Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18401 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 20/09/2016), n.18401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16689-2013 proposto da:

P.T., C.F. (OMISSIS), in qualità di erede di

M.F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDORI

25, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentata e

difesa dagli avvocati RENATO AMBROSIO, STEFANO BEATONE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2039/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/12/2012 R.G.N. 2151/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato DE FAZI MARCO per delega Avvocato AMBROSIO RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2039 del 2012, depositata il 24 dicembre 2012, rigettava l’appello proposto da P.T. nei confronti del Ministero della salute, avverso la sentenza n. 1523/11 emessa dal Tribunale di Milano.

2. P.T., vedova di M.F., aveva adito il Tribunale per ottenere i benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, che stabilisce: “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di Lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti”.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda in quanto era intervenuta sentenza n. 2281/2006 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di indennizzo, L. n. 210 del 1992, ex art. 1 proposta dal M..

3. Il giudice di secondo grado, nel respingere l’impugnazione, rilevava che, nella fattispecie, il beneficio in favore del de cuius M.F. era stato negato con la sentenza del Tribunale di Milano n. 2281 del 2006, passata in giudicato in assenza di impugnazione; detta pronuncia, esponeva il giudice di appello, aveva esaminato il merito della vicenda affermando l’insussistenza dei presupposti di legge per l’erogazione del beneficio di cui si controverteva.

Ne risultava negata la sussistenza del medesimo presupposto che veniva invocato dalla P. nel giudizio incardinato per il riconoscimento dell’assegno.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre P.T. prospettando tre motivi di ricorso.

5. Resiste il Ministero della salute con controricorso.

6. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di legge in particolare della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, cd. seconda opzione (“un assegno una tantum”): diversità lessicale, ontologica e di scopo dall’indennizzo ex art. 1, comma 3, nonchè diversità lessicale dall’indennizzo L. n. 210 del 1992, ex art. 2, comma 2, cd. prima opzione (“l’assegno reversibile di cui all’art. 1, comma 3”).

La ricorrente, che riproduce in ricorso parte del ricorso introduttivo e del ricorso in appello, censura la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto i due diritti, quello della persona danneggiata in vita e quello del coniuge di una persona uccisa da una patologia infettiva, interdipendenti, di modo che una sentenza negativa del primo diritto esplicherebbe efficacia di giudicato a danno della seconda.

Erroneamente, la Corte d’Appello affermava che l’assegno in questione spettava qualora ricorrevano i presupposti già previsti dalla disciplina per l’erogazione dell’indennizzo, atteso che l’art. 2, comma 3, rende chiara l’indipendenza e l’autonomia tra i distinti diritti. Dalla disciplina in questione, non si rilevava nessuna forma di aggancio tra l’assegno una tantum e l’eventualmente già percepito, o richiesto, indennizzo a vita.

Argomenti in proposito potevano trarsi dal confronto tra la L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 3, ed il testo originario della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3.

Di tale successione normativa, che evidenziava come solo il legislatore del 1992 vincolava la concedibilità dell’assegno all’avente diritto alla previa esistenza del diritto in vita del contagiato, la Corte d’Appello non aveva tenuto conto.

Erronee erano anche le ulteriori statuizioni della Corte d’Appello, poichè la sentenza pronunciata nel 2006 dal Tribunale di Milano non aveva esaminato il merito della vicenda, poichè il merito nella presente sede riguarda unicamente il fatto intervenuta morte in ragione delle emotrasfusioni, e nel (OMISSIS) il M. era ancora in vita. La sentenza del 2006 si era limitata ad accertare che lo stesso non aveva avuto trattamenti terapeutici nel territorio italiano. Quindi, era esaminabile nel successivo giudizio, promosso dalla congiunta, l’aspetto se a causare la morte fosse stata o meno una patologia di cui alla L. n. 210 del 1992. Il presupposto ritenuto mancante non era il medesimo che reggeva il diritto della P..

Il diritto di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, è autonomo, come si rilevava anche dalla modulistica, e sorge in capo agli aventi diritto nel momento del decesso del loro congiunto, danneggiato in vita e poi deceduto a causa delle patologie di cui alla legge.

La ricorrente ricorda, altresì, che le finalità della L. n. 210 del 1992 sono quella di attribuire equo ristoro a coloro dalle vaccinazioni obbligatorie avessero riportato danni; quella di dare risposta agli inadempimenti del Ministero ai doveri istituzionali di controllo per la prevenzione della diffusione di malattie infettive attraverso trasfusioni, somministrazione di plasma derivati ed emoderivati.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ed erronea declaratoria di preclusione dell’esame nel merito per intervenuto giudicato. Se la sentenza interviene tra soggetti diversi dei quali uno non abbia partecipato al giudizio (nè vi abbia potuto partecipare per ragioni che sono ineludibili, ad esempio perchè non ne aveva titolo), il riesame parziale del merito non è affatto precluso.

Espone la ricorrente che non vi è nè identità oggettiva, nè soggettiva per l’esplicarsi dell’efficacia del giudicato e che le controversie hanno diversi presupposti.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione in relazione all’art. 2, comma 3, e all’art. 1, commi 2, 3 (L. n. 210 del 1992), in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.. Sono indennizzabili anche i danni post-trasfusionali e da plasmaderivati conseguenti a terapie effettuate all’estero. In ogni caso il M., emofiliaco, ebbe trattamenti in Italia.

Ricorda la ricorrente che con il ricorso di appello si era formulata l’ipotesi che una volta accolto il primo motivo di appello, o il secondo e comunque escluso qualunque effetto preclusivo degli accertamenti di merito svolti nella causa in cui era parte solo il M., la Corte potesse aderire a quell’orientamento secondo cui i benefici di cui alla L. n. 210 del 1992 spettavano per le terapie effettuate all’estero, deducendo anche in questo caso il diritto della ricorrente al beneficio. Con il terzo motivo di ricorso per cassazione si rinnovava tale deduzione, nonchè la richiesta di prova per testi, che veniva dichiarata assorbita in grado di appello.

4. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

4.1. Ha priorità logica l’esame della censura relativa all’efficacia del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2281 del 2006 con la quale veniva respinto il ricorso proposto da M.F. volto ad ottenere l’indennizzo L. n. 210 del 1992, ex art. 1.

La Corte d’Appello ha statuito che la pronuncia passata in giudicato ha affermato l’insussistenza dei presupposti di legge per l’erogazione del beneficio di cui si controverte nella presente sede. Ha così confermato la sentenza del Tribunale che, come riporta in memoria la ricorrente, rilevava che con comunicazione del 9 giugno 2009 la ASL specificava che il signor M. avesse già richiesto in vita l’ottenimento dell’indennizzo L. n. 210 del 1992, ex art. 1 e che tale beneficio gli fosse stato negato con sentenza n. 2281/2006 del Tribunale di Milano la quale stabiliva non sussistente il diritto del ricorrente dal momento che lo stesso risultava essere stato trasfuso all’estero.

Si osserva che non è contestato il passaggio in giudicato della suddetta sentenza di primo grado n. 2281 del 2006.

4.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudicato ha una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, ed è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (Cass., n. 6788 del 2013).

4.3. Tanto premesso, si rileva che l’assegno una tantum è riconosciuto qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte, e dunque il fatto costitutivo del diritto azionato iure proprio dalla ricorrente in presenza dell’evento morte, presuppone il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo da parte del soggetto danneggiato. Nel caso in esame, il giudicato formatosi sulla mancanza dei presupposti spiega efficacia nei confronti dell’odierna ricorrente, vedova del de cuius, in ragione dei principi sull’efficacia del giudicato sopra richiamati, con riguardo alla mancanza dei presupposti di legge, come accertato nel giudizio. Si osserva, in proposito, che questa Corte, con la sentenza n. 28435 del 2013, ha ritenuto sussistere il diritto all’indennizzo qualora il contagio sia avvenuto per trasfusione effettuata all’estero (fattispecie relativa a operazione chirurgica), non incondizionatamente, ma quando l’intervento sanitario all’estero è considerato dalla legge come necessario per tutelare al meglio il diritto alla salute del cittadino italiano, ovvero nei casi in cui le stesse prestazioni effettuate all’estero sono ricondotte dalla legge all’interno del sistema di assistenza pubblica sanitaria garantita ai cittadini, essendo indifferente il luogo di effettuazione della prestazione. In ordine a ciò, quindi il giudice procede ad un accertamento di fatto alla luce delle risultanze in atti.

Pertanto l’accertamento effettuato dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano nel giudizio promosso dal M., circa l’insussistenza del diritto dal momento che il M. risultava essere stato trasfuso all’estero, ha un contenuto fattuale, sul quale si è formato il giudicato che spiega i propri effetti nei confronti dell’odierna ricorrente.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. La peculiarità della questione induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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