Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18398 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 09/07/2019), n.18398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28086-2017 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II

4, presso lo studio dell’avvocato LUCA SANTINI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2017 R.G.N. 32/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA SANTINI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia rigettò il ricorso di D.I. volto al riconoscimento dei ratei dell’indennità di accompagnamento dall’1.12.2011 (primo giorno del mese successivo alla data del 17.11.2011 di presentazione della domanda amministrativa, respinta il 4.10.2012 per difetto del requisito del possesso della carta di soggiorno) al 31.10.2012 (ultimo giorno precedente il riconoscimento del beneficio).

Impugnata tale decisione da D.I., la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 17.5.2017) ha respinto il gravame ritenendo di poter condividere le motivazioni di rigetto della domanda espresse dal primo giudice, sia in ordine alla ravvisata decadenza per tardiva proposizione della stessa, sia in merito all’accertata insussistenza del diritto al risarcimento preteso per il pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente dalle erronee indicazioni contenute nel provvedimento amministrativo in ordine alla sua impugnabilità.

Invero, secondo la Corte territoriale, era pacifico che alla data della domanda amministrativa la ricorrente aveva appena ottenuto il permesso di soggiorno, per cui mancava in quel momento il requisito della decorrenza, da tempo apprezzabile e in modo non episodico, del suo soggiorno in Italia quale cittadina extracomunitaria, ai fini del conseguimento dell’invocata prestazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre D.I. con un solo motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 41 la falsa applicazione del dispositivo della sentenza n. 40/2013 della Corte Costituzionale, nonchè la violazione e/o omessa applicazione dell’art. 12 della Direttiva Comunitaria 2011/98/CE, precisando, nel contempo, di voler insistere solo per l’accoglimento dell’originaria domanda subordinata tesa al conseguimento del risarcimento del danno per la tardiva erogazione dell’indennità di accompagnamento, avendo deciso di prestare acquiescenza, nella presente sede di legittimità, alla statuizione di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per la sua tardiva proposizione.

2. In particolare, la ricorrente assume che a seguito della sentenza n. 40/2013 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 e della pensione di invalidità, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 non esiste, ai fini della valutazione della spettanza della prestazione in esame, altro parametro legislativo oltre quello previsto dal T.U. n. 286 del 1998, art. 41 che parifica alla situazione del cittadino italiano quella dello straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno avente validità di almeno un anno. Ebbene, nella fattispecie, essa ricorrente era in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari avente validità dal 28.10.2011 al 23.11.2013, ben superiore alla prevista durata di almeno un anno, per cui poteva ritenersi integrato anche il preteso requisito del carattere non episodico e di non breve durata del soggiorno.

3. In ogni caso, secondo la ricorrente, la statuizione dei giudici di merito configurerebbe una violazione del diritto comunitario, segnatamente dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE, entrata in vigore il 24.12.2011, che codifica un divieto di discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari titolari del “permesso di soggiorno unico” che abbiano la qualifica di lavoratori nei sensi intesi dal diritto dell’Unione.

4. Il ricorso è infondato.

Invero, la questione in esame è stata già scrutinata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 40 del 2013(ud. del 12.2.2013), nel pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80,comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e della pensione di inabilità, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 ha avuto modo di precisare che la suddetta disposizione – restringendo fortemente l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 41 in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore degli extracomunitari – ha subordinato la concessione delle provvidenze costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali alla titolarità della carta di soggiorno, poi sostituita, a far data dal 2007, con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

5. Inoltre, il giudice delle leggi, dopo aver premesso di aver più volte esaminato la citata disposizione, anche in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009 e sentenza n. 324 del 2006) e della indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008), ha spiegato di aver rilevato come fosse manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali (che presupponevano uno stato di invalidità e disabilità) al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un determinato reddito, mentre non era stato preso in considerazione il requisito – sul quale era chiamata a pronunciarsi da ultimo – del possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (del pari richiesto per il conseguimento del suddetto titolo di soggiorno).

6. Ha poi aggiunto la Corte Costituzionale che la previsione di quest’ultimo requisito è stata, invece, scrutinata con riferimento ad altre provvidenze, cioè per l’assegno mensile di invalidità, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 (nella sentenza n. 187 del 2010) e per l’indennità di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1 (nella sentenza n. 329 del 2011). In entrambe tali occasioni, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò che – ove si tratti, come nei casi allora delibati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonchè alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito – qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea.

7. Ebbene, secondo la Consulta, identico ordine di rilievi deve essere evocato seppure mutatis mutandis – anche avuto riguardo alla natura ed alla ratio delle provvidenze sottoposte da ultimo alla sua attenzione. Infatti, anche in questo caso si tratta di provvidenze rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si trattava addirittura di un minore), la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto, tutti di rilievo costituzionale e contemplati dai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 Cost.Tali valori – al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano – rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato “da tempo apprezzabile ed in modo non episodico”, come nei casi di specie.

Quindi, il giudice delle leggi, pur rilevando l’illegittimità costituzionale della citata disposizione, ha tuttavia precisato che non poteva, comunque, prescindersi dal fatto che doveva trattarsi di cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.

8. Sulla scia di tale pronunzia e di altre precedenti della stessa Corte Costituzionale si è, quindi, posta, in rilievo la necessità, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali da parte dello straniero extracomunitario, di un soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, statuendosi (Sez. lav. n. 593 del 15.1.2016) che ” Il cittadino straniero, titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge per effetto delle pronunce n. 306 del 2008, n. 11del 2009, n. 187 del 2010 e n. 40 del 2013 della Corte costituzionale, che hanno espunto l’ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraEuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani” (in senso conf. per l’importanza, ai fini che qui rilevano, della sussistenza di un soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico v. anche Cass. Sez. lav., ord. n. 23763 dell’1.10.2018).

9. Orbene, nella fattispecie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel momento in cui hanno chiarito, con argomentazione adeguata ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, che il presupposto del danno, sul quale era basata la domanda risarcitoria, era insussistente, atteso che era pacifico che alla data della domanda amministrativa la ricorrente aveva appena ottenuto il permesso di soggiorno e, dunque, a tale data difettava il requisito, come già estensivamente interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 40/2013, della decorrenza “da tempo apprezzabile e in modo non episodico” del suo soggiorno in Italia in qualità di cittadina extracomunitaria. Nè alcun rilievo può avere la circostanza dedotta dalla ricorrente in ordine al dichiarato possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari avente validità dal 28.10.2011 al 23.11.2013, in quanto la sussistenza del requisito doveva essere necessariamente già presente al momento della domanda del 17.11.2011, onde poterne valutare l’ammissibilità.

10. Infine, è infondata la parte della doglianza che fa leva sulla supposta violazione della norma di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE sul diritto alla parità di trattamento riconosciuto ai lavoratori dei paesi terzi, di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettere b e c), ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:-Anzitutto, non sussiste la lamentata discriminazione alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 40 del 2013, così come correttamente applicati nella fattispecie dai giudici del merito in ordine alla valutazione della durata del soggiorno al momento della domanda amministrativa; inoltre, nemmeno è ravvisabile, sulla scorta delle considerazioni di cui al punto precedente, il presupposto stesso per la configurazione del prospettato danno, essendo pacifico che alla data della domanda amministrativa la ricorrente aveva appena ottenuto il permesso di soggiorno, per cui mancava in quel momento il requisito della decorrenza, da tempo apprezzabile e in modo non episodico, del suo soggiorno in Italia quale cittadina extracomunitaria, ai fini del conseguimento dell’invocata prestazione.

11. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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