Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18393 del 12/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18393 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26969/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per
legge;

– ricorrente contro
BIONDA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace, con
domicilio eletto in Milano, presso il suo studio al Corso di Porta Romana, n.
89/b;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

avverso la sentenza n. 76/01/10 della Commissione Tributaria regionale
dell’Emilia Romagna depositata il 18 febbraio 2010
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15/5/2018 dal Consigliere
Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Lucrezia Fiandaca;

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico
motivo, per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la
quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha respinto
l’appello ritenendo fondata la richiesta di rimborso Irpef presentata da Bionda
Francesco in relazione alle ritenute fiscali operate dall’Enel, quale sostituto
d’imposta, su somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto
di lavoro.
In fatto, Bionda Francesco, dirigente Enel, dopo avere risolto
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro con il predetto ente in data
1.5.98 ed avere percepito la complessiva somma di lire 915.241.340, di cui
lire 260.707.340 a titolo di TFR, lire 245.450.000 a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso ed euro 409.084.000 quale indennità
supplementare, impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione
finanziaria alla sua richiesta di rimborso di una parte delle ritenute fiscali
operate a titolo di Irpef dall’ente datore di lavoro, rilevando che l’importo di
lire 245.450.000 aveva natura di emolumento incentivante l’esodo ed era
pertanto assoggettato al regime agevolato introdotto dal d.lgs. n. 314 del
1997.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, proposto
appello dall’Ufficio, la Commissione regionale lo respingeva.
Avverso la suddetta decisione proponevano ricorso per cassazione il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo
la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del t.u.i.r., degli artt. 115

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udito il difensore della parte controricorrente, Avv. Fabio Pace

e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., oltre che la omessa motivazione
su un punto decisivo della controversia.
Con sentenza n. 20040/2006, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso
in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata e la cassava
con rinvio.
Riassunto il giudizio dal contribuente, la Commissione regionale rigettava
l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la somma corrisposta, denominata

2118 cod. civ., ma rappresentasse un vero e proprio premio offerto dalla
società per favorire l’anticipato esodo di dirigenti nell’ambito di una radicale
ristrutturazione aziendale.
Bionda Francesco resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del t.u.i.r., 112 e 116 cod.
proc. civ. e 2697 cod. civ., oltre che per insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Sostiene che la questione oggetto di contestazione riguarda il trattamento
tributario riservato alle somme erogate al controricorrente, alla cessazione
anticipata del suo rapporto di lavoro con l’Enel s.p.a., a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso, che, secondo la ricostruzione operata dal giudice di
appello, vanno qualificate come somme erogate per la incentivazione
all’esodo, e sottolinea che la questione riveste importanza in quanto gli
emolumenti incentivanti all’esodo sono tassati con una aliquota ridotta del
50%, ai sensi dell’art. 17, comma 4 bis, del t.u.i.r., mentre la indennità

sostitutiva del preavviso viene tassata secondo la misura ordinaria.
Rileva, altresì, che la Commissione regionale non ha spiegato perché la
somma di lire 245.450.000, denominata “elemento soggettivo”, sia stata
apoditticamente qualificata come premio incentivante all’esodo, non essendo
rilevante a tal fine che la contestata somma sia stata percepita in connessione
e per effetto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, e che la
disciplina di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 314/97, trasfuso nell’art 17, comma 4-

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“elemento soggettivo”, non fosse assimilabile all’istituto previsto dall’art.

bis, del d.P.R n. 917/86 non concerne il TFR, né la indennità sostitutiva del
preavviso o altro trattamento economico eventualmente erogato in occasione
della risoluzione del rapporto di lavoro non espressamente qualificato come
incentivazione all’esodo.
1.1. Il ricorso è infondato.
La Commissione regionale ha accertato, in punto di fatto, che il Bionda,
ex dirigente dell’Enel s.p.a., ha aderito all’offerta di esodo anticipato fatta dal

controricorrente, in data 1.1.98, per effetto dell’accordo raggiunto con il
datore di lavoro, ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro
anticipatamente, percependo, oltre al trattamento di fine rapporto, altre due
somme, di cui una indicata come “indennità supplementare”, sulla quale l’Enel
ha operato una ritenuta Irpef con aliquota ridotta, ex art. 5, comma 1, lett.
d), punto 2, del d.lgs. n. 314/97, e l’altra, denominata “elemento soggettivo”,
dell’importo di lire 245.450.000, sulla quale è stata applicata una ritenuta
Irpef piena, pari a quella operata sul TFR.
Ha, quindi, richiamato a sostegno della decisione le dichiarazioni
provenienti dall’Enel s.p.a. datate 18/11/1999, con le quali è stato attestato
che «l’importo di lire 245.450.000 è stato corrisposto in connessione e per
l’effetto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in adesione ad
apposita offerta di esodo incentivato del personale dirigente, motivato da
esigenze organizzative aziendali…», precisando altresì che detta somma
risulta esclusa dalla contribuzione previdenziale, <<..perchè non costituisce indennità sostitutiva del preavviso e rientra nella categoria degli incentivi all'esodo...». I giudici di appello, dunque, procedendo ad una interpretazione dell'accordo concluso dal Bionda con il datore di lavoro, hanno ritenuto che, vertendosi in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la somma corrisposta non svolga la finalità, che è propria dell'indennità sostitutiva del preavviso, di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro a causa dell'esercizio unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro. 4 datore di lavoro, motivata da esigenze organizzative aziendali, e che il Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una n. 2465 del 10/02/2015). Ne consegue che, risultando la motivazione della sentenza impugnata adeguata ed immune da vizi logici, non è consentita in questa sede una diversa valutazione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, poiché ad essa si potrebbe pervenire solo attraverso una autonoma e distinta valutazione delle circostanze di fatto poste dalla Commissione tributaria regionale a fondamento della propria decisione, che è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2018 diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass.

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