Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18397 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19827/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione,

rappresentata e difesa dall’Avv. Cristina Materazzi, con indirizzo

di posta elettronica certificata

cristina.materazzi.lecco.pecavvocati.it;

– intimata –

nonchè nei confronti di:

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in Milano, viale dell’Innovazione, n. 1/B;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 60/34/13 depositata il 15 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio

2020 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito della liquidazione delle imposte dovute per l’anno 2005 effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, l’agente della riscossione notificò alla Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione una cartella di pagamento, con il ruolo formato per “recupero di credito IVA utilizzato in compensazione nell’anno 2005” (così la sentenza impugnata);

la cartella di pagamento e il ruolo furono impugnati dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, accogliendo l’eccezione dell’Agenzia delle entrate, dichiarò inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli atti impugnati;

avverso tale pronuncia, la Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc anche: “CTR”) con il quale: a) dedusse di avere presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2, con la conseguente sospensione per novanta giorni del termine per l’impugnazione della cartella di pagamento e del ruolo; b) produsse la dichiarazione IVA per l’anno 2003 “dalla quale emergeva al rigo VL39 il credito IVA di Euro 13.789,00 pari all’importo iscritto a ruolo come indicato nella cartella impugnata” (così la sentenza impugnata);

l’Agenzia delle entrate si costituì chiedendo il rigetto dell’appello in quanto: a) l’accertamento con adesione non è previsto per le cartelle di pagamento; b) il credito IVA utilizzato in compensazione non emergeva dalle dichiarazioni per gli anni precedenti il 2005;

la CTR accolse l’appello della Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione, annullando la cartella di pagamento impugnata, con la motivazione che: a) “(s)i tratta di cartella emessa dell’Accertamento, ex art. 36 bis, e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, prevede l’ipotesi di Avviso di Accertamento o di Rettifica, con applicazione della sospensione prevista dal comma 3; il ricorso risulta tempestivamente presentato”; b) “(n)el merito, il documento prodotto dalla contribuente smentisce l’affermazione dell’Ufficio della mancata utilizzazione del credito nelle dichiarazioni precedenti: come ricordato sopra, detto credito emerge dalla dichiarazione del 2003: l’errore della rettifica con riferimento all’anno 2005 comporta l’accoglimento del ricorso”;

avverso tale sentenza della CTR – depositata il 15 marzo 2013 -ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 26-28/29 luglio 2013, a un unico motivo;

la Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione ha depositato “atto di costituzione di nuovo difensore”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’applicabilità dell’accertamento con adesione alle cartelle di pagamento notificate a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e, quindi, l’idoneità dell’istanza di accertamento avente a oggetto tali cartelle a sospendere per novanta giorni il termine per l’impugnazione delle stesse cartelle, nonchè, conseguentemente, la tempestività del ricorso introduttivo proposto dalla Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione;

il motivo è fondato;

il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 1, prevede che “l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto” può essere definito con adesione del contribuente “secondo le disposizioni seguenti”;

per quanto qui specificamente rileva, l’invocato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato “avviso di accertamento o di rettifica”, qualora questo non sia stato preceduto dall’invito a comparire dell’ufficio e semprechè non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione;

a norma del cit. art. 6, comma 3, la presentazione di tale istanza determina la sospensione per un periodo di novanta giorni “del termine per l’impugnazione indicata al comma 2”, cioè del termine per il ricorso, davanti alla commissione tributaria provinciale, avverso il predetto “avviso di accertamento o di rettifica” (ricorso il quale, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, primo periodo, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del medesimo avviso);

ai sensi dei menzionati del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 3, perciò: a) l’istanza di accertamento con adesione del contribuente può avere a oggetto, in quanto atto definibile mediante l’applicazione di tale istituto, soltanto un atto accertativo (un “avviso di accertamento o di rettifica”); b) la stessa istanza è idonea a determinare la sospensione del termine per l’impugnazione, davanti alla commissione tributaria provinciale, soltanto di un atto accertativo (un “avviso di accertamento o di rettifica”), che ne abbia costituito l’oggetto;

pertanto, al contrario, nessun effetto sospensivo del termine di impugnazione può conseguire a un’istanza del contribuente che abbia a oggetto un atto che, non essendo un “avviso di accertamento o di rettifica”, non è suscettibile di definizione mediante accertamento con adesione;

nella specie, l’istanza della contribuente di accertamento con adesione ha avuto a oggetto il ruolo formato (a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, comma 1, lett. a), e la cartella di pagamento notificata (a norma del cit. D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26), a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione per l’anno 2005, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis;

tale liquidazione, cui è seguita la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento, consiste in un controllo formale che viene effettuato, mediante procedure automatizzate (dell’art. 36-bis, comma 1), “(s)ulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria” (analogamente a quanto stabilito dall’omologa disposizione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis);

per queste sue caratteristiche, la liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce un’attività differente da quella accertativa o di rettifica – cui fanno riferimento, come si è visto, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, e, più specificamente, il cit. decreto, art. 6, comma 2, – in quanto non prevede una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione nè una vera e propria valutazione o stima degli stessi nè lo svolgimento di un’attività istruttoria diversa dal mero raffronto tra la dichiarazione e le risultanze dell’anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758, in relazione all’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis; Cass., 31/11/2012, n. 21349, 02/12/2014, n. 25459, 20/02/2017, n. 4360, 19/11/2019, n. 29978);

di conseguenza, l’istanza presentata dalla Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione, avendo a oggetto degli atti – il ruolo formato e la cartella di pagamento notificata a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione per l’anno 2005 – non definibili mediante accertamento con adesione, non era idonea a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso avverso gli stessi atti alla commissione tributaria provinciale;

l’impugnata sentenza della CTR, avendo fatto propria l’opposta erronea regula iuris, deve, pertanto, essere cassata;

la stessa sentenza ha affermato la tempestività del ricorso introduttivo proposto dalla Benco Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione solo in ragione dell’erroneamente ritenuta operatività della sospensione del termine di impugnazione prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, essendo invece evidentemente inutilmente decorso il termine ordinario di proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, primo periodo;

pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo;

in considerazione della novità della questione di diritto decisa, le spese processuali dei giudizi di merito devono invece essere compensate tra le parti.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna quest’ultima al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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