Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18391 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16147-2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO in persona del

Direttore Generale Dott. P.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio

dell’avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROCCO NOVIELLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO in persona del

Direttore Generale Dott. P.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio

dell’avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROCCO NOVIELLO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.O., PA.MA.GR., EREDI COLLETTIVAMENTE ED

IMPERSONALMENTE PA.GI. DECEDUTO;

– intimati –

Nonchè da:

PA.MA.GR., P.O., D.P.A., in proprio e

quali eredi di PA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FABIO STRAZZERI giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4110/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.

del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ROCCO NOVIELLO anche per il controricorso;

udito l’Avvocato FABIO STRAZIERI;

udito l’Avvocato ANGELA DI PISA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Pa.Gi., il coniuge P.O. e la figlia Pa.Ma.Gr., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l’Azienda Ospedaliera “San Carlo Borromeo” chiedendo il risarcimento del danno per le omissioni diagnostiche e di cure in occasione dell’ingresso nel nosocomio da parte del Pa. in data (OMISSIS) ed in relazione all’occlusione della carotide interna sinistra diagnosticata successivamente. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito, a seguito di una prima CTU e di una seconda consulenza conferita ad un collegio, accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.185.000,00 in favore del Pa., Euro 100.000,00 in favore del coniuge ed Euro 50.000,00 in favore della figlia, oltre rivalutazione ed interessi.

3. Avverso detta sentenza propose appello l’Azienda Ospedaliera “San Carlo Borromeo”. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 12 novembre 2013 la Corte d’appello di Milano accolse parzialmente l’appello, rideterminando l’entità del risarcimento nella complessiva somma di Euro 722.484,00 oltre interessi e rivalutazione.

Premise la corte territoriale che assolutamente infondato era il primo motivo di appello basato su una presunta illogicità della sentenza, quale analisi prima della fattispecie astratta e poi di quella concreta, essendo del tutto usuale in dottrina e in giurisprudenza procedere in tal modo. Osservò quindi, premesso che l’attore doveva limitarsi a provare la fonte negoziale ed allegare l’inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno, mentre competeva al debitore provare l’assenza dell’inadempimento, che l’appellante non aveva assolto il proprio onere probatorio in quanto, come evidenziato nella seconda CTU, nel corso del primo ricovero si sarebbe dovuto eseguire l’esame doppler TSA e indirizzare il paziente verso terapie angiologiche di natura invasiva, cosicchè il Pa. non avrebbe probabilmente patito il definitivo scadimento della patologia carotidea sinistra fino allo stadio di completa occlusione prossimale, nè l’ictus emisferiale del 5 maggio 2001 poi residuato in grave emiparesi destra, e che non era stata fornita indicazione convincente di possibili cause alternative dell’evento dannoso. Aggiunse il giudice di appello, con riferimento al motivo di impugnazione secondo cui in occasione del primo ingresso dell’Il aprile vi era stato un episodio epilettico senza alcun collegamento con la successiva occlusione trombotica dell’arteria, sicchè nessun esame ecodoppler appariva richiesto sulla base delle condizioni esistenti (nè avrebbe evitato l’ictus se effettuato), che, come concluso dalla seconda CTU, condivisibile per l’attendibilità del collegio e la concatenazione logica degli argomenti, la stringente indicazione clinica di un esame ecodoppler derivava dalla natura dell’originaria sintomatologia del paziente e dall’inquadramento che di tale sintomatologia doveva farsi alla luce della pregressa anamnesi patologica personale e che le critiche mosse alla CTU non erano tali da inficiarne il valore dal momento che le condizioni in cui versava il paziente giustificavano l’esame in discorso. Osservò infine la corte territoriale, fermo restando la ragionevolezza degli importi liquidati in favore del coniuge e della figlia in quanto proporzionati a quanto normalmente riconosciuto per “perdita” del familiare ed “alla luce della gravità della menomazione subita e dello stretto grado di parentela”, che considerata la percentuale di invalidità pari all’80% in applicazione della tabella del Tribunale di Milano il danno non patrimoniale andava rideterminato nella minor somma di Euro 722.484,00.

5. Ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera “San Carlo Borromeo” sulla base di dieci motivi. Resistono con controricorso P.O. e la figlia Pa.Ma.Gr., in proprio e quali eredi di Pa.Gi., che hanno proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera “San Carlo Borromeo”. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 att. c.p.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che in ordine al primo motivo di appello la motivazione era apparente, senza indicazione dei precedenti assunti a parametro.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che, sempre con riferimento al primo motivo di appello, vi è totale assenza di motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 att. c.p.c., artt. 1176,1218 e 2697 c.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, senza esaminare le critiche svolte nei motivi di appello (in particolare i capitoli nelle pagine da 14 a 22) ed i rilievi circostanziati alla seconda CTU, si è limitato a rinviare ad un passo di quest’ultima, con motivazione apparente. Aggiunge che era stato provato quanto segue: non doverosità dell’esecuzione dell’esame ecodoppler TSA alla luce della condizione clinica del paziente; indipendenza delle manifestazioni di natura epilettica dalla riduzione del flusso cerebrale causato da stenosi di un vaso; nel corso del primo ricovero non erano presenti segni di un’ischemia cerebrale; anche qualora fosse stato eseguito, l’esame non avrebbe consentito di identificare la patologia (e comunque era poco probabile che il paziente sarebbe stato sottoposto ad endoarterectomia).

4. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che, risultando omesso l’esame delle critiche di parte appellante, la motivazione è apparente e che doveva essere disposta la rinnovazione della CTU.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che non era stata data alcuna motivazione circa il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione di CTU.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 att. c.p.c., artt. 1176,1218 e 2697 c.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha fatto un generico riferimento alla CTU e che non risultava esaminato quanto in particolare evidenziato dall’appellante nei termini seguenti: mancanza di segni clinici suggestivi di ischemia cerebrale nel primo ricovero; gli accertamenti eseguiti nel secondo ricovero avevano escluso la presenza di processi alterosclerotici; la causa della trombosi carotidea era da ricercare in un’embolia cariogena; le indagini di laboratorio eseguite nel primo ricovero avevano dimostrato un profilo lipidico normale; il collegio di consulenti non aveva preso in considerazione le cause alternative dell’evento patologico; l’esame TSA svolto precedentemente presso la Casa di Cura Ambrosiana non aveva evidenziato una situazione carotidea preoccupante; il paziente non aveva assunto quanto prescrittogli presso quest’ultima casa di cura; la lettera di dimissioni dalla Casa di Cura Ambrosiana non era stata comunicata; anche qualora l’esame TSA fosse stato eseguito non avrebbe consentito di identificare la patologia (e comunque era poco probabile che il paziente sarebbe stato sottoposto ad endoarterectomia). Aggiunge la ricorrente che, stanti le due contrastanti CTU, doveva essere disposta una terza consulenza.

7. Con il settimo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che la motivazione con cui si confutano le critiche mosse alla CTU è apparente.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 118 att., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2043,2059 e 2697 c.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la ricorrente che il riferimento a quanto normalmente riconosciuto per “perdita” del familiare, a proposito del danno liquidato in favore del coniuge e della figlia, contrasta con l’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali e che nulla era stato provato circa il c.d. danno riflesso.

9. Con il nono motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che la motivazione, a proposito del danno liquidato in favore del coniuge e della figlia, è apparente.

10. Con il decimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218,2043,2059 e 2697 c.c., art. 32 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la circostanza del decesso del Pa., come da certificazione allegata al ricorso, è stata taciuta in sede di giudizio di appello, sicchè il danno era stato liquidato non in relazione al dato reale della durata della vita dell’attore, ma in relazione alla probabilità di durata media della vita dell’uomo.

11. Va premesso all’esame dei motivi che ove risulti proposto il vizio motivazionale il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. perchè le ragioni relative alle questioni di fatto sono state decise dalla sentenza di appello in modo conforme a quella di primo grado. Va tuttavia effettuato l’esame dei motivi di ricorso sia perchè laddove risulta denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in realtà si censura la decisione per motivazione apparente e laddove si denuncia la violazione di legge la censura resta ambigua in quanto, al di là di quanto reca la rubrica, la censura potrebbe essere suscettibile di essere valutata in termini di vizio motivazionale.

11.1. Il primo motivo è infondato. Il giudice di appello ha affermato che l’analisi prima della fattispecie astratta e poi di quella concreta, denunciata come illogica nell’atto di appello, corrispondeva ad un modo di procedere del tutto usuale in dottrina e in giurisprudenza. La ratio decidendi della decisione è pertanto chiaramente comprensibile.

11.2. Il secondo motivo è inammissibile, non risultando specificatamente indicato il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito ed avendo fatto la parte riferimento al vizio motivazionale secondo la disposizione previgente.

11.3. I motivi dal terzo al settimo possono essere valutati unitariamente, rinviando alle medesime questioni, e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Va premesso che la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del detto recepimento una volta che la disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sia stata modificata. Già sulla base della previgente disposizione si affermava che allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. 24 aprile 2008, n. 10688). Nell’articolazione delle censure non viene specificatamente indicato in quale parte la CTU (ed in particolare la seconda consulenza collegiale) non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni in ordine all’eziologia della patologia alle conclusioni dei consulenti. Non vengono infatti precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi di parte. In mancanza di tale specifica articolazione della censura vale quanto affermato dalla giurisprudenza, si ripete con riferimento alla previgente disposizione sul vizio motivazionale, e cioè che al giudice è consentito recepire le argomentazione tecniche svolte dal proprio consulente nel caso in cui i rilievi di parte siano già stati valutati dal medesimo consulente ed abbiano trovata motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (Cass. 24 aprile 2008, n. 10688). Già dunque sulla base della previgente disposizione il vizio motivazionale denunciato non sarebbe stato identificabile.

Con la nuova previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

Va così affermato che “sulla base della nuova configurazione del vizio motivazionale, secondo la disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, la parte che censuri la decisione in ordine ai profili di recepimento delle conclusioni della CTU non può più riferirsi alle deficienze argomentative in punto di condivisione degli argomenti del consulente ma deve denunciare la circostanza che quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si sia svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti”.

Sotto quest’aspetto il ricorso è manchevole. Il vizio motivazionale è stato espressamente contestato nel quarto e nel settimo motivo, ma sotto il profilo dell’apparenza motivazionale, e dunque dell’assenza del requisito legale del provvedimento giurisdizionale. Assumendo tale censura formulata come denuncia di nullità della sentenza, la censura è infondata essendo ravvisabile nella decisione impugnata la ratio decidendi. Nel terzo e sesto motivo sono in realtà enumerati i rilievi della parte in ordine all’eziologia della patologia. Nel terzo motivo (oltre un’infondata ulteriore denuncia di apparenza motivazionale) tali rilievi vengono indicati allo scopo di affermare che, da parte della struttura ospedaliera, sarebbero stati assolti gli oneri probatori. Trattasi di profilo di merito evidentemente non sindacabile nella presente sede di legittimità. Assorbente è tuttavia l’osservazione che i rilievi di parte, indicati nel terzo e sesto motivo, non corrispondono a fatti storici, ma a valutazioni, e che laddove emerga un fatto o manca la specifica indicazione circa il “dato” da cui esso risulti esistente e il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (è il caso della mancata assunzione dei farmaci prescritti o della mancata comunicazione di quanto risultante dalla degenza presso Casa di Cura Ambrosiana) o si tratta di fatti valutati dalla CTU, sicchè devono intendersi entrati nell’esame del giudice che abbia recepito gli argomenti del consulente. Le divergenze riguardano a questo punto il merito dell’apprezzamento tecnico, su cui, nella presente sede di legittimità, non è dato intervenire.

Va infine rammentato che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (fra le tante Cass. 19 luglio 2013, n. 17693).

11.4. I motivi ottavo e nono, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Il giudice di merito non ha fatto solo riferimento al criterio rappresentato da “quanto normalmente riconosciuto per “perdita” del familiare”, con evidente richiamo alle valutazioni standard ricorrenti negli uffici giudiziari, ma anche alla ragionevolezza “alla luce della gravità della menomazione subita e dello stretto grado di parentela”, che è statuizione non oggetto di impugnazione. Le censure sono quindi prive di decisività. Per il resto si fa riferimento ad un profilo, la prova del c.d. danno riflesso, che, in mancanza di specifica denuncia di vizio motivazionale, resta riservato all’apprezzamento del giudice di merito.

11.5. Il decimo motivo è inammissibile. La censura muove da un presupposto di fatto, il decesso del Pa., non oggetto di accertamento da parte del giudice di merito e che quale presupposto di fatto dell’accertamento giurisdizionale non può essere oggetto di indagine nella presente sede di legittimità.

La censura può invero essere valutata quale denuncia di vizio motivazionale, ma anche sotto tale profilo permangono le ragioni di inammissibilità. Il ricorrente ha omesso di indicare il “dato”, testuale o extratestuale, da cui la circostanza del decesso del Pa. risulti esistente. La precisazione è stata fornita tardivamente solo nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e comunque sempre in modo incompleto in quanto non si è precisato in quale pagina della memoria di replica la circostanza sia stata indicata.

12. Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia si denuncia violazione degli artt. 118 att., art. 132, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 1223,1226,2056 e 2059 c.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che la prima CTU, cui sul punto ha rinviato la seconda CTU conferita non per la quantificazione dell’invalidità, ha accertato una percentuale di invalidità pari al 100% e che il giudice di appello ha confuso la probabilità di sottrarsi all’evento lesivo in caso di adeguate cure, dal primo giudice valutata nella misura dell’80%, con la percentuale di invalidità (che lo stesso primo giudice aveva valutato nella misura del 100%).

12.1 Il motivo è inammissibile. Il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. 17 maggio 2012, n. 7772; 25 gennaio 2002, n. 885).

12. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

Poichè il ricorso (principale ed incidentale) è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA