Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18392 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23176-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSITA D’ANGIOLELLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 56/34/13, depositata il 13/03/2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia che aveva accolto il ricorso del contribuente, O.S., avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2005, con il quale l’Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

Avverso la sentenza della Commissione regionale, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

O.S. rimane intimato, nonostante la ritualità della notifica del ricorso in cassazione, avvenuta, a mezzo posta, mediante consegna del plico presso il suo domicilio, in data 9.10.2013 e quindi, nel rispetto del termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporum (la sentenza è stata depositata in data 13 marzo 2013 ed il giudizio risulta stato instaurato prima della L. n. 69 del 2009).

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Commissione tributaria Regionale ha ritenuto, sulla base di specifici elementi circostanziali (v. pag. 5 e 6 della sentenza), che il calcolo effettuato dall’Ufficio nella determinazione, sia degli incrementi patrimoniali che delle spese, era erroneo con prevalenza della prova contraria offerta dal contribuente; ha, altresì, rilevato sulla base di specifica eccezione sollevata dall’Ufficio circa la mancata esibizione, in risposta al questionario, della documentazione del sostituto di imposta – che l’esito del contraddittorio, di cui all’accertamento del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, non condizionasse l’impugnabilità dell’accertamento “potendo il giudice tributario, liberamente valutare la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio, in sede amministrativa restando inerte”. I secondi giudici hanno, conclusivamente ritenuto illegittima la determinazione induttiva del reddito operata dall’Ufficio ed idonea la controprova offerta dal contribuente per superare gli indici di disponibilità economica posti a base dell’accertamento.

L’Agenzia delle entrate chiede la cassazione di tale sentenza, deducendone l’illegittimità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per non aver considerato che il rifiuto del contribuente ad esibire la documentazione richiesta in risposta al questionario n. (OMISSIS), notificato anteriormente all’atto impugnato, determinava la successiva inutilizzabilità, in sede contenziosa, della documentazione del sostituto d’imposta allegata al ricorso (primo motivo); per violazione del D.P.R. cit., art. 38, laddove i secondi giudici non hanno considerato che la prova contraria deve essere resa dal contribuente producendo idonea documentazione da cui risultino le circostanze ed i fatti utili a giustificare la dichiarazione di reddito inferiore, documentazione che, se pur richiesta dall’Ufficio, non era stata prodotta dal contribuente (secondo motivo); nonchè assume il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con riguardo a tre aspetti fondamentali quali il reddito accertabile in capo a O.S., l’errore di calcolo della superficie dell’abitazione del contribuente che la Commissione regionale ritiene essere contenuto nell’accertamento, l’annullamento totale dell’avviso di accertamento (terzo motivo).

Il ricorso è fondato e va accolto tenuto conto degli esiti della giurisprudenza di questa Corte in materia di accertamento sintetico e, segnatamente, delle regole di riparto dell’onere probatorio.

Quanto alla reciproca collaborazione ed ai conseguenti obblighi, tra fisco e contribuente, che caratterizza la fase istruttoria, è stato affermato che “l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza” (Sez. 5, Sentenza n. 10489 del 14/05/2014, Rv. 630815-01; Sez. 5, Sentenza n. 22745 del 09/11/2016, Rv. 641546 -01). La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato le conseguenze inerenti alla mancata risposta all’invito fatto dall’amministrazione finanziaria, stabilendo che “l’omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l’eventuale deroga all’inutilizzabilità, deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado” (Sez. 5, Ordinanza n. 16548 del 22/06/2018, Rv. 649229-02).

In tema di onere probatorio, con sequenza giurisprudenziale univoca, è stato affermato che la disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni “l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.” (cfr. Cass. nn. Sez. 6-5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, Rv. 640989-01; n. 21335 del 2015, Rv. 637006-01, n. 930 del 2016, Rv. 638706-01). In tal senso è stato soggiunto che, benchè l’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, resta individuata nei decreti, sicchè l’Amministrazione è esonerata da qualunque ulteriore prova rispetto ad essi, ciò non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016, Rv. 641453-01; n. 16912 del 2016, Rv. 64096801).

Sulla valenza probatoria della “durata” del possesso disponibilità finanziarie, l’indirizzo, qui condiviso, di questa Corte afferma che: “In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso.” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7389 del 23/03/2018, Rv. 647497-01).

Orbene, alla luce di tutti i principi su esposti, i motivi di gravame all’esame sono fondati, là dove la Commissione regionale non ne ha fatto corretta applicazione, sia con riguardo all’utilizzabilità della documentazione non fornita dalla parte in sede precontenziosa (afferente i cd. capital gains conseguiti negli anni 1998 e 1999) sia in quanto, ponendo alla base del suo convincimento tale documentazione, ha per buona parte sovvertito i criteri di valutazione della prova contraria, sia perchè non ha adeguatamente motivato sui criteri di calcolo adottati.

In particolare, con riguardo al primo motivo ed alla questione della utilizzabilità della documentazione, il giudice di merito era tenuto a verificare se contestualmente alla proposizione del ricorso introduttivo il ricorrente avesse indicato fondate ragioni per la produzione tardiva della documentazione effettuata solo in sede contenziosa, adempiendo all’onere posto a suo carico dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la sentenza è erronea, non avendo fatto buon governo del regime probatorio in tema di accertamento sintetico, perchè non ha considerato il necessario requisito dei disinvestimenti e delle disponibilità patrimoniali allegate (risalenti a molti anni addietro) rispetto agli incrementi patrimoniali presi in considerazione dall’Ufficio. In particolare, sulla valenza probatoria della “durata” del possesso disponibilità finanziarie, si ribadiscono i principi di diritto su riportati secondo cui la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre (cfr. Cass. Sez. 6-5, n. 7389 del 2018).

Quanto al difetto di motivazione di cui al terzo motivo di ricorso, le maggiori incongruenze riguardano il calcolo dei redditi rispetto a quello del nucleo familiare, atteso che, in relazione al reddito familiare l’Agenzia delle Entrate ha correttamente scorporato il reddito del coniuge mentre il giudice di appello ha erroneamente diviso in parti uguali il reddito risultante dall’accertamento sintetico anzichè limitarsi a sottrarre da esso il quantum di reddito dichiarato dalla coniuge.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione perchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi su esposti e affinchè provveda in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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