Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18397 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 09/07/2019), n.18397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2316-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

S.S., COMUNE DI MIRA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 184/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/07/2016 R.G.N. 138/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per estinzione;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia (sentenza del 25.7.2016) ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che, accogliendo la domanda di S.S., aveva accertato la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Mira e dall’Inps, consistente nell’aver negato al medesimo ricorrente l’erogazione del richiesto assegno per il nucleo familiare, condannando, di conseguenza, l’istituto di previdenza alla corresponsione di tale beneficio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Inps con un solo articolato motivo, insistendo per la cassazione dell’impugnata decisione, mentre S.S. ed il Comune di Mira sono rimasti solo intimati.

Con successiva nota del 2.8.2018 l’Inps ha depositato atto di rinunzia al ricorso.

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che a seguito della instaurazione del presente giudizio il ricorrente ha depositato formale atto di rinunzia al ricorso per il tramite del proprio legale rappresentante.

All’udienza odierna, presente il solo difensore dell’Inps, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Nè occorre l’accettazione delle parti intimate, dal momento che “l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.” (Cass. Sez. 5, n. 9857 del 5.5.2011).

Ne consegue che il presente procedimento va dichiarato estinto per avvenuta rinuncia al ricorso.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, posto che S.S. ed il Comune di Mira sono rimasti solo intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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