Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18399 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1683C-2013 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, tato e difeso

dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRAE, persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza o. 1/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dai Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bari, è stata rigettata l’impugnativa proposta da R.G., volta all’annullamento dell’avviso (n. (OMISSIS)) con il quale era stato accertato in via analitica, relativamente all’anno di imposta 2004, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c), un reddito netto di impresa pari ad Euro 111.692,00, come conseguenza del disconoscimento dei costi, relativi a due fatture, per Euro 101.088,00, attesa la ritenuta inesistenza oggettiva di prestazioni di servizi ad opera della ditta Bagnardi;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.G., affidato a quattro motivi;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che il giudice di appello non abbia riconosciuto lo spirare della decadenza al 31 dicembre 2009, avendo giudicato tempestiva la notifica dell’accertamento effettuata il 17 luglio 2010, ossia oltre il termine quadriennale di legge, e, quindi, ritenuto applicabile il doppio termine di decadenza, malgrado l’Amministrazione finanziaria non avesse dato prova di aver presentato la denuncia penale a carico di esso ricorrente per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;

con il secondo motivo – denunciando nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice abbia omesso di censurare l’Ufficio per non avere il medesimo assolto al principale onere probatorio, su di esso incombente, di dimostrare gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa impositiva, essendo stato l’avviso di accertamento emesso sulla base di una verifica effettuata sulla ditta fornitrice senza acquisizione di riscontri sul cantiere di esso ricorrente;

con il terzo motivo – denunciando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si duole che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione, formulata da esso ricorrente, di illegittimità dell’avviso di accertamento, per violazione del principio di capacità contributiva, in particolare alla luce dello “ius superveniens” di cui al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44, ove è previsto che “non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”;

con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv. in L. n. 44 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che la predetta CTR abbia omesso di applicare il principio, ricavabile dalla citata disposizione normativa, secondo cui sull’Ufficio grava l’obbligo, a fronte del disconoscimento di costi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, di ridurre, proporzionalmente, i ricavi, senza che sia necessaria alcuna preventiva dimostrazione della correlazione tra costi e ricavi stessi.

Ritenuto che:

il primo motivo è infondato, poichè “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della “notitia criminis” entro il termine di decadenza ordinario)”; e, nel caso, che tale obbligo sussistesse è attestato dalla avvenuta formalizzazione (di cui vi è conferma nello stesso ricorso) dell’ipotesi di reato;

il secondo motivo è del pari infondato, poichè con esso, in buona sostanza, si censura la valenza probatoria riconosciuta dalla CTR ad alcuni elementi di fatto (ossia, l’essere la ditta emittente una cartiera e risultando la somma, superiore ai 100.000,00 Euro, esser stata pagata in contanti), in contrasto con l’insegnamento – di cui è espressione Cass. 29/05/2018, n. 13395 – secondo cui “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)”;

il terzo motivo è altresì infondato, poichè la CTR si è pronunciata sull’eccezione sollevata dal ricorrente (cfr. il seguente passo della sentenza: “per quanto relativo alla violazione del principio di capacità contributiva per aver l’Ufficio recuperato a tassazione costi fittizi confermando i ricavi, non risulta esservi stata nessuna correlazione provata tra i costi portati in detrazione e i ricavi conseguiti non essendo stata dimostrata detta correlazione tra costo e ricavo così come potrebbe avvenire nell’esercizio di attività commerciale”), non rilevando la mancata menzione del D.L. 2 marzo 2012, art. 8, comma 2, la cui applicabilità al caso avrebbe dovuto essere – così come è stata, col quarto motivo – oggetto di denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il quarto motivo è però anche esso infondato, poichè “In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che non vi è simmetria, nè automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati e che, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv., con mod., nella L. n. 44 del 2012 (avente portata retroattiva, in quanto più favorevole del previgente della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis), i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, spetta al contribuente provare la diretta afferenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati” (così, tra le altre, Cass. 17/07/2018, n. 19000);

al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese di lite, determinate come in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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