Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 184 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.05/01/2017),  n. 184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21832/2015 proposto da:

S.M., D.G., IN PROPRIO E QUALI EREDI DI

D.A., rappresentati e difesi la prima dagli avvocati GUIDO PISANELLO

e IOLANDA DE FRANCESCO, il secondo dall’avvocato IOLANDA DE

FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 21832/015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

S.M., D.G., IN PROPRIO E QUALI EREDI DI

D.A., rappresentati e difesi la prima dagli avvocati GUIDO PISANELLO

e IOLANDA DE FRANCESCO, il secondo dall’avvocato IOLANDA DE

FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 52/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 22 ottobre 2014 presso la Corte d’appello di Potenza i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile in tema di occupazione d’urgenza ed esproprio di terreni di loro proprietà da parte del Comune di Matino svoltosi in tre gradi a far tempo dalla citazione davanti al Tribunale di Lecce del 20 aprile 1989, con appello poi proposto il 16 novembre 2001 e definizione con sentenza del 10 marzo 2014 del processo di cassazione.

Con decreto n. 497/2014 del 13 novembre 2014 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Potenza accoglieva le domande, liquidando gli indennizzi sulla base delle singole posizioni processuali, alla luce del danno non patrimoniale maturato per sette anni del giudizio di primo grado e per nove anni dei giudizi di impugnazione

All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di Potenza, con Decreto 12 febbraio 2015, n. 52/2015, riformava il provvedimento opposto per la sola aggiunta di un ulteriore anno di ritardo indennizzabile del giudizio di primo grado. La Corte di Potenza, in particolare, negava il danno patrimoniale richiesto per il ridotto potere di acquisto e la mancata possibilità di utilizzo a fini di investimenti redditizi delle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, affermando che tali voci non presentavano alcun collegamento causale immediato e diretto con la durata della vicenda processuale, ed erano per di più sprovviste di prova.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti principali hanno proposto ricorso affidato ad un motivo, mentre il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in due motivi. I ricorrenti principali hanno presentato controricorso per resistere al ricorso incidentale, nonchè memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

2. E’ pregiudiziale l’esame dei due motivi del ricorso incidentale, che assumono entrambi la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, il primo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed il secondo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il decreto impugnato supposto l’operatività della sospensione ex L. n. 742 del 1969, al termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, ed affermandosi che il dies a quo dello stesso doveva farsi risalire alla data di deposito della sentenza di cassazione (10 marzo 2014), venendo i sei mesi a scadere il 10 settembre 2014, con conseguente tardività della domanda proposta il 22 ottobre 2014.

I due motivi di ricorso incidentale, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono del tutto infondati, in quanto non offrono elementi per mutare il consolidato orientamento sul punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui alla L. n. 742 del 1969, citato art. 1, vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 5423 del 18/03/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5895 del 11/03/2009).

3. L’unico motivo del ricorso principale consiste, invece, nella denuncia di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 2056, 1223 e 1126 c.c. e dell’art. 6 Cedu, assumendosi l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha negato che la irragionevole durata del giudizio presupposto abbia costituito la causa del danno per il minor valore della somma liquidata rispetto a quello proprio del 1995, anno in cui il processo avrebbe dovuto ragionevolmente concludersi, senza che occorresse specifica prova della perdita per i creditori della possibilità di proficui investimenti in ipotesi di tempestiva disponibilità del denaro.

Il ricorso principale è infondato.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”. Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 18239 del 29/07/2013). Di conseguenza, ogni pretesa risarcitoria a poste accessorie rispetto a quella oggetto del procedimento presupposto (quale, nella specie, la domanda di soggetti espropriati per l’ottenimento di una maggiore somma, ex art. 1224 c.c., comma 2, sul presupposto dell’incidenza negativa del ritardo nel pagamento della conseguita indennità e del normale reimpiego della stessa somma non percepita in investimenti che avrebbero scongiurato il fenomeno inflattivo), discendendo in maniera diretta ed immediata dalla mora del debitore, ovvero dal comportamento colpevole dello stesso, deve essere dedotta unicamente nelt3 medesimo procedimento originario, non potendosi altrimenti configurare il prospettato danno come conseguenza dell’accertata ingiustificata protrazione del giudizio presupposto (arg. da Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 18966 del 09/09/2014).

4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno quindi entrambi rigettati, potendosi compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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