Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18391 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18391 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 8812-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BONETTA MAIDA;
– intimata avverso la sentenza n. 18/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 12.1.2010, depositata il
09/02/2010;

Data pubblicazione: 31/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Maida Bonetta per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato l'avviso di liquicla7ione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (riliquidando conseguentemente l'imposta di registro) sull'acquisto di un appartamento nel quale la contribuente non aveva tempestivamente trasferito la propria residenza. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'Ufficio fosse decaduto dall'azione impositiva, avendo notificato l'avviso oltre il termine triennale di cui all' articolo 76, secondo comma, DPR 131/86, ed ha rigettato la tesi dell'Amministrazione secondo cui detto termine sarebbe stato prorogato di due anni ai sensi dell'articolo 111. 289/02; in proposito la sentenza gravata afferma che detto articolo prevede una proroga del termine per le rettifiche e riliquidazioni solo per le ipotesi contemplate nel comma I (rideterminazione del valore dei beni a cui si commisura l'imposta) e non per l' ipotesi (alla quale va ricondotta la fattispecie in esame) contemplata nel comma 1 bis (violazioni relative all'applicazione di agevolazioni). Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale critica l'interpretazione dei commi 1 e 1 bis dell'articolo 11 DPR 131/86 su cui si fonda la sentenza gravata. La contribuente non si è costituita in questa sede. Il ricorso appare manifestamente fondato perché la tesi della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo cui "La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto."; (così Cass. 12069/10; nello stesso senso, Cass. 24575/10 e, in precedenza, Cass. 4321/09). Ric. 2011 n. 08812 sez. MT - ud. 26-06-2013 -2- IMMACOLATA ZENO. Si ritiene, in conclusione, che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l' accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>

che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;

che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che quindi il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio
alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che si atterrà al principio
di diritto richiamato nella relazione e regolerà anche le spese del giudizio di
cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza gravata e rinvia alla

Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

che non sono state depositate memorie difensive.

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