Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18391 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. un., 20/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 20/09/2016), n.18391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10281/2011 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 51,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO PINO FERRARA, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., P.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

FIORILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELE BUCCI, per delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

D.R., elettivamente domiciliato e difeso come sopra;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 544/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’08/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’avvocato ELENA SANTORO per delega dell’avvocato Federico Pino

Ferrara;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sig.ri R.G. e P.O. si rivolsero nel gennaio 2000 al Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di Dolo con ricorso per manutenzione del possesso contro il sig. D.R., il quale aveva costruito una scala esterna e una terrazza, coperte da un larghissimo sporto, a ridosso della parete che correva lungo il confine col fondo di loro proprietà.

L’intimato si difese e il Tribunale, che in composizione monocratica aveva respinto il ricorso, lo accolse poi in composizione collegiale, sul reclamo dei ricorrenti, ordinando al D. di arretrare la costruzione sino a cinque metri dal confine con il fondo degli attori.

Tale decisione è stata successivamente confermata nella fase di merito sia in primo che in secondo grado.

Il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia, articolando sei motivi di censura. Gli intimati si sono difesi con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo, cui il ricorrente ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

La causa è pervenuta all’esame di queste Sezioni Unite su impulso della Seconda Sezione civile, davanti alla quale i ricorsi erano stati discussi in pubblica udienza, poichè il sesto motivo del ricorso principale attiene alla giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il sesto motivo del ricorso principale viene riproposta la questione di giurisdizione già disattesa dalla Corte d’appello, sostenendosi che sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo perchè l’opera di cui si discute è stata realizzata sulla base di una concessione edilizia “rilasciata in forza di norme regolamentari e di art. 40 R.E. del Comune di Campolongo Maggiore, che consentono una potestà di deroga alle disposizioni del regolamento stesso”.

2. – Il motivo è infondato, dovendosi invece confermare il costante orientamento di questa Corte che afferma la sussistenza della giurisdizione dell’ago sulle controversie tra proprietari relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, trattandosi di controversie tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia asseritamente illegittima, potendo il giudice ordinario accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l’atto (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. Un. 13673/2014, 21578/2011, 9555/2002).

Il ricorrente richiama in senso contrario Cass. Sez. Un. 1508/1982, la quale ha affermato che l’esperibilità dell’azione risarcitoria davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell’art. 872 c.c., da parte del privato che deduca un pregiudizio per effetto della costruzione da altri realizzata con pretesa violazione delle norme dei regolamenti edilizi, è, in via generale, indipendente dall’esistenza e legittimità di un provvedimento amministrativo di autorizzazione di detta costruzione, e, pertanto, non è condizionata, ove un tale provvedimento sussista e sia impugnato davanti al giudice amministrativo, dalla preventiva decisione di tale giudice e dal contenuto della stessa, ma tale principio non trova applicazione quando il suddetto provvedimento sia stato emesso nell’esercizio di una potestà di deroga alle disposizioni del regolamento edilizio, conferita dal regolamento medesimo, atteso che, in tal caso, l’accertamento della legittimità o meno del provvedimento stesso è indispensabile al fine dell’individuazione della norma edilizia da osservarsi nel caso concreto.

Il richiamo di tale precedente, però, è erroneo, perchè il principio di diritto in esso enunciato si riferisce non già alla questione di giurisdizione, bensì alla fondatezza della domanda risarcitoria.

3. – L’esame dei restanti motivi del ricorso principale nonchè del ricorso incidentale è rimesso alla Seconda Sezione.

PQM

La Corte rigetta il sesto motivo del ricorso principale e rimette gli atti alla Seconda Sezione per l’esame dei restanti motivi del medesimo ricorso e del ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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