Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18392 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18392 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 9117-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE dì
BENEVENTO UFFICIO CONTROLLI – SEZIONE
DISTACCATA di CERRETO, in per’sona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CELELLA MICHELA;

– intimata avverso la sentenza n. 134/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/03/2010,
depositata il 19/04/2010;

Data pubblicazione: 31/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
L’ Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Michela Celella per la

Campania, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di
liquidazione con cui l’Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto
della prima casa (riliquidando conseguentemente l’imposta di registro)
sull’acquisto di un appartamento da parte della contribuente; la pretesa
dell’Ufficio si fondava sulla contestazione che quest’ultima avesse già goduto
dei suddetti benefici con riferimento all’acquisto di altro immobile.
La contribuente non si è costituita in questa sede.
All’esito del deposito della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cpc, la
causa è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 26.6.13, nella
quale il collegio prendeva cognizione della nota del 24.7.12 – frattanto
pervenuta a questa Corte – con cui l’Agenzia delle entrate di Benevento dava
atto della regolare definizione della lite, su istanza della contribuente, ex art.
39, comma 12, d. 1. 98/2011.
Si deve dunque, in accoglimento della conforme istanza dell’Avvocatura dello
Stato, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del comma ottavo
dell’articolo 16 della legge 289/02, richiamato dall’ articolo 39, comma 12,
del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 46 D.Lgs.vo 546/92, che – nella parte in
cui si riferisce ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla
legge – non è stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/05.

P.Q.M.

Ric. 2011 n. 09117 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della

La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito della definizione della lite a
domanda del contribuente ai sensi dell’ articolo 39, comma 12, del decreto
legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

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