Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18398 del 12/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18398 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GUIDA RICCARDO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29890/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
– ricorrente contro
SCARNATI MARIO, rappresentato e difeso dall’avv. Viviana Capozzi
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Latina n.
20.
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

RG n. 29890/2011
Cons. est. Riccardo Guida

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sezione 38, n. 295/38/10, pronunciata il 13/10/2010, depositata il
19/10/2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2018
dal Consigliere Riccardo Guida;

generale Umberto de Augustinis, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca;
udito l’Avvocato Viviana Capozzi.
FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti di
Mario Scarnati e di Equitalia Sud Spa, per la cassazione della sentenza
della Commissione tributaria regionale del Lazio

(hinc:

CTR) n.

295/38/10, che – in controversia avente a oggetto l’impugnazione di una
cartella di pagamento, emessa in seguito a controllo automatico ex art.
36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione dei redditi
del 2002, recante la richiesta di pagamento di IRPEF su redditi soggetti a
tassazione separata, derivanti da indennità percepite per la cessazione di
rapporti di agenzia, oltre a sanzioni e interessi – accoglieva la domanda
del contribuente.
Il giudice d’appello affermava la nullità della cartella di pagamento
per omessa motivazione, omessa indicazione del responsabile del
procedimento e per l’assenza del preventivo invio al contribuente del cd.
avviso bonario.
2. Il contribuente resiste con controricorso, mentre Equitalia Spa non
si è costituita.
3. Ciascuna parte ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc.
civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione dell’art.
36 bis del DPR 600/73 nonché dell’art. 7 comma 1 della legge 212/2000
e dell’art. 3 della legge 241/90 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

2

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

RG n. 29890/2011
Cons. est. Riccardo Guida

L’Agenzia delle entrate lamenta l’errore di diritto della sentenza
impugnata che ha affermato la nullità della cartella di pagamento per
omessa motivazione, trascurando che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, l’atto impugnato non richiede alcuna specifica motivazione
perché costituisce la mera liquidazione della base imponibile indicata
nella dichiarazione del contribuente.
2.

Secondo motivo: «Insufficiente motivazione su un fatto

La ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza
impugnata, nella parte in cui è stato ritenuto che la pretesa tributaria non
fosse comprensibile, in considerazione del fatto che il contribuente, grazie
al contenuto della cartella di pagamento, aveva ben compreso la natura e
l’oggetto della ripresa a tassazione e, infatti, ne aveva parzialmente
contestato la fondatezza, adducendo che l’Amministrazione finanziaria
non aveva computato gli acconti versati.
3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del
DPR 600/73 sotto altro profilo e degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs.
31.12.1992 n. 546 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Si denuncia il vizio della sentenza impugnata che – dopo avere
constatato che l’Ufficio, in autotutela, aveva ridotto il

petitum,

conteggiando gli acconti versati dal contribuente e operando lo sgravio
delle sanzioni, in ragione del mancato invio del c.d. avviso bonario aveva concluso per l’integrale illegittimità della pretesa tributaria, anziché
procedere, come sarebbe stato corretto, alla determinazione dell’importo
dovuto.
4. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 412
L. 311/2004, dell’art. 6 co. 5 della L. 212/2000 e dell’art. 36 bis del DPR
600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Si addebita alla sentenza impugnata di avere affermato la nullità
dell’atto impositivo, in assenza del preventivo invio al contribuente del
c.d. avviso bonario, ex art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004,
senza però considerare che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, L. n.
212/2000, come riconosciuto dalla Cassazione, l’avviso bonario esplica i
propri effetti solo nei casi in cui sussistano: «incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione». L’Ufficio obietta che, nella specie, non v’era
alcuna incertezza in quanto, indipendentemente dalla tipologia
3

controverso e decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.».

RG n. 29890/2011
Cons. est. Riccardo Guida

dell’imposta (nel caso in esame: IRPEF relativa a redditi soggetti a
tassazione separata), la liquidazione degli importi dovuti era stata
effettuata sulla base dei dati indicati dal contribuente in dichiarazione.
5. Quinto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma
2 della legge 20.7.2000 n. 212, dell’art. 21 octies della legge 241/90,
dell’art. 36 comma 4 ter della legge 31/08 in relazione all’art. 360 comma
1 n. 3 c.p.c.».

incorsa la CTR nel ravvisare la nullità dell’atto impositivo, per omessa
indicazione del responsabile del procedimento, pur in assenza di una
previsione normativa in tal senso, trattandosi di un atto anteriore alla
novella dell’art. 36, comma 4-ter, del di. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (che prescrive, a pena di
nullità, tale requisito formale per le cartelle di pagamento relative a ruoli
consegnati dal 1°/06/2008 e aggiunge che la mancata indicazione dei
responsabili dei procedimenti, nelle cartelle di pagamento relative a ruoli
consegnati prima di tale data, non è causa di nullità delle stesse).
6. Il contribuente, dal canto suo, in via preliminare, solleva alcune
eccezioni di tardività e di nullità della notifica del ricorso per cassazione e,
comunque, chiede che il ricorso sia respinto perché infondato.
7. Procedendo secondo una linea di continuità con la giurisprudenza
della Corte (Cass. 13/04/2018, n. 9218; 19/06/ 2017, n. 15064;
18/11/2016, n. 23531), per il principio della ragione più liquida che – per
esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale, in adesione ai
canoni costituzionali desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost. – consente di
modificare l’ordine delle questioni di cui all’art. 276 cod. proc. civ.
(richiamato dall’art. 380 cod. proc. civ. riguardante il giudizio di
cassazione); considerato, altresì, che l’accertamento di eventuali profili
d’inammissibilità del ricorso per cassazione (preliminari, sul piano logicogiuridico, agli altri temi del giudizio), come subito si vedrà, non
condurrebbe a un esito processuale più favorevole al contribuente, è
opportuno esaminare il quarto motivo del ricorso dell’Ufficio.
7.1. Il motivo è infondato.
La CTR ha correttamente ravvisato la nullità della cartella di
pagamento (quale presupposto sostanziale del rigetto dell’appello
dell’Amministrazione finanziaria), in assenza della preventiva
4

L’ultimo rilievo critico attiene all’errore di diritto in cui sarebbe

RG n. 29890/2011
Cons. est. Riccardo Guida

comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, al contribuente, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del risultato
dell’attività di liquidazione (c.d. avviso bonario), contenente l’indicazione
dell’imposta, dei criteri di calcolo e delle modalità di pagamento.
La sentenza impugnata, infatti, si conforma al principio di diritto
enunciato dalla Corte, secondo cui: «In tema di riscossione delle imposte,
l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga

5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l’esito
dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del
provvedimento d’iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o
meno, d’incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.» (Cass.
20/05/2014, n. 11000; in senso conforme: Cass. 24/07/2015, n. 15640;
23/11/2016 n. 23805; 23/02/2018, n. 4481).
Per maggior chiarezza, è il caso di rimarcare che una simile disciplina
– derogatoria rispetto al canone generale secondo cui, ai sensi dell’art. 6,
comma 5. cit., l’invio al contribuente, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, del c.d. avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo che
seguono la liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi,
è prescritto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione – trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi di attività
liquidatoria di redditi soggetti a tassazione separata.
8. L’accertamento dell’infondatezza di questo motivo rende superfluo
lo scrutinio delle altre censure dell’Ufficio e comporta il rigetto ricorso.
9. Le spese processuali seguono la soccom

za.

P.Q.M.


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condanna la ricorrente al pagamento deliè-(pese del giudizio di
rigetta il ricorso;

legittimità che liquida in euro 9.000,00 a titolo di compenso, oltre al 15%
sul compenso a titolo di rimborso forfetario delle spese generali e oltre
agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 ibaggio 2018
Il Consigliere est.

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Il residente

l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma

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