Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1840 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 11528-2019 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in ROLLA, VIA UGO DE CAROLIS

31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABRIELE CAPUANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO, COOPERATIVA EDILIZIA 2000 SRL +

ALTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7418/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposta istanza di correzione dell’errore materiale nel quale è incorsa questa Corte nella sentenza n. 7418/15, depositata in data 13 aprile 2015, avendo essa in dispositivo indicato come parte il “Comune di San Marzano sul Sannio” invece che “Comune di San Marzano sul Sarno”, cd omesso la distrazione delle spese di lite, pur richiesta dalla ricorrente;

– che non sono costituiti gli intimati.

Diritto

CONSIDERATO

– che, invero, occorre confermare il principio (cfr. Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228) secondo cui “La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espresso in sentenza”.

– che, inoltre, il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se, nel corso del giudizio, aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro (Cass. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass. 2 aprile 2015, n. 6813);

– che, nel presente giudizio, essendo stato il ricorso proposto dal soggetto destinatario attivo della condanna nelle spese, per il tramite del ministero del difensore nel giudizio di cassazione, a ciò nominato per proporre il ricorso nel giudizio concluso con la sentenza di questa Corte n. 7418/15, deve ritenersi che la sottoscrizione del ricorso per correzione di errore materiale, da parte del predetto difensore, comporti che esso è proposto, per quanto ad essa compete, dalla stessa originaria ricorrente;

– che il ricorso è fondato;

– che, invero, la parte risulta essere “Comune di San Marzano suul Sarno”, mentre la domanda di distrazione delle spese risulta proposta (non nel ricorso introduttivo, ma) nella memoria depositata nel giudizio di legittimità r.g. n. 12809/2009, concluso con la sentenza de qua, dovendosi confermare il principio della possibilità di proporre l’istanza, volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. (Cass. 29 maggio 2014, n. 12111);

– che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese processuali, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (Cass. 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037);

– che, pertanto, l’istanza va accolta;

– che non vi è luogo alle spese del presente procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; 17 settembre 2013, n. 21213; 4 maggio 2009, n. 10203; sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438), attesa la mancata resistenza delle parti cui il ricorso è stato notificato;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 7418 del 2015 disponendo che:

a) nell’epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, laddove è scritto “Comune di San Marzano sul Sarno” si legga, invece, “Comune di San Marzano sul Sarno”;

b) nel dispositivo della sentenza, prima della data e dopo le parole, “oltre spese generali e accessori come per legge”, si legga altresì “da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele Capuano, antistatario”.

Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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