Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18393 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4044-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE PIOZZO DI

ROSIGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 992/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/10/2013 R.G.N. 45/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 29 ottobre 2013 la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale in sede, accoglieva il ricorso proposto da V.V. nei confronti dell’INPS ed inteso a far accertare e dichiarare l’insussistenza in capo ad essa istante dei presupposti per la sua iscrizione nella Gestione Commercianti, iscrizione effettuata d’ufficio dall’istituto perchè socia ed amministratrice della Immobiledile di V.E. e V.V. s.n.c.;

2. la Corte di merito – per,quello ancora di rilievo in questa sede osservava che la predetta società si limitava a percepire i canoni rivenienti dalla locazione di immobili di cui era proprietaria, attività, questa, non di natura commerciale e, comunque, l’istituto non aveva fornito neppure la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale da parte della V. in modo abituale e prevalente;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., affidato i ad un unico motivo cui resiste V. con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1,commi 203 e ss., (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio di una società in nome collettivo era per ciò stesso, quale soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale;

5. il motivo è infondato in. quanto presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 – la prima dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte territoriale supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi; nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la Immobiledile di V.E. e V.V. s.n.c., di cui la V. era socia non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione di immobili di cui era proprietaria;

6. tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

7. pertanto, il ricorso va rigettato;

8. le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfeltrrio nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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