Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18393 del 20/09/2016
Cassazione civile sez. un., 20/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 20/09/2016), n.18393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3794/2015 proposto da:
UNICREDIT S.P.A., società incorporante per fusione UniCredit Banca
s.p.a., UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia s.p.a., in persona
del Responsabile del Polo Legale (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa dagli
avvocati TITO MONTEROSSO e MARIO GIUDICE, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MANCUSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO OCCHIPINTI, per delega
in calce al controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
3585/2010 del TRIBUNALE di CATANIA;
udito l’Avvocato RINALDO OCCHIPINTI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Francesca CERONI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, riunite in camera di consiglio, dichiarino la
giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
Fatto
PREMESSO
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha convenuto davanti al Tribunale di quella città, nel marzo 2010, il Banco di Sicilia s.p.a. (poi assorbito da Unicredit che aveva gestito il servizio di tesoreria e cassa dell’ente, chiedendo, sulla scorta di accertamenti eseguiti dalla Procura Regionale della Corte dei Conti e riscontrati dall’Azienda, il rimborso della complessiva somma di Euro 1.097.299,30, che la banca aveva indebitamente trattenuto dal (OMISSIS) sulle entrate dell’Azienda stessa: somme corrispondenti a interessi eccessivi, spese e commissioni su anticipazioni di cassa concesse volta per volta, in base alla convenzione che disciplinava il rapporto tra le parti, con specifiche pattuizioni di aperture di credito in conto corrente a tempo determinato, ai sensi degli artt. 1842 c.c. e segg.. In alternativa la stessa somma, o la diversa somma determinata anche equitativamente, è stata richiesta a titolo di risarcimento del danno per la violazione delle regole di buona fede e diligenza professionale nell’esecuzione del contratto da parte della banca.
Quest’ultima ha resistito in giudizio ed ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, cui l’Azienda intimata ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. – Va preliminarmente dato atto della fondatezza dell’eccezione della ricorrente di tardività e dunque inammissibilità del controricorso, notificato oltre un anno dopo la notifica del ricorso.
2. – Quanto al merito del richiesto regolamento, la ricorrente sostiene che il giudice ordinario adito difetti di giurisdizione e che questa spetti invece al giudice amministrativo, essendo state le anticipazioni disposte in base ad atti amministrativi discrezionali di richiesta da parte dell’Azienda; oppure spetti alla Corte dei conti – peraltro già adita con azione di responsabilità dalla Procura Regionale e investita di cinque giudizi di conto (uno per ciascuno degli anni dal (OMISSIS)) – attesa la natura pubblica del denaro di cui trattasi e la qualifica di agente contabile della banca, in quanto tesoriere, nonchè il carattere esclusivo della giurisdizione contabile, non concorrente con la giurisdizione ordinaria.
3. – Le tesi della ricorrente non possono essere accolte.
La giurisdizione del giudice amministrativo va esclusa perchè non si discute in causa della legittimità delle richieste di anticipazioni da parte dell’Azienda, che del resto non costituiscono provvedimenti amministrativi, bensì atti di autonomia privata: l’obbligo della banca destinataria di far fronte a tali richieste non derivava certo dal carattere autoritativo delle stesse, bensì dall’impegno che aveva assunto nella convenzione con l’Azienda.
Da escludere è, altresì, la giurisdizione della Corte dei Conti.
Per quanto, invero, sia esatto che le banche che gestiscono il servizio di tesoreria delle aziende sanitarie locali assumono, in relazione a ciò, la qualifica di agenti contabili (Cass. Sez. Un. 9225/1990, 3375/1989), ciò non basta per radicare la giurisdizione contabile. A tal fine è invece necessario che la lite riguardi “atti e comportamenti che non soltanto ineriscano alla gestione di denaro o beni pubblici, ma si caratterizzino per la violazione di specifici schemi procedimentali di tipo contabile, stabiliti cioè per la regolarità della riscossione di entrate, dell’effettuazione di spese, del rispetto del bilancio” (Cass. Sez. Un. 9682/1994, 7291/1986).
Nella specie, invece, viene in considerazione esclusivamente la violazione di norme di diritto privato: l’Azienda, infatti, deduce che gli interessi che le sono stati addebitati sono superiori a quelli pattuiti e che gli accordi presi escludevano spese di tenuta del conto e commissioni di massimo scoperto; la banca si difende sostenendo che i maggiori oneri per interessi e commissioni di massimo scoperto derivavano dal fatto che l’azienda non aveva restituito nei termini le somme prelevate su aperture di credito a tempo determinato. Tutte questioni, all’evidenza, estranee alla contabilità pubblica e delle quali, pertanto, non v’è ragione che giudichi la Corte dei Conti.
Va in conclusione dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016