Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18398 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18398 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 5340-2013 proposto da:
SPERA IVAN SPRVNI73L22H800M, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio
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dell’avvocato

ALESSANDRA VISCARDI,

rappresentato e

difeso dagli avvocati VISCARDI ALFONSO, PONTRANDOLFI
STEFANIA;

ricorrente –

2014
173

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 27/08/2014

\..

difende ope legis;

controricorrente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositatPil 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
I

l’accoglimento del ricorso.

,

N

udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA

Rilevato in fatto
1.- Ivan Spera ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto, depositato in data 26

giugno 2012, con il quale la Corte di appello di Napoli ha solo in parte accolto la sua
domanda di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, condannando il predetto Dicastero

durata di un giudizio promosso dallo stesso Spera innanzi al T.AR della Campania, Sez.
di Salerno, con ricorso depositato 11 28 novembre 1992, definito con sentenza depositata
il 22 luglio 2009.

.
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La Corte di merito ha ritenuto che, avuto riguardo agli effetti estintivi della prescrizione,
che avevano operato oltre i 10 armi a far tempo dalla notifica del ricorso introduttivo del
giudizio ex legge n. 89 del 2001, avvenuta il 10 marzo 2010, travolgendo, quindi, il
periodo antecedente al 10 marzo 2000, il periodo di durata irragionevole fosse nella
specie valutabile in nove anni e quattro mesi, ed ha liquidato il relativo danno non
patrimoniale nella misura di euro 600,00 per ogni anno di ritardo, tenuto anche conto
dello scarso interesse mostrato alla definizione del giudizio, dallo Spera, che non aveva
presentato istanza di prelievo, ed escludendo il risarcimento per il periodo successivo alla
entrata in vigore della legge n. 226 del 2004, che esclude che dal 1 gennaio 2005 alcun
soggetto possa essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva, in tal
modo determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte dello
Spera, il quale aveva appunto chiesto al TAR l’annullamento della cartolina di precetto.
2.- Resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

alla corresponsione in suo favore dell’importo di curo 2800,00 in relazione alla eccessiva

Considerato in diritto
1. – 11 Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

2. — Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2935 e 2935 cod.civ., nonché dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001. Avrebbe errato la
Corte di merito nel ridurre l’effetto della domanda ritenendo soggetto a prescrizione
anche il diritto all’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo.

3. — La censura è meritevole di accoglimento.

3

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Secondo l’orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite, in tema di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione
della sola decadenza dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei
danni subiti a causa dell’irragionevole durata del processo, coptenuta nell’art. 4 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di
presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso
deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di
legge speciale, ma anche una lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica
4

dell’art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché

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il compimento dell’atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il
maturarsi della decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la
prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica
di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della
ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione,
nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative
processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in
caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (v. Cass., S.U., sent n.
16783 del 2012, seguita, tra le altre, da Cass., sena. n. 16577 e n. 17277 del 2013 ).

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4. — Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge
n. 89 del 2001 e dell’art. 6, paragrafo 1, della CIDU, nonché degli artt. 2056 e 1227
cod.civ., oltre che dell’art. 51, secondo comma, r.d. n. 642 del 1907, insufficiente e
contraddittoria motivazione, e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. La somma liquidata

dalla Corte di merito sarebbe meramente simbolica e di gran lunga inferiore ai parametri
risarcitoti individuati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Avrebbe errato la Corte di
merito nell’escludere il risarcimento per il periodo successivo alla entrata in vigore della
legge n. 226 del 2004, prescindendo il danno da eccessiva durata del processo dall’esito

dello stesso; ed avrebbe errato nel giustificare il ritardo nel processo alla luce della
mancata presentazione da parte dello Spera della istanza di prelievo, senza considerare
che questi aveva presentato istanza di provvedimento cautelare, negatogli dal T.A.R .
4

sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento

5. — La doglianza è fondata nei termini che seguono.
5.1.

Anzitutto, deve rilevarsi che, in tema di violazione del termine di durata

ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, spetta indipendentemente dall’esito del processo presupposto, ad
eccezione del caso in cui il soccombente, consapevole dell’inconsistenza delle proprie
istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione

soggettiva di incertezza e, dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio e
sofferenza (v., tra le altre, Cass., sent. n. 10500 del 2011).
Nella specie, dunque, non poteva la sopravvenienza della legge n. 226 del 2004, che ha
escluso la obbligatorietà del servizio di leva, determinare la esclusione del diritto del
ricorrente al risarcimento del danno per il ritardo nella definizione del processo avente
ad oggetto la illegittimità della cartolina di precetto militare, perché il richiamato ius
superpeniems non escludeva lo stato di stress derivante dalla pendenza del processo.

5.2. — Quanto alla mancata presentazione della istanza di prelievo, questa Corte ha già
chiarito che tale circostanza, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come
modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi
pendenti alla data del 16 settembre 2010 condiziona la proponibilità della domanda di
indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (v. Cass., sent n..
3740 del 2013). Per gli altri processi amministrativi, già definiti a quella data, la mancata
proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione
nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25
giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54 del d.L 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge
6 agosto 2008 n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come
“presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al
momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo
amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che
l’omessa presentAzione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto
all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo
precedente al 25 giugno 2008 (v. Cass., sent n. 5914 del 2012), ma può incidere sulla

5

4

misura della liquidazione, correttamente, pertanto, determinata in euro 600,00 per ogni
anno di ritardo.
6.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e il decreto

impugnato cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, accertata la irragionevole durata del processo presupposto, alla
al 25 giugno 2008, con decurtazione dei tre anni di durata ragionevole e del periodo
successivo al 25 giugno 2008 per mancanza della istanza di prelievo), e liquidato il danno
nella misura di curo 600,00 per ogni anno di ritardo, con la condanna del Ministero della
Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di curo 7550,00, oltre agli

interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese del giudizio di merito e quelle del
giudizio di legittimità, che vanno integralmente poste a carico dell’Amministrazione

soccombente, vengono liquidate come da dispositivo e distratte in favore degli avvocati
Alfonso Viscardi e Stefania Pontrandolfi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa i decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di curo 7550,00, oltre agli interessi
legali dalla data della domanda al saldo. Condanna altresì il predetto Ministero alla
rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in curo
1.100,00, per compensi, oltre ad euro 50,00 per esborsi e agli accessori di legge, e, per il
giudizio di legittimità, in euro 292,50 per compensi, oltre a curo 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge, con distrazione, in entrambi i casi, in favore degli avvocati Alfonso
Viscardi e Stefania Pontrandolfi, dichiaratisi antistatari.
Cossi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2014.
Il Presi

liere estensore
A normatlell’art. 132 ultimo comma
la presénte sentenza viene sottoscritta dal
componente più anziano del collegio e
geguito del decesso del
dall’estens. –

luce degli esposti principi di diritto, in dodici anni e sei mesi circa (dal 28 novembre 1992

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