Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18399 del 12/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18399 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14427/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
– ricorrente contro
Poltronesofà s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Escalar, dall’Avv. Livia Salvini e
dall’Avv. Maurizio Corain, elettivamente domiciliata presso li studio dei primi

Data pubblicazione: 12/07/2018

due, in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 15, giusta delega a margine del
controricorso contenente ricorso incidentale condizionaro;
– controricorrente -ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia Romagna n.
7/2010 depositata il 14 febbraio 2011.

Consigliere Luigi D’Orazio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso

udito l’ Avv. Lucrezia Fiandaca per l’Avvocatura Generale dello Stato e l’Avv.
Annalisa Fuso, per delega dell’Avv. Gabriele Escalar per la società;

FATTI DI CAUSA
1.L’Agenzia delle entrate emetteva, sulla base di due processi verbali di
constatazione, avviso di accertamento nei confronti della Poltronesà s.p.a.,
evidenziando che, per l’anno di imposta 2003, la società aveva acquistato le
quote della Arredare s.r.l. per poi procedere alla svalutazione del magazzino ai
sensi dell’art. 14 comma 3 della legge 289/2002 per la somma di C
500.000,00, che l’eliminazione di attività inesistenti aveva dato luogo ad una
sopravvenienza passiva del conto economico non deducibile, che, quindi, i
versamenti dei soci a copertura delle perdite, per la parte che eccedeva il
valore del patrimonio netto, non poteva essere portato in deduzione nell’anno
2003 per la somma appunto di C 500.000,00, ai sensi dell’art. 61 comma 5
d.p.r. 917/1986, ma solo per la misura di C 100.000, ossia per 1/5, costituendo
tali versamenti per la detta parte solo una “minusvalenza” non realizzata, con il
recupero della somma di C 400.000 a tassazione, che il costo di acquisizione
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Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2018 dal

delle quote della Arredare s.r.l. non era deducibile in quanto il prezzo era
sproporzionato al valore delle stesse, che i costi di start up sostenuti nell’anno
2002, con quota di ammortamento nel 2003, non erano inerenti, che le
consulenze per lo sviluppo del franchising e per la transazione non erano
inerenti.
2.Presentava ricorso la contribuente, sia per il difetto di motivazione
dell’avviso, sia per la mancata valutazione delle osservazioni, sia per i quattro

3.La Commissione tributaria provinciale accoglieva quasi integralmente il
ricorso, tranne la deducibilità delle spese relative all’accordo di transazione e
all’incentivo per lo sviluppo del franchising, e quelle per i costi di start up che
superavano la somma di C 30.267,15, richiamando una precedente decisione.
4.La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della Agenzia delle
entrate ed accoglieva l’appello incidentale della società.
5.Avverso tale sentenza proponeva ricorso principale l’Agenzia delle entrate.
6.La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale
condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “(Rilievo
n. 1 Irpeg) omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo
del giudizio art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.”.
2.Con il secondo motivo di impugnazione si deduce “(Rilievo n.
1/Irpeg).Violazione degli artt. 14 comma 3, legge 289/2002, e 61 comma 5 del
d.p.r. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente censura la decisione dell
Commissione regionale per “(Rilievo n. 2 Irpeg).Violazione degli artt. 2697 c.c.,
39 comma 1 lettera d d.p.r. 600/1973 e 109 del d.p.r. 917/1986, in relazione
all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c.”.
4.Con il quarto motivo di impugnazione si deduce “(Rilievo n. 2 Irpeg). Omessa
motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio , art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.”.
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rilievi dell’accertamento.

5.Con il quinto motivo di impugnazione l’Agenzia deduce “(Rilievi nn. 3 Irpeg e
1 Irap),Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e
decisivo del giudizio, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.
6.Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce “(Rilievi nn. 4/Irpeg
e 2 /Irap). Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso
e decisivo del giudizio, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.
6.1.11 ricorso principale è inammissibile.

stati integralmente riportati tutti gli atti di causa, dall’avviso di accertamento,
trascritto nel suo integrale contenuto, al ricorso presentato dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Forlì (anch’esso trascritto integralmente
da pagina 4 a pagina 10 del ricorso), all’atto di costituzione in giudizio della
Agenzia delle entrate nel giudizio di primo grado (da pagina 11 a pagina 17),
alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, agli appelli (quello
dell’ufficio da pagina 19 a pagina 25 e quello della incidentale della società da
pagina 25 a pagina 28), con inizio della porzione del ricorso relativa alla
stesura dei singoli motivi solo a pagina 29.
Neppure, la lettura dei motivi consente di cogliere il contenuto delle questioni
sottoposte al giudizio di legittimità, risultando, dunque, privi del carattere di
autosufficienza. I motivi sono inestricabilmente connessi, anche in questo caso,
con una nuova riproduzione in forma integrale del contenuto dell’avviso di
accertamento, anche se in relazione ai singoli di rilievi dello stesso, non
consentendo in alcun modo alla Corte di comprendere appieno la portata delle
censure mosse alla sentenza della Commissione tributaria regionale.
Per la Suprema Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, la tecnica di
redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce
in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, comma 1,
n. 3, c.p.c., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti,
tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicché è sanzionabile con
l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente
riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato
ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi
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Invero, nel ricorso per cassazione articolato dalla Agenzia delle entrate sono

al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere
valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass.Civ.,
18 settembre 2015, n. 18363).
Neppure, quindi, attraverso l’espunzione degli stralci integrali relativi ai rilievi
dell’avviso di accertamento, si riesce a ricostruire l’iter logico delle censure
mosse alla sentenza della Commissione regionale, anche per la estrema
complessità delle questioni giuridiche trattate che avrebbe, invece, richiesto

processuale e sostanziale.
Del resto, già in precedenza la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di
due ricorsi, relative ad altre annualità di imposta, articolati dalla Agenzia delle
entrate nei confronti della Poltronesofà, avverso sentenze della Commissione
regionale dell’Emilia Romagna, strutturati con la medesima tecnica
dell’assemblaggio (Cass.Civ., 18 ottobre 2013, n. 23686; Cass.Civ., 8
novembre 2013, n. 25219).
7.Con il primo motivo di impugnazione del ricorso incidentale condizionato
(indicato come B1 nel controricorso) la società deduce “Nullità della sentenza
per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,
primo comma n. 4, c.p.c. e 62 d.lgs. 546/1992”, in quanto la sentenza della
Commissione regionale non ha pronunciato sul motivo di impugnazione
dell’appello incidentale proposto dalla società per la violazione dell’art. 7 della
legge 212/2000. La società, infatti, ha dedotto il difetto di motivazione
dell’avviso di accertamento, per mancata allegazione dei processi verbali di
constatazione.
8.Con il secondo motivo di appello incidentale (indicato come B2 nel
controricorso) la società deduce “omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 360 n. 5 c.p.c. e 62
d.lgs. 546/92”, sempre in riferimento alla censura di difetto di motivazione
dell’avviso di accertamento.
9.Con il terzo motivo di impugnazione incidentale (indicato come B3 nel
controricorso) la società deduce “Nullità della sentenza per omessa pronuncia
ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. e
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uno sforzo di chiarezza massimo per la corretta comprensione della vicenda

62 d.lgs. 546/1992″, in quanto la sentenza della Commissione regionale non ha
pronunciato sul motivo di impugnazione dell’appello incidentale proposto dalla
società per la violazione dell’art. 12 della legge 212/2000 e dell’art. 3 della
legge 241/1990. La società, infatti, ha dedotto che l’Agenzia delle entrate non
ha tenuto conto delle osservazioni della contribuente avverso l’avviso di
accertamento.
10.Con il quarto motivo di appello incidentale (indicato come B4 nel

controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 360 n. 5 c.p.c. e 62
d.lgs. 546/92”, sempre in riferimento alla mancata considerazione da parte
della Agenzia delle entrate delle osservazioni della contribuente avverso
l’avviso di accertamento.
10.1.11 ricorso incidentale, in quanto condizionato, è assorbito.
11.Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le
parti per la peculiarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso
incidentale condizionato; dichiara compensate interamente tra le parti le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2018
Il Consigliere est.
Luigi D’Orazio

controricorso) la società deduce “omessa motivazione circa un fatto

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