Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18393 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15553-2015 proposto da:

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANCA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD, CO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Procuratore

Dott. G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI

NERLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE

CATTANEO giusta procura speciale a margine del controricorso;

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANCA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANCA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.A., STUDIO LEGALE CH. B. E ASSOCIATI;

– intimati –

Nonchè da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 45,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA MOLINARI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

e contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CO, STUDIO LEGALE CH. B. E

ASSOCIATI, L.I.;

– intimati –

Nonchè da:

STUDIO LEGALE CH. B. E ASSOCIATI in persona dei

professionisti associati CH.CA., B.R. e C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO COLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SIMONA D’ARPINO giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CO, C.A., L.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 357/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato FILIPPO MANCA anche per controricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI PIERI NERLI;

udito l’Avvocato CLAUDIO COLINI anche per l’incidentale;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.I. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trento l’avv. C.A. e lo studio legale Ch. – B. e associati chiedendo a titolo di responsabilità contrattuale, ed in via subordinata di responsabilità extracontrattuale, la restituzione di ogni somma percepita a titolo di compenso ed il risarcimento del danno quantificato in non meno di Euro 600.000,00. Espose in particolare parte attrice che l’avv. C. aveva omesso di presentare ricorso per sequestro giudiziario e conservativo e di proporre azione revocatoria, oltre che attivarsi presso il giudice penale, in funzione cautelare e di garanzia del credito vantato nei confronti di Ca.Ma. e S.A. condannati dal Tribunale penale a seguito della denuncia per appropriazione indebita proposta dalla L., con provvisionale pari ad Euro 200.000,00. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa Zurich Insurance.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello la L.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 10 dicembre 2014 la Corte d’appello di Trento accolse parzialmente l’appello, condannando l’avv. C.A. al risarcimento del danno nella misura di Euro 280.000,00 oltre interessi e rivalutazione e l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato.

4.1. Osservò la corte territoriale che non vi era prova di un conferimento di incarico per l’azione revocatoria (la e-mail del 9 luglio 2008 era indirizzata anche all’avv. D., altro legale dell’appellante incaricato per iniziative civilistiche) e per il sequestro giudiziario, mentre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.era di spettanza esclusiva dell’autorità giudiziaria, e che era invece provato sulla base della e-mail del 2 luglio 2008 l’incarico per il sequestro conservativo. Aggiunse che non poteva essere condivisa la tesi del C., secondo cui doveva considerarsi il precedente rigetto di un ricorso per sequestro conservativo e l’obbligo di comunicazione di tale provvedimento previsto dall’art. 14 codice deontologico, perchè si trattava dei medesimi fatti di appropriazione indebita, mentre nessun obbligo di comunicazione ricorreva (l’art. 14 faceva riferimento agli atti proposti innanzi allo stesso giudice ed inoltre era intervenuto un mutamento nella situazione di fatto – era stato disposto il rinvio a giudizio e nell’ottobre 2008 era venuto meno il vincolo di inalienabilità dell’immobile intestato allo S.), e che a seguito della costituzione di parte civile si sarebbe potuto proporre il ricorso per il sequestro conservativo penale. Osservò il giudice di appello quanto alla reperibilità dei seguenti beni: la donazione del Ca. alla figlia risaliva al 2004 ed era suscettibile solo di revocatoria; non era provata la permanenza presso il patrimonio del debitore della somma di Euro 80.000,00 prelevata dal conto della L.; non si conoscevano le coordinate del conto corrente del Ca. cointestato con la moglie; circa individuazione, valore e proprietà in capo allo S. dei quadri nessuna prova era stata dedotta; unico bene aggredibile era l’immobile dello S., nella sua disponibilità fino all’atto di vendita del 12 novembre 2008. Sussisteva quindi, aggiunse il giudice di appello, la responsabilità del professionista per la sola omessa iniziativa evidenziata e pur essendo la prestazione professionale un’obbligazione di mezzi e non di risultato il legale ne risponde anche per semplice negligenza.

Passando alla liquidazione del danno, osservò la corte territoriale che, non essendo stati provati i danni morali, il pregiudizio era limitato al ricavo che la parte avrebbe potuto trarre dalla vendita coattiva dell’immobile dello S., sulla base del prezzo dell’atto di vendita pari ad Euro 280.000,00 (mentre la perizia cui si riferiva

5

l’appellante era stata tardivamente allegata alla comparsa conclusionale di primo grado e proveniva da una causa fra altre parti). Aggiunse che stante l’intuitus personae che caratterizza la prestazione del professionista non poteva rispondere in via solidale lo studio professionale (ed estranea all’incarico professionale restava la pubblicità sul sito web) e che spettava al professionista il compenso (percepito) per la costituzione di parte civile, da cui era derivato il risultato utile per la L. della condanna degli imputati e del riconoscimento di una provvisionale, mentre per il diverso mandato relativo alle misure cautelari nulla era stato corrisposto.

5. Ha proposto ricorso per cassazione Irma L. sulla base di dieci motivi. Resistono con controricorso l’avv. Alberto C., che ha proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, lo studio legale Ch. – B. e associati, che ha proposto ricorso incidentale condizionale sulla base di tre motivi, e Zurich Insurance Public Limited Company. Irma L. ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali. E’ stata depositata memoria di parte.

Ragioni della decisione

1. Va premessa l’ammissibilità del controricorso proposto da Zurich Insurance Public Limited Company. Il controricorso risulta proposto tardivamente, ma la notifica del ricorso è nulla perchè effettuata non presso il domicilio eletto, ma presso la cancelleria della Corte d’appello di Trento. La nullità risulta sanata per effetto dell’attività difensiva svolta dall’intimata mediante la proposizione del controricorso.

2. Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 90,255,316,321,391 bis, 430 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente che l’avv. C. ha omesso di informare il pubblico ministero dei beni degli imputati frutto del reato, di chiedere il sequestro ai sensi dell’art. 255 cod. proc. pen., il

6

sequestro conservativo di cui all’art. 316 ed il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, nonchè di svolgere indagini difensive.

3. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che era stato conferito l’incarico per proporre l’azione revocatoria (la e-mail del 9 luglio 2008 era stata inviata solo in copia all’avv. D.) e che non era necessario il mandato per iscritto.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1375,1719 e 2234 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il professionista, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, aveva assunto una vera e propria obbligazione di risultato (lo stesso avv. C. aveva scritto nella e-mail del 2 luglio 2008 che avrebbe dovuto depositare l’istanza per sequestro conservativo), rimasta inadempiuta.

5. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il valore dei quadri appartenenti allo Scipione era stato fatto proprio dal medesimo avv. C. e precisato dall’investigatore privato e che la somma di Euro 80.000,00 era ancora presente sul conto del Ca. cointestato con la moglie, mentre l’altra somma di Euro 80.000,00 era stata fatta girare dal conto estinto ad un conto intestato alla moglie di costui.

6. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1176,1218,2043 e 2224 c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che l’associazione professionale, che aveva emesso le fatture ed incassato gli acconti, era tenuta a rispondere solidalmente con il proprio componente per i danni arrecati, che la pubblicità sul sito web aveva ingenerato il legittimo affidamento sul controllo e la verifica dei servizi erogati e che comunque vi era la responsabilità extracontrattuale, anche ai sensi dell’art. 2049 c.c.

7. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1176,2043 e 2224 c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che, non avendo il professionista diligentemente adempiuto ai propri doveri, aveva perso il diritto al compenso e che il risultato positivo raggiunto era solo apparente, in quanto il mancato esercizio delle azioni cautelari aveva reso del tutto inutile l’attività difensiva svolta.

8. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che i capitoli di prova orale non accolti erano necessari alla luce della contestazione sollevata dalla parte convenuta.

9. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che il valore dell’immobile risultante dall’atto di vendita era fittizio, avendo il CTU stimato il bene per Euro 487.000,00 e che la CTU corrispondeva a documento formatosi dopo lo spirare dei termini istruttori.

10. Con il nono motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che in relazione al danno morale è stata presentata la documentazione medica relativa al pregiudizio alla salute, riconosciuto anche dall’avv. C. nelle conclusioni nel giudizio penale, e che sussisteva anche il danno alla vita di relazione.

11. Con il decimo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che spettava il risarcimento del danno patrimoniale per l’ammontare di Euro 900.000,00, importo ammesso anche dall’avv. C. nelle conclusioni nel giudizio penale nella misura di Euro 520.423,68, da liquidare comunque anche in via equitativa, oltre il lucro cessante e le spese sopportate e da sopportare.

12. Il primo motivo è inammissibile. Benchè formulata come violazione di legge, con contestazione di violazioni ascritte peraltro non alla sentenza ma direttamente alla condotta del professionista, la censura ha per contenuto esclusivamente la rivisitazione di circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito. La rilevanza delle circostanze di fatto in discorso, sul piano dell’integrazione dei presupposti di fatto della fattispecie di responsabilità dedotto in giudizio, non può essere apprezzata nella presente sede di legittimità.

I motivi secondo, quarto, ottavo, nono e decimo, proposti sotto la veste dell’omesso esame del fatto sono anch’essi inammissibili. La generica denuncia di violazione di legge menzionata nella rubrica non risulta precisata quanto a norma violata, nè il dato è evincibile dall’articolazione del motivo, sicchè in tali termini la censura è inammissibile. Quanto al vizio motivazionale la ricorrente non deduce un fatto storico (decisivo e controverso) il cui esame sia stato omesso dal giudice di appello ma, ancora una volta, oppone alla valutazione di merito del giudice di appello un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Il terzo motivo è privo di decisività, e pertanto inammissibile, in quanto la ritenuta natura di obbligazione di mezzi, quanto all’obbligo del professionista, non integra ratio decidendi, ma mero passaggio argomentativo in un contesto motivazionale peraltro nel quale viene riconosciuta la responsabilità del professionista per l’istanza da proporre al giudice omessa.

12.1. Inammissibile è anche il sesto motivo. E’ pur vero che la violazione della diligenza da parte dell’avvocato che si traduca in perdita del diritto, rendendo del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, fa si che la prestazione venga ritenuta totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c. (Cass. 23 aprile 2002, n. 5928; 26 febbraio 2013, n. 4781).

Il giudice di merito ha però accertato che il mandato relativo alle misure cautelari era diverso rispetto a quello per la costituzione civile. Ha in particolare precisato che si trattava di “altro e diverso mandato”, così escludendo anche l’esistenza di un nesso di reciproca interdipendenza, la quale sola poteva giustificare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento in relazione a rapporti contrattuali distinti (cfr. Cass. 17 marzo 2006, n. 5938). Tale accertamento di fatto non è stato specificatamente impugnato dalla ricorrente, sicchè la censura resta priva di decisività.

12.2. Il quinto motivo è inammissibile. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità (Cass. Sez. U. 21 marzo 2017, n. 7155). Come quindi riconosciuto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite le ragioni di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 possono investire anche singoli motivi di ricorso. La norma di cui all’art. 360-bis è applicabile al presente giudizio, instaurato dopo il 4 luglio 2009.

Il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. Esso richiama infatti il precedente di questa Corte secondo cui la responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perchè si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell’intuitus personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 1 non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio nè per l’adempimento della prestazione, nè per la responsabilità nell’esecuzione della medesima (Cass. 29 novembre 22404). Si tratta di indirizzo richiamato in modo costante nella giurisprudenza di questa Corte da epoca ormai risalente (Cass. 12 marzo 1987, n. 2555; 21 marzo 1989, n. 1405; 7 gennaio 1993, n. 79; 5 marzo 1997, n. 1933; 23 maggio 1997, n. 4628; 22 marzo 2007, n. 6994; 1 aprile 2008, n. 8445; 11 dicembre 2007, n. 25953; 10 dicembre 2008, n. 28957).

L’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della giurisprudenza della Corte. A fronte del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità la ricorrente si limita a menzionare un risalente precedente di merito; richiama poi un non ben definito legittimo affidamento, ed in subordine anche la responsabilità extracontrattuale, che sono profili non in grado di stabilire una solidarietà passiva sulla base del mero riferimento alla prestazione del professionista e dunque in mancanza di un diverso ed ulteriore fatto costitutivo.

12.3. Infine, quanto al settimo motivo, anch’esso inammissibile, va rammentato che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, se privo di vizio motivazionale, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua (Cass. 10 giugno 2009, n. 13375).

13. I ricorsi incidentali proposti dall’avv. C.A. e dallo studio legale Ch. – B. e associati sono tardivi e dunque perdono ogni efficacia in presenza dell’inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

14. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficaci i ricorsi incidentali.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi in Euro 6.000,00 per lo studio legale Ch. – B. e associati ed Euro 7.800,00 per gli altri controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA