Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18394 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 22/02/2021, dep. 30/06/2021), n.18394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14933/2015 R.G. proposto da:

Morengo Intonaci Srl e C.S., rappresentati e difesi

dall’Avv. Giuseppe Di Dio, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo

Totarelli in Roma, via Tuscolana n. 220, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 7082/67/14, depositata il 22

dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Morengo Intonaci Srl, società unipersonale, e C.S. impugnano per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, aveva ritenuto fondato l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires (e Irpef) e Irap per l’anno 2007, con cui, rilevata la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, erano state recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti ed era stato rideterminato il reddito d’impresa.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, per essersi la CTR limitata a motivare per relationem alla decisione di primo grado, senza considerare le critiche mosse con l’appello.

1.1. Il motivo è infondato e al limite dell’inammissibile.

La doglianza, infatti, non censura adeguatamente la sentenza impugnata, che non si è meramente limitata a richiamare per relationem quella di primo grado ma, con specifica, articolata e puntuale valutazione, ha, innanzitutto, affermato “dal verbale di contraddittorio del 11.4.2012, riportato anche a pag. 7 del processo verbale di constatazione, risulta per tabulas che la società appellante dichiarò ai verificatori di non avere stipulato contratti di subappalto scritti e di non essere in possesso di altra documentazione attestante la veridicità dei rapporti contrattuali, quali computi metrici o stati di avanzamento. Ne deriva che le scritture private senza data certa, allegate al ricorso di primo grado (contratti scritti di subappalto e stati di avanzamento dei lavori) sono del tutto inattendibili”.

Da ciò, quindi, la sentenza ha proseguito spiegando che la CTP “ha analiticamente esaminato le circostanze contenute nel verbale di constatazione, ritenendole, con motivazione che si condivide, dimostrative della inesistenza delle operazioni fatturate dalla ditta individuale M. e dalla società Edil Seta e della assenza di buona fede da parte della società ricorrente”.

1.2. Ne deriva che la CTR non solo non si è limitata a richiamare la motivazione del giudice di primo grado (richiamo che, del resto, è stato operato solamente con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari prodotti dall’Ufficio) ma, anzi, con autonoma e specifica valutazione ha apprezzato le censure dei ricorrenti, che ha ritenuto infondate per essere la documentazione, allegata a sostegno delle ragioni opposte ai rilievi, inattendibile.

Non sussiste, dunque, il lamentato vizio.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e/o insufficiente motivazione, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 62.

I ricorrenti lamentano, in particolare, che la CTR ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello, relativi a vizio di motivazione dell’avviso, infondatezza della pretesa per essersi l’Ufficio avvalso di presunzioni riguardanti terzi, incongruente rispetto alla tipologia di accertamento (di carattere parziale), mancato riconoscimento del diritto di portare in detrazione l’Iva per essere la società estranea, e in buona fede, all’evasione fiscale dei terzi, illegittimità della ripresa Irap.

Da ciò la sussistenza di un vizio di motivazione o, comunque, di omessa esposizione di motivi di fatto e diritto.

2.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.

La doglianza, in primo luogo, cumula un inestricabile intreccio di censure in fatto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente o omessa motivazione, in sè neppure più proponibile ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata nel dicembre 2014) e in diritto, sia per violazione di legge che per error in procedendo, senza che, però, sia chiaro se venga lamentata una omessa pronuncia o una assoluta carenza di motivazione, sì da renderla in sè inammissibile.

Dall’altro, anche a voler ritenere preminenti i dedotti errores in procedendo, il motivo risulta carente per specificità per l’omessa riproduzione delle domande su cui la CTR avrebbe omesso di statuire, essendo necessario, ai fini della deducibilità in cassazione, che al giudice del merito sia stata rivolta una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. n. 15367 del 04/07/2014; in termini generale v. anche Cass. n. 20924 del 05/08/2019).

Nè si può ritenere che delle asserite doglianze la stessa CTR avesse dato puntuale riscontro con l’affermazione “Marengo Intonaci Srl propone appello per carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione della L. n. 44 del 2012, art. 8”, e ciò sia perchè la CTR, nel prosieguo, precisa con esattezza il contenuto delle censure in appello, riferite al merito e alla fondatezza della ripresa, sia perchè il giudice d’appello ha fornito chiara e univoca risposta alle riferite censure.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 tuir, dell’art. 6tuir, comma 1, della L. n. 537 del 1993, art. 14, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. nella L. n. 44 del 2012, per aver la CTR ritenuto indeducibili i costi per operazioni soggettivamente inesistenti.

3.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

3.2. La lamentata violazione di legge non sussiste atteso che, seppure, in forza del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, non è preclusa la deducibilità dei costi sostenuti in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, occorre pur sempre, tuttavia, che il contribuente dimostri che essi rispondono ai requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità (ex multis Cass. n. 4645 del 21/02/2020; Cass. n. 32587 del 12/12/2019; Cass. n. 27566 del 30/10/2018), requisiti la cui sussistenza, con articolata valutazione in fatto, qui non più censurabile, è stata espressamente esclusa dalla CTR, da cui l’inammissibilità, in parte qua, del motivo.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono regolate, per soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna Morengo Intonaci Srl e C.S. al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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