F. dinanzi al Consiglio nazionale forense la sanzione è stata ridotta a sei mesi;

– contro questa sentenza l’avv. F. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi; col medesimo ricorso il ricorrente sollecita altresì la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora;

– la trattazione della istanza di sospensione è stata fissata per l’adunanza camerale del 4 luglio 2017, ai sensi dell’art. 380 – ter c.p.c., come sostituito dal D.L. n. 97 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2016, e quindi in camera di consiglio non partecipata;

– il sostituto procuratore generale ha concluso per il rigetto dell’istanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’avv. F. ha chiesto rinvio dell’adunanza, in ragione dell’inosservanza del termine decorrente dalla comunicazione dell’avviso di fissazione;

– l’istanza va accolta, sussistendone i presupposti.

PQM

 

rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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