Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18390 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27261 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

L.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in atti, dagli avvocati Stefano Commodo (C.F.: non

indicato) e Stefano Bertone (C.F.: non indicato);

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

907/2014, depositata in data 25 maggio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26

giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.S. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di emo-trasfusioni.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Firenze, per intervenuta prescrizione.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il L., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “in ordine all’individuazione del dies a quo dalla conoscibilità del nesso di causa e dell’imputabilità del pregiudizio ai responsabili per i danni da trasfusione di sangue infetto: A) ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. (+ e/o art. 2946 c.c. + e/o art. 2947 c.c., comma 1) con riferimento allo scopo della prescrizione, della conoscibilità della causa e della addebitabilità del danno al responsabile; B) ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: contraddittoria e/o omessa motivazione circa la conoscibilità del nesso di causa e dell’identità dei responsabili civili da parte del signor L.; in ogni caso, violazione dei test fissati in materia da SS. UU. 583/08 in tema di dovere per il giudice del merito di procedere a rigorosa analisi circa il patrimonio di conoscenze del danneggiato e sua diligenza nel tutelare il diritto”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 2947 c.c., commi 1 e 3, in relazione agli artt. 438 e 452 c.p.: la fattispecie in oggetto è riconducibile al reato di epidemia colposa aggravata. Estensione del termine di prescrizione quindicennale”.

I due motivi del ricorso, che hanno ad oggetto il termine iniziale di decorrenza e la durata della prescrizione, sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

La sentenza impugnata risulta infatti conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte con riguardo alla prescrizione dell’azione risarcitoria per contagio da emo-trafusioni (in relazione ai quali il ricorso non contiene motivi tali da indurre la Corte a mutare orientamento), per cui:

– “la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901; sull’affermazione per cui il limite ultimo della decorrenza della prescrizione è “da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione Medica Ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4 ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia”, si vedano anche: Cass., Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008 Rv. 600912; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16550 del 02/07/2013, Rv. 627140; Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256);

– la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito (in tal senso: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015, Rv. 637785; Sentenza n. 10551 del 22/05/2015, non massimata; Sentenza n. 10530 del 22/05/2015, non massimata). Nella specie, la corte di appello ha accertato che il L. aveva avanzato la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 in data 3 dicembre 1997, e dunque al momento del primo successivo atto interruttivo della prescrizione, coincidente con l’invio al Ministero della domanda di risarcimento, in data 10 febbraio 2003, il suo diritto era già prescritto.

Si tratta di accertamenti di merito espressi all’esito della corretta valutazione di tutti i fatti rilevanti emergenti dall’istruttoria, ed adeguatamente motivati, dei quali in sostanza il ricorrente finisce per chiedere una revisione, il che non è consentito nella presente sede di legittimità.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA