Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18401 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sai ricorso 18239-2013 proposto o ò

FINANZIARIA IMMOBILIARE ROVERETANA SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FISCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUIGI FERRAJOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO, persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2012 della COMM.TRIB.RES. di TRENTO,

depositata il 15/13/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/20 i Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Trento, con la quale, in relazione all’impugnativa proposta dalla F.I.R. – Finanziaria Immobiliare Roveretana S.p.A. (da ora F.I.R.), volta all’annullamento dell’avviso (n. (OMISSIS)) di accertamento di maggior reddito ai fini Irpeg, Irap ed Iva per l’anno 2003, in conseguenza della cessione di due aree edificabili alla Arkea s.r.l., era stato rideterminato – in misura inferiore a quella contestata dall’Ufficio – l’importo della predetta cessione;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la F.I.R., affidato a due motivi;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la F.I.R. – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, artt. 2697 e 2729 c.c. – si duole che il giudice di appello (affermando che “hanno concorso a rafforzare i dubbi della non attendibilità del prezzo formalmente incassato…: a) i dati forniti dalla stessa Società, in relazione al prezzo di rivendita dei terreni richiesto nel 2003, senza sostanziali scostamenti rispetto a quello di acquisto risalente a cinque e sei anni prima; b) l’esibizione di un patto parasociale, apparentemente un patto strumentale concluso fra FIR e l’Arkea, pur sempre finalizzato ad escludere il ricorso al prezzo corrente nella cessione degli immobili, ma privo di data certa e di qualsiasi forma di pubblicità, comunque con valore soltanto fra le parti che figurano sottoscrittori del medesimo atto; c) la stima dell’UTE, allegata all’avviso di accertamento notificato alla società”) abbia ritenuto provata la sussistenza di un maggior reddito non dichiarato, in difetto di ulteriori ed oggettivi riscontri da cui desumere l’effettivo occultamento di una parte del prezzo effettivamente incassato, essendo oggetto della rettifica ai fini delle imposte dirette e dell’IVA l’esistenza, appunto, di un maggior reddito, non la divergenza fra corrispettivo incassato e valore normale del bene, che fonda una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;

con il secondo motivo – denunciando omessa od insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che il predetto giudice abbia espresso una motivazione del tutto astratta e generica, avendo asserito che la semplice non congruità del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale dei beni costituirebbe piena prova dell’occultamento di parte del corrispettivo incassato dalla società, così giustificando la operata rettifica.

Ritenuto che:

il primo motivo è infondato, giacchè con esso si censura la valenza probatoria riconosciuta dalla CTR ad alcuni elementi di fatto, in contrasto con l’insegnamento – di cui è espressione Cass. 29/05/2018, n. 13395 – secondo cui “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)”; nè, nel caso, è stato fatto cattivo uso del meccanismo presuntivo, poichè il giudice di merito, nel pervenire alle criticate conclusioni, ha, nella valutazione delle circostanze ritenute significative, valorizzato, quale elemento probatorio indiziario attestante l’occultamento del maggior reddito, l’incongruità attestata da apposita stima effettuata in primo grado dal ctu – del prezzo delle vendite dichiarato (giustificato, peraltro, dalla società sulla base di un patto parasociale privo di attendibilità, in quanto affetto da varie anomalie), naturale espressione di una non plausibile antieconomicità delle operazioni, che assume, pertanto, chiaro valore sintomatico della fittizietà del corrispettivo indicato negli atti di cessione;

del resto, ben può il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive (cfr. Cass. 22.12.2017, n. 30803);

il secondo motivo è inammissibile, poichè non è stato in concreto formulato secondo la nuova versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha introdotto nell’ordinamento il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. Cass. Sez. U. 7/04/2014, n. 8053, secondo cui “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”);

peraltro il motivo in questione mira, in sostanza, al conseguimento di una revisione del giudizio valutativo compiuto dal giudice di merito, in contrasto con i noti limiti del giudizio di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 7/01/2014, n. 91: “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito”);

al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese di lite, determinate come in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la società al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in Euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 settembre 2020

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