Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18395 del 27/08/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18395 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
SENTENZA
sul ricorso 4751-2013 proposto da:
MEROLA
GIOVANNI
MRLGNN55A15A460X,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 131,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHI FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUANO
GIANCARLO;
– ricorrente –
2014
166
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
Data pubblicazione: 27/08/2014
difende ape legis;
– resistente –
avverso il decreto della
CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositate il 02/07/2012; ( 24 4-0g [414)
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
-l’accoglimento del ricorso.
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udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
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Rilevato in fatto
1.- Giovanni Merola, in qualità di erede di Anella Marra, ha proposto ricorso per
cassazione, sulla base di un unico, articolato motivo, nei confronti del Ministero della
Giustizia avverso il decreto, depositato in data 2 luglio 2012, con il quale la Corte di
appello di Napoli ha solo in parte accolto il suo ricorso per equa. riparazione ex legge n.
corresponsione in suo favore dell’importo di euro 144,44 in relazione alla eccessiva
durata di un processo civile instaurato dalla dante causa con atto di citazione innanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania del 2 marzo 1990, definito in primo grado con sentenza
depositata il 15 marzo 2004, e ancora pendente innanzi alla Corte d’appello di Salerno al
momento della presentazione del ricorso, quindi definito con sentenza depositata il 23
febbraio 2011.
La Corte di merito ha rilevato che la domanda si riferisce esclusivamente al giudizio
innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e che tale procedimento era durato 14 anni,
da cui andavano detratti tre anni corrispondenti alla durata ragionevole dello stesso, ma
ha ritenuto che il diritto all’indennizzo maturato nel periodo antecedente al 14 febbraio
2002 era prescritto, sicchè il periodo indennizzabile era quello intercorrente tra la
predetta data e la data della sentenza di primo grado, per un totale di un anno e un mese,
in relazione al quale sussisteva il danno non patrimoniale iure successionis pro quota, pari a
2/15.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2.
—
Con l’unico, articolato motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 4 e 2, commi 1 e 2, della legge n. 89 del 2001, e degli artt. 2934 e 2935, 2946 e
2947 cod.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria mbtivazione e violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946, 2947 cod.civ. Avrebbe errato la Corte
di merito nel ridurre l’effetto della domanda ai soli dieci anni antecedenti la sua
proposizione, ritenendo soggetto a prescrizione anche il diritto all’equa riparazione del
danno da irragionevole durata del processo.
3. — La censura è meritevole di accoglimento.
3
89 del 2001, notificato il 14 febbraio 2012, condannando il predetto Dicastero alla
Secondo l’orientamento espresso da questa Corte a Sezioni :Unite,’ in tema di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione
della sola decadenza dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei
danni subiti a causa dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di
presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso
deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di
legge speciale, ma anche una lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica
dell’art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché
il compimento dell’atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il
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maturarsi della decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la
prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica
di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della
ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione,
nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative
processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in
caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (v. Cass., S.U., sent n.
16783 del 2012, seguita, tra le altre, da Cass., sentt. n. 16577 e n. 17277 del 2013).
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–
4. — Il ricorso deve dunque essere accolto, il decreto impugnato cassato e la causa
rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, per un nuovo esame
della domanda di equa riparazione proposta da Giovanni Merola. Al giudice di rinvio è
demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2014.
sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento