Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18401 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. un., 26/07/2017, (ud. 04/07/2017, dep.26/07/2017), n. 18401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Pres. f. f. –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente Sezione –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17061-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, con ordinanza n.
2171/2016 depositata il 28/04/2016 nella causa tra:
D.R.L.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI CASERTA;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
SALVATO LUIGI, che ha chiesto che le Sezioni Unite dichiarino la
giurisdizione del giudice ordinario, cassino la sopra indicata
sentenza del Tribunale di S. Maria C. V. e rimettano le parti
dinanzi a detto Tribunale.
Fatto
OSSERVA
1. – D.R.L. (titolare di un’impresa zootecnica bufalina) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Provincia di Caserta e la Regione Campania, in persona dei rispettivi presidenti pro tempore, impugnando il provvedimento di revoca del contributo pubblico concessogli per la realizzazione di un progetto di ammodernamento strutturale della sua azienda agricola e chiedendo accertarsi che nessuna restituzione di somme era dovuta in favore degli enti pubblici convenuti.
Nella resistenza della Provincia di Caserta, che chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attore alla restituzione del contributo pubblico percepito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3514 del 21.10.2015, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande (principale e riconvenzionale) proposte dalle parti.
2. – Riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, quest’ultimo, con ordinanza del 28.4.2016, sollevò conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d’ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59 comma 3, e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte.
3. – Le parti del giudizio di merito non hanno preso parte al presente giudizio di regolamento; ciò comporta la necessità di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la comunicazione alle parti dell’ordinanza che solleva il conflitto negativo costituisce un atto dovuto da parte del giudice a quo (Cass., Sez. Un., ord. 8 aprile 2011, n. 8036).
Dall’esame degli atti trasmessi dalla Segreteria del TAR Campania, non risulta che l’ordinanza suddetta sia stata comunicata alle parti; e non avendo queste ultime svolto attività difensiva, non può desumersi dalla loro condotta processuale l’effettiva conoscenza dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto negativo in questione.
E’ pertanto necessario, prima di ogni decisione, acquisire la prova dell’avvenuta rituale comunicazione alle parti dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione;
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di richiedere al T.A.R. Campania di trasmettere copia delle comunicazioni alle parti dell’ordinanza che ha proposto il regolamento, se effettuate, ovvero, se non effettuate, di provvedere alle dette comunicazioni, trasmettendone copia a questa Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017