Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 184 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 04/01/2011), n.184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31011/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore ed inoltre

PREFETTURA DI L’AQUILA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

T.T., nella qualità di legale rappresentante della Totani

Company Srl;

– intimati –

avverso la sentenza n. 489/2005 del GIUDICE DI PACE di L’AQUILA del

10.6.05, depositata il 31/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Con sentenza del 10 giugno 2005, depositata il 31 agosto successivo, il giudice di pace de L’Aquila accoglieva l’opposizione proposta il 12 marzo 2005 da T.T. avverso il verbale di contestazione di sanzione amministrativa n. (OMISSIS), relativo a infrazione dell’art. 141 C.d.S.. Rilevava che non sussistevano nè gli estremi, nè prove sufficienti della violazione.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura de L’Aquila, rappresentati dall’Avvocatura dello stato, hanno proposto ricorso per cassazione, inoltrato per la notifica il 31 ottobre 2006, con unico motivo di ricorso.

L’opponente è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Dopo una prima adunanza, la causa veniva rinviata per acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al procedimento svoltosi in (OMISSIS).

2) Preliminarmente corre l’obbligo di rilevare d’ufficio l’errore commesso dal giudice nell’individuare il destinatario dell’opposizione, che era il Ministro dell’Interno e non la Prefettura locale. Detto errore è ormai irrilevante, poichè l’impugnazione proposta dall’avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio Territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. E’ vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonchè’ il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06). Tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura, che sia stata erroneamente evocata in giudizio, è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello Stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per riferimenti Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06; 21624/06). Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/06).

3) Il ricorso denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 204 bis C.d.S. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Si duole della mancata concessione del termine minimo a comparire alla prima udienza del giudizio di opposizione, svoltosi senza contraddittorio. Espone che l’udienza era stata fissata per il 10 giugno 2005, ma la notifica del decreto di fissazione era pervenuto soltanto il 27 maggio precedente, in violazione del disposto dell’art. 163 bis, richiamato dall’art. 23 L. cit..

Aggiunge che con missiva tempestivamente inviata, l’amministrazione aveva segnalato la violazione suddetta, avvertendo della impossibilità di predisporre le difese in tempo utile e che pertanto tale richiesta, ove pure fosse stata configurabile la avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione, avrebbe dovuto essere esaminata e accolta dal giudice, disponendo congruo rinvio in luogo di passare la causa in decisione.

La censura merita accoglimento. L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, fa emergere che il giudice di pace emise in data 17/25 marzo il decreto di convocazione delle parti per l’udienza del 10 giugno 2005, nella quale decise la causa.

Il decreto venne notificato il 3 aprile 2005 all’avvocato del ricorrente, ma soltanto il 27 maggio 2005 alla Prefettura de L’Aquila, come da relata dell’uff. giud. M..

Inoltre nel fascicolo risultano due versioni identiche della lettera datata 1 giugno 2005 inviata dal VicePrefetto F. al Comando della sezione Polizia stradale e, per conoscenza, all’Ufficio del giudice di pace, con cui si investiva il Comando del compito di trasmettere all’Ufficio del governo, dieci giorni prima dell’udienza, la documentazione occorrente (copia del verbale) e di depositare gli atti per la costituzione in giudizio, mediante la delega trasmessa.

La lettera conteneva l’istanza di rinvio ad altra udienza per il rispetto della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 163 bis c.p.c..

Una lettera risulta pervenuta, stando a un timbro presente in calce, il 9 giugno 2005 all’ufficio del giudice di pace. L’altra copia risulta pervenuta (con timbro nel margine destro alto) il 13 giugno 2005. Quest’ultima è la copia trasmessa per conoscenza all’ufficio del giudice di pace, come si desume dalla freccetta di specifica presente nell’intestazione.

E’ inoltre in atti, nel fascicolo trasmesso dal giudice di pace, una lettera datata 9 giugno 2005 del dirigente della Polizia stradale che, in relazione all’opposizione al verbale di contestazione e all’udienza fissata per il 10 giugno (richiamate nell’oggetto), faceva presente l’impossibilità dell’Ufficio sia di comparire in udienza sia di presentare le controdeduzioni, a causa dei tempi ristretti intercorsi. Chiedeva quindi rinvio.

Si può quindi ritenere che la costituzione in giudizio avvenne con il deposito della delega e della richiesta di rinvio in data 9 giugno 2005, (come da timbro datario dell’ufficio giudiziario), ma che tale istanza fu ignorata dal giudice di pace, verosimilmente ignaro dell’arrivo degli atti in ufficio il giorno prima dell’udienza.

Infatti nel verbale di causa il giudice si limitò a rilevare che nessuno era comparso per l’UTG e nella sentenza nulla disse intorno all’attività svolta dagli uffici dell’amministrazione dell’Interno.

Il giudice di pace avrebbe dovuto invece: a) verificare che il decreto fosse stato tempestivamente comunicato alla parte resistente non comparsa, desumendone la violazione del termine a comparire; b) prendere atto dell’arrivo in cancelleria degli atti depositati dal Comando della Polstrada; c) disporre in entrambi i casi il rinvio ivi richiesto.

Consta infatti da ormai pacifica giurisprudenza che in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza e quest’ultima deve intercorrere (nella disciplina anteriore alla L. n. 263 del 2005) un termine non inferiore a sessanta giorni. Tale termine, inoltre, è inderogabile, a pena di nullità della sentenza, a beneficio dell’autorità convenuta che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che soltanto per essa la notifica del ricorso ha il valore di “vocatio in ius” (Cass 23662/09).

Il termine di sessanta giorni risulta dalla non applicabilità nella specie, risalente al giugno 2005, della successiva modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. G, come modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39, modificato dalla L. n. 51 del 2006. Va inoltre precisato e ribadito che nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per la disciplina dei termini di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 3 (anch’esso modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all’art. 163 bis cod. proc. civ., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall’art. 318 cod. proc. civ., comma 2, secondo la quale tra il giorno della notificazione “e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163 bis, ridotti della metà” (Cass. 6763/04; 23398/04; 19557/04).

La sentenza impugnata è pertanto viziata dalla nullità della vocatio in ius del Ministero dell’Interno.

Deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice di pace de L’Aquila per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace dL. L’Aquila, in persona di altro magistrato onorario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA