Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18390 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18390 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 7381-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
VISCAVI SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 152/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 27.10.2010, depositata il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 31/07/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Viscavi srl per la cassazione della
sentenza di primo grado, ha annullato una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento
per imposta, interessi e sanzioni relativi all’IRES 2005.
La CTR ha motivato la propria decisione argomentando come dalla documentazione prodotta
dalla contribuente risultasse che la stessa aveva versato gli acconti IRES per il 2004 (primo
anno di adesione della società al regime di trasparenza), con conseguente trasferimento di tale
versamento in capo ai soci, in proporzione delle rispettive quote, come emergente dalle stesse
dichiarazioni dei redditi dei soci.
L’Agenzia delle entrate lamenta, col primo motivo di ricorso (art. 360 n. 5 cpc), l’insufficiente
motivazione sul fatto decisivo e controverso che la società, dopo aver versato gli acconti per il
2004, imputandoli ai soci, aveva poi utilizzato gli acconti stessi in compensazione con propri
debiti fiscali, salvo poi, resasi conto dell’errore, riversare in data 20.6.05, tramite modello F
24, quanto indebitamente compensato; col secondo motivo di ricorso (art. 360 n. 3) la
violazione degli articoli 115 e 116 TUIR e 13 D.Lgs. 472/97 cpc in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa annullando la cartella esattoriale integralmente, e dunque
anche per la parte relativa agli interessi e sanzioni, nonostante che gli acconti versati dalla
società fossero stati indebitamente compensati e solo successivamente riversati.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono complessivamente
fondati.
Pacifico essendo che la sorte capitale dell’imposta (acconti IRES per l’anno 2004) è stata
versata, la difesa erariale sostanzialmente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale
abbia annullato la cartella impugnata anche per la parte relativa alle somme pretese dal Fisco a
titolo di interessi e sanzioni, omettendo di motivare sulla circostanza che gli acconti versati
erano stati indebitamente portati in compensazione di altri debiti tributari della società e solo
successivamente, nel giugno 2005, il relativo importo era stato riversato tramite modello F 24.
Al riguardo la sentenza gravata è carente di motivazione, perché si limita ad affermare che
“dalla documentazione prodotta in causa dall’appellante risulta il versamento dell’IRES
(acconti) da parte della stessa per l’anno di imposta 2004”, senza fare alcun cenno alla
circostanza – dedotta dall’Ufficio nella memoria difensiva depositata in secondo grado
(debitamente trascritta, in osservanza dell’onere di autosufficienza, a pagina 3 del ricorso per
cassazione) – che gli acconti IRES versati dalla società nel 2004 e imputati ai soci erano stati
utilizzati dalla stessa società in compensazione di altri tributi e solo successivamente, nel
giugno 2005, il relativo importo era stato riversato al Fisco tramite modello F 24 (circostanza,

Ric. 2011 n. 07381 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la

,

questa, ammessa dalla stessa contribuente nel proprio atto di appello, pur esso trascritto in

parte qua nel ricorso per cassazione).
Si propone quindi al Collegio l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della
sentenza gravata perché la Commissione Tributaria Regionale motivi la decisione di
annullamento della cartella esattoriale, anche nella parte relativa alle sanzioni ed interessi, con
riferimento alla circostanza che gli acconti IRES versati dalla società nel 2004 e imputati ai

successivamente, nel giugno 2005, il relativo importo è stato riversato al Fisco tramite
modello F 24.>>

che la società contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che quindi il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio
alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche
le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

soci sono stati utilizzati dalla stessa società in compensazione di altri tributi e solo

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