Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 184 del 08/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, (ud. 04/10/2017, dep.08/01/2018),  n. 184

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata l’avv. V.F. convenne innanzi al Tribunale di Locri A.F., nonchè D.G. e gli eredi di D.A., esponendo di aver prestato il proprio patrocinio, in favore dell’ A. in due giudizi che vedevano i signori D.M. quali controparti che erano stati transatti ed abbandonati senza che gli venissero liquidati i compensi per l’attività professionale svolta.

Tanto premesso, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento di Lire 10.000.000, a titolo di compenso prestazioni professionali R.D. n. 1578 del 1933, ex art. 68.

Il Tribunale di Locri con sentenza n. 477 del 3 luglio 2001 rigettava la domanda.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, integrato il contraddittorio nei confronti della sola D.T., condannò in solido D.G. nonchè gli eredi di D.A., vale a dire D.C., D.G., De.An., G.E. e D.T., al pagamento, in favore dell’avv. V. di 2.500,00 Euro oltre ad interessi legali.

La Corte territoriale, in particolare, affermò che, ai fini del pagamento del proprio compenso per attività professionale, ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, il legale non aveva l’onere di fornire la prova di una vera e propria transazione intervenuta tra le parti e che l’accordo transattivo poteva desumersi anche dall’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi D.C..

V.F. ha resistito con controricorso.

D.M. e V. hanno a loro volta proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato.

In prossimità dell’odierna adunanza D.C. e l’avv. V.F. hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 101,102,156 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), per mancata integrazione del contraddittorio del giudizio di appello nei confronti di De.Vi., litisconsorte necessaria, quale erede testamentaria di D.A., e già parte del processo di primo grado.

Il motivo è infondato, non sussistendo un’ipotesi di cause inscindibili ex art. 331 c.p.c..

Si osserva infatti che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in caso di successione “mortis causa” di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento “pro quota” dell’originario debito del “de cuius” fra gli aventi causa, con la conseguenza che – al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali – il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell’ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause(Cass. 785/1998; 4199/2016).

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1967 e 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare la ricorrente, contestata l’applicabilità del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, in assenza di prova scritta di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, deduce che nel caso di specie, a differenza di quanto affermato nell’impugnata sentenza, non poteva ritenersi raggiunta neppure la prova di una rinuncia concordata dei giudizi riuniti.

Il motivo non ha pregio.

Avuto riguardo alla censura relativa alla nozione di accordo transattivo di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, si osserva che secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui il collegio ritiene di dare continuità, infatti, il R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68, modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante – in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori – anche nel caso di “accordo” (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell’ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l’intervento del giudice o l’ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l’abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, come nel caso specie, con conseguente estinzione del processo (Cass. 13135/2006; 13047/2009).

Del pari infondate le censure con cui la ricorrente contesta la sussistenza del presupposto di applicazione del R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68, lamentando l’errata applicazione dei principi in materia di valutazione della prova ed in particolare degli artt. 2697 e dell’art. 115 c.p.c..

Premesso che la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 15107/2013), ipotesi non sussistente nel caso di specie, va dichiarata l’inammissibilità del motivo, in quanto esso si risolve, di fatto, nella richiesta di una rivalutazione, nel merito, dei fatti e delle risultanze istruttorie già oggetto del sindacato del giudice di appello, incompatibile con il giudizio di legittimità e denuncia una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5) (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in buona sostanza, che la Corte territoriale non abbia valutato in modo adeguato le risultanze dell’istruttoria espletata.

Si osserva, in contrario, che la Corte territoriale ha espressamente dato atto dell’iter logico seguito, rilevando che l’estinzione per inattività delle parti (pur in assenza di un provvedimento formalmente dichiarato) fu oggetto di esplicita ammissione nel corso del giudizio di primo grado da parte dell’attuale ricorrente, sulla base della propria comparsa di costituzione e risposta, mentre il cliente dell’avv. V. aveva ammesso che tale esito era stato concordato nel contesto di un accordo transattivo cui erano rimasti estranei i legali.

La Corte ha pertanto concluso, con adeguata valutazione di merito, che poteva ritenersi provato l’accordo transattivo per l’abbandono della causa.

A fronte di tale accertamento, la ricorrente, si è limitata a richiamare le conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta, omettendo di riportare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto dell’atto.

Il ricorso incidentale proposto da D.M. e V., si riporta interamente al ricorso principale di D.C., e ne condivide la sorte. La ricorrente principale e le ricorrenti incidentali vanno dunque condannate, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelle incidentali, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione all’avv. V.F. delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 1.700,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2018

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