Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18401 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18401 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

nOT,
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sul ricorso 13500-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
4

Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA,
yiA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2014
940

contro

BERNOBIC JACOMINA, GERZINIC ANDELO;
– intimati –

avverso il decreto E.R. n. 1460/2012 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 17/12/2012;

Data pubblicazione: 27/08/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

à

udienza del 10/04/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
4

D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.
1

t
e.

\AA

Svolgimento del processo
Con ricorso del luglio 2009 Bernobic Jacomina e Gerzinic Andel°,
eredi di Ritosa Matlda Gernizic, residenti in Croazia, proponevano
ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione
del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole

di appello di Roma, definito con sentenza del 24 luglio 2008 e
iniziato nel febbraio 2000.
L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda,
con decreto 17 dicembre 2012;
ha liquidato la somma di euro 1.400 per ciascuno degli
istanti, pari a 700 euro per ognuno dei due anni eccedenti la
ragionevole durata del processo.
Per la cassazione di questo decreto il Ministero della Giustizia
ha proposto ricorso, sulla base di unico motivo; gli intimati non
hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

2) Il ricorso lamenta che l’indennizzo per la non ragionevole
durata del processo presupposto sia stato riconosciuto in favore
di ciascuno dei ricorrenti, sebbene essi avessero agito quali
eredi della attrice nel giudizio presupposto.
Ad avviso dell’Amministrazione, il diritto alla ragionevole durata
del processo spettava alla de culus; gli odierni ricorrenti, quali
suoi eredi, non avrebbero potuto ottenere, a titolo di danno non
patrimoniale, più di quanto sarebbe spettato alla loro dante
causa.
n.13500 -13 D’Ascola rei

3

durata di un giudizio svoltosi d’innanzi al tribunale e alla Corte

La censura è fondata.
2.1) Il diritto a conseguire la corresponsione dell’indennizzo per
il danno non patrimoniale subito per effetto della violazione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle liberta’ fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto

paragrafo 1, spettante alla parte del giudizio protrattosi
eccessivamente, e’ trasmissibile agli eredi di quest’ultima.
Costoro, pertanto, sono legittimati, “iure hereditatis”, a
proporre la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, per reclamare quanto, a titolo di danno non
patrimoniale, sarebbe spettato al “de cuius”, parte nel processo
presupposto del quale si lamenta la non ragionevole durata (Cass
14284/06).
Il principio sopra riportato va tenuto fermo; nella specie,
caratterizzata dalla azione promossa da Ritosa Matlda Gernizic,
davanti al giudice del lavoro di Roma , per ratei pensionistici
vantati nei confronti dell’Inps, il diritto fatto valere ex L.
89/01 dai suoi eredi era un diritto della parte del giudizio
presupposto.
La somma liquidata a questo titolo dalla Corte di appello di Rama
doveva quindi essere virtualmente attribuita alla medesima e
suddivisa tra i suoi eredi che avevano agito quali successori a
titolo universale.
2.2) Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la causa può
essere decisa nel merito, con la condanna del Ministero convenuto,
n.13500-13 D’Ascola rel

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del termine ragionevole di durata del processo, di cui all’art. 6,

oggi ricorrente, al pagamento della somma di euro 1.400 in favore
• degli intimati, somma da suddividere tra essi secondo le quote
ereditarie.
Resta tramutata la decisione in punto di spese del giudizio di
primo grado, poiché v’è conferma della sussistenza del diritto

Le spese di questo grado di giudizio possono essere compensate,
non essendovi stata resistenza degli intimati e dovendo
attribuirsi la decisione cassata a una erronea interpretazione
della normativa.
PQM
La Corte accoglie

il ricorso, cassa

L.

pra_

Am,47,0
sentenza’ impugnato e,

decidendo nel merito, condanna il Ministero, al pagamento della
somma di euro 1.400 in favore degli intimati, somma da suddividere
tra essi secondo le quote ereditarie.
Ferme le spese del primo grado di giudizio.
Compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della lamba 2″
sezione civile tenuta il 10 aprile 2014

azionato.

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