Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18394 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4302-2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO JACOBI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE

DE ROSE, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 258/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/08/2013 R.G.N. 746/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con una prima sentenza il Tribunale di Treviso accoglieva l’opposizione proposta da A.A. – socio della Punto Infissi s.r.l. e presidente del consiglio di amministrazione della società nonchè, fino al 4 dicembre 2003, amministratore delegato della stessa – avverso il verbale di accertamento dell’INPS e le successive cartelle emesse dall’istituto per il pagamento dei contributi alla gestione speciale artigiani annullando il primo e le seconde; con altra, successiva, lo stesso Tribunale accoglieva un’ulteriore opposizione a cartella di pagamento dell’ A. sempre relativa al pagamento dei predetti contributi afferenti ad altro periodo anch’essa fondata sul menzionato verbale di accertamento;

2. entrambe le decisioni venivano impugnate dall’INPS e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12 agosto 2013, riuniti gli appelli, li accoglieva rigettando le opposizioni proposte dall’ A.;

3. ad avviso della Corte territoriale: l’ A., già iscritto alla gestione separata quale amministratore della società, era obbligato all’iscrizione anche alla gestione previdenziale degli esercenti le attività artigianali pur avendo il primo giudice accertato che il predetto non aveva partecipato manualmente all’attività aziendale svolgendo esclusivamente le funzioni di direzione, organizzazione e controllo dell’attività aziendale – sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 2 (Legge-quadro per l’artigianato) secondo cui non era necessario, ai fini della qualificazione di un’impresa come artigiana, che l’imprenditore collaborasse all’espletamento delle attività manuali degli altri lavoratori, potendo limitarsi ad una mera direzione personale dei dipendenti; il fatto che l’ A. fosse già iscritto alla gestione separata quale amministratore della società doveva essere risolto applicando la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,comma 208 come interpretato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122; l’impresa artigiana rimaneva tale anche se esercitata in forma di societaria nel qual caso la maggioranza dei soci doveva partecipare manualmente all’attività aziendale;

4. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ A. affidato a quattro motivi cui resiste l’INPS con controricorso; Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata;

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 443 del 1985, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale: erroneamente ritenuto artigiano l’ A. il quale espletava solo le funzioni di amministratore della società senza svolgere alcuna attività manuale e neppure di direzione del personale; applicato una interpretazione del disposto della L. n. 443 del 1985, art. 2 contraria all’indirizzo di questa Corte secondo cui la qualifica di artigiano poteva essere riconosciuta solo a colui che nell’esercizio professionale dell’impresa esplicava in modo prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 di interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, nonchè della L. n. 443 del 1985, art. 2 e L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo l’impugnata sentenza affermato l’obbligo della doppia contribuzione senza verificane la prevalenza dell’attività operativa artigiana su quella gestionale di amministratore della società e dando per scontato che la sola attività gestoria obbligasse all’iscrizione anche alla gestione artigiani. Con il terzo motivo si lamenta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59,comma 15, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte d’appello dichiarato integralmente dovuta la contribuzione senza considerare la condizione di pensionato ultrasessantacinquenne dell’ A.. Con il quarto motivo viene denunciato, in via ulteriormente gradata, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ovvero la qualità di pensionato dell’ A. ove si ritenga che il giudice abbia implicitamente respinto la richiesta di applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 15;

6. il primo motivo è fondato. A norma della L. n. 443 del 1985, art. 2, comma 1, può definirsi imprenditore artigiano solo colui che, nell’esercizio professionale dell’impresa, esplichi “in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo”. Questa Corte, interpretando tale norma, ha chiarito che per assumere la predetta qualifica il titolare dell’impresa deve svolgere in essa non solo un lavoro personale, ma è altresì necessario che si tratti di un lavoro “anche manuale”. (Cass. n. 28431 del 22/12/2011, che ha ribadito quanto già affermato in una sentenza risalente – Cass. n. 2495 del 06/03/1998 – secondo cui “Confligge con la lettera e con la “ratio” delle norme di cui alla L. n. 443 del 1985, artt. 2 e 3 l’assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un’impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarità dell’impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato L. n. 443 del 1985, art. 2 imprenditore artigiano è, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa stessa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ne consegue che non tutti i soci di una impresa artigiana possono – in assenza dei requisiti specificamente e tassativamente elencati nelle citate norme di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, e per il solo fatto di risultare contitolari della relativa impresa – legittimamente dirsi “imprenditori artigiani”, pur espletando, nell’organizzazione del lavoro, incombenze meramente amministrative e senza, per contro, svolgere la (necessaria) attività manuale, prestata, invece, dal (dai) consoci. (Nell’affermare il principio di dritto di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli artigiani avanzata, a fini di sgravi contributivi, dal socio di un panificio che, aveva evidenziato, a fondamento della richiesta, la sua qualità di socio non apportatore di opera manuale nella società).”). Quest’orientamento è sicuramente preferibile all’affermazione posta a fondamento dell’impugnata sentenza e di cui ad un’isolata pronuncia di questa Corte (Cass. n. 5734 del 19/04/2001) peraltro, riferita alla diversa questione relativa alla qualificazione dell’impresa artigiana” ed alla determinazione dei suoi limiti dimensionali e, dunque, all’interpretazione della L. n. 443 del 1985, art. 4 quindi, non proprio aderente al caso de quo;

7. fondato è anche il secondo motivo. Quanto alla questione della “doppia iscrizione”, in sintesi, è stato affermato da questa Corte che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, art. 1,comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio della “attività prevalente”. Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell’art. 1, comma 208, cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”. (Cass. SU. n. 17076 dell’8 agosto 2011; Cass. n. 9153 del 6 giugno 2012; Cass. n. 9803 del 14 giugno 2012, tra le varie). Si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240 del 13/02/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, cit. e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata, laddove non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale. In buona sostanza deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri. Così la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti o di quella artigiani va valutata con i criteri rispettivamente di cui alla L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203 o alla L. n. 443 del 1985, art. 2. La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. Orbene, la predetta verifica non risulta essere stata compiutamente operata nell’impugnata sentenza in quanto la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire la qualifica di artigiano all’ A. per il solo fatto che era stata accertata la sua partecipazione continuativa all’attività aziendale svolgendo egli compiti di gestione e di organizzazione;

8. l’accoglimento dei primi due motivi assorbe gli altri articolati in via subordinata;

9. pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà applicando i principi sopra esposti provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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