Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1840 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1840 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21223-2007 proposto da:
AMOA SRL in persona dell’Amministratore Unico,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 34,
presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI EMMA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BOSTICCO PAOLO
giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
3121

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 3;
– intimati –

sul ricorso 23307-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 29/01/2014

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

AMOA SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 12/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato IOFREDI delega
Avvocato BOSTICCO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso principale e il rigetto del ricorso
incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento del ricorso incidentale.

ope legis;

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di avviso di rettifica emesso dall’Ufficio,
ai fini IVA per l’anno 1986 – la cui legittimità era stata confermata con sentenza n. 765/21/00, passata in giudicato, resa dalla CTR della Lombardia in data 7.3.01 l’Amministrazione finanziaria notificava, in data 3.3.04,
alla Amoa s.r.l. una cartella esattoriale, con la quale
ma di

27.463,12.

2. L’atto di riscossione veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Napoli, facendo valere – tra
l’altro – l’intervenuta definizione della lite, ai sensi
degli artt. 2 quinquies della l. n. 656/94 e 3, 6 e 7 del
d.P.R. n. 591/94. Il giudice adito respingeva il ricorso.
2.1. L’appello proposto dalla Amoa s.r.l. alla CTR della
Lombardia veniva, del pari, rigettato con sentenza n.
46/14/06, depositata il 12.6.06, con la quale il giudice
di seconde cure riteneva legittima l’iscrizione a ruolo
dell’imposta dovuta dalla contribuente, attesa la preclusione derivante dal giudicato formatasi – per effetto
della pronuncia n. 765/21/00 – sulla pretesa tributaria
azionata dall’Amministrazione finanziaria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 46/14/06 ha propo-

ar tre motivi.
L’agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso,
contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un
sto ricorso l’Amoa s.r.1., articolando

unico motivo. La ricorrente ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale il ricorso principale e quello
incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2. Nel merito va rilevato che, con i tre motivi di ricorso principale – che, per la loro evidente connessione,
vanno esaminati congiuntamente -, la Amoa s.r.l. denuncia
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.,
324 c.p.c., 10 1. 212/00, 2 quinquies 1. 656/94, 3, 6 e 7
d.P.R. 591/94, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,

veniva ingiunto alla contribuente il pagamento della som-

2

nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c.
2.1. Osserva, infatti, la ricorrente che l’impugnata sentenza – benchè avesse correttamente preso le mosse
dall’assunto secondo cui la vicenda per cui è causa

è

“coinvolta in diverse norme premiali” – avrebbe, poi, in
la decisione n. 765/21/00 avesse precluso l’esame della
questione, non dedotta nel giudizio definito dalla suddetta sentenza, dell’avvenuta estinzione della lite per
effetto del condono di cui agli artt. 2 quinquies della
1. n. 656/94 e 3, 6 e 7 del d.P.R. n. 591/94. In realtà a parere della Amoa s.r.l. – la sentenza succitata non si
sarebbe affatto occupata di detto condono del 1994, i cui
effetti sarebbero stati, per quel giudicante,

“non cono-

sciuti, né conoscibili”, ma esclusivamente del precedente
condono di cui alla 1. n. 413/91.
In tal modo, peraltro, la CTR sarebbe incorsa – ad avviso
della ricorrente – in una palese violazione del giudicato
di cui alla predetta sentenza n. 765/21/00, avendole illegittimamente riconosciuto un effetto preclusivo più ampio di quello che effettivamente era ad essa attribuibile.
2.2. Di più, la decisione impugnata avrebbe, altresì, posto in essere un’espressa violazione delle norme di cui
agli artt. 2 quinquies della 1. n. 656/94 e 3, 6 e 7 del
d.P.R. n. 591/94, laddove avrebbe omesso di rilevare
l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria
da qualsiasi potere impositivo e di riscossione, in relazione ad una vicenda ormai definita per effetto del rimedio condonale previsto dalle disposizioni succitate.
2.3. La CTR sarebbe, infine, incorsa – a parere della
Amoa s.r.l. – nella violazione dell’art. 10 l. 212/00,
avendo pretermesso la considerazione della buona fede
della contribuente, che aveva aderito al successivo condono del 1994 su invito espresso dell’Ufficio, dalla cui
considerazione avrebbe dovuto conseguire, ad avviso della

2

modo del tutto incongruo e contraddittorio, ritenuto che

ricorrente, la cristallizzazione del rapporto tributario,
per intervenuta definizione della lite, e la conseguente
consumazione del potere di riscossione dell’ Amministrazione finanziaria.
3. Le censure suesposte sono infondate.
3.1. Va osservato, infatti, che la succitata sentenza
della CTR della Lombardia n. 765/21/00 dichiarava legittoriale impugnata nel presente giudizio, ritenendo che il
contribuente non fosse legittimato a recuperare il credito di imposta disconosciuto dall’atto impositivo, attesa
l’omessa dichiarazione IVA per la relativa annualità. E
ciò in quanto, in forza del disposto di cui all’art. 50
della 1. n. 413/91, in presenza di detta omissione non
era, a tal fine, sufficiente il mero versamento della
somma stabilita dalla stessa legge per la definizione anticipata della lite.
Prima dell’emissione della suddetta decisione, passata
cosa giudicata, ossia nel dicembre del 1994,
l’Amministrazione invitava – peraltro – la contribuente a
chiudere la lite, ai sensi del successivo condono di cui
dell’art. 2 quinquies d.l. 564/94 (1. 656/94), ed il contribuente aderiva in data 29.6.95.
E tuttavia, da siffatto svolgimento della vicenda per cui
è causa, non è possibile inferirne le conseguenze auspicate dalla contribuente, in termini di estinzione della
pretesa tributaria oggetto di lite.
3.2. Non può revocarsi in dubbio, invero, che il contribuente – sul quale grava l’onere di provare che la controversia fiscale è stata definita con l’adempimento di
tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono
(Cass. 9802/02; 5846/12) – avrebbe dovuto dedurre specificamente la circostanza relativa all’avvenuta definizione della lite, in base al nuovo condono di cui al d.l.
564/94, nel giudizio definito con la sentenza n.
765/21/00. Non avendolo fatto, è evidente – in forza del
principio generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, più volte affermato da questa

3

timo l’avviso di rettifica, a monte della cartella esat-

4

Corte (cfr.,

ex plurimis,

Cass. 22316/13; 12994/13;

14535/12) – che la sentenza, passata in cosa giudicata che ha confermato la legittimità dell’avviso di rettifica, a monte della cartella impugnata in questa sede – copre anche la questione, non dedotta, della definizione
della lite mediante il condono in questione; per cui la
successiva iscrizione a ruolo è da ritenersi perfettamen3.3. Né può giovare alla società ricorrente, a giudizio
della Corte, il dedotto principio di buona fede, sancito
OPirart. 10 1. 212/00 (cd. Statuto del contribuente), atte-

so che siffatta situazione soggettiva del contribuente che si sia conformato ad indicazioni contenuto in atti
dell’Amministrazione finanziaria – può, al più, comportare l’esclusione delle sanzioni e degli interessi, come
espressamente previsto dal testo della norma, ma non incide sull’obbligazione tributaria, azionata con l’ iscrizione a ruolo (Cass. 119479/09; 21070/11; 3757/12). E ciò
a fortiori nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie
– tale iscrizione sia avvenuta in forza di un giudicato
che ha accertato l’integrale fondatezza della pretesa fiscale azionata dall’Amministrazione finanziaria.
3.4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso
della Samoa s.r.l. non può che essere rigettato.
4. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale
proposto dall’Agenzia delle Entrate, va rilevato che, con
l’unico motivo, l’Amministrazione finanziaria denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
4.1. Rileva, invero, la ricorrente che la decisione n.
765/21/00, passata in giudicato, aveva affermato che
“trattandosi di materia complessa, le sanzioni ai sensi
delle intervenute disposizioni (d.lgs. 18.12.1997 n. 472)
più favorevoli, devono applicarsi al minimo”. La predetta
sentenza aveva, pertanto, applicato le disposizioni sanzionatorie del d.lgs. n. 472/97, ritenute più favorevoli
di quelle speciali in materia di IVA, comminando la san-

4

te legittima (Cass. 14537/08).

zione nel minimo, in ragione della complessità e peculiarità della materia controversa.
Nondimeno, la decisione di appello, gravata in questa sede, ha disposto la rideterminazione delle medesime sanzioni, quantificandone l’impoyto “nella metà del minimo”,
ed in tal modo sarebbe incorsa – a parere dell’ Amministrazione – nella violazione del giudicato di cui alla
4.2. Il motivo è fondato.
4.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la sentenza n. 765/21/00 – trascritta sul punto dall’ Amministrazione finanziaria, in conformità al principio di autosufficienza – aveva stabilito la misura delle sanzioni
in ragione del “minimo” edittale, ritenendo tale trattamento sanzionatorio adeguato alle peculiarità della fattispecie concreta. Non avrebbe potuto, pertanto, la CTR
ridefinire tale ammontare, per abbassarlo ulteriormente,
essendole ogni statuizione al riguardo preclusa per effetto del giudicato in precedenza formatosi sulla medesima questione.
4.2.2. Ne discende che la censura, proposta al riguardo
dall’Amministrazione finanziaria, si palesa pienamente
fondata.
5. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, mentre il
ricorso proposto dalla Amoa s.r.l. va disatteso, deve essere, invece, accolto il ricorso incidentale proposto
dall’Agenzia delle Entrate. La sentenza impugnata va,
dunque, cassata limitatamente alla statuizione sulle sanzioni.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono
la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione relativa alle sanzioni; condanna la Amoa s.r.l. al pagamento delle spese del presen-

5

sentenza succitata.

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– 6

te giudizio, che liquida in

4.000,00, oltre alle spese

prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-

zione Tributaria, il 12.11.2013.

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