Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18390 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12572/2015 proposto da:

A.E., AG.EL., G.G.,

S.F.G., G.E., A.I., G.T., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO PENNISI, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.T.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA

DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO DI BRINA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1605/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/02/2014, depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti nei confronti di D.T.J. e degli altri coeredi della defunta C.M., con le quali fu chiesta la declaratoria della nullità del testamento olografo – asseritamente apocrifo – col quale la de cuius aveva disposto in favore della D.T. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni;

– sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono A.I., Ag.El., A.E., S.F.G., G.G., G.T. e G.E. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso D.T.J.;

– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di ammettere la prova testimoniale dedotta dagli attori) appare inammissibile, sia perchè la doglianza risulta “nuova” per non essere stata previamente dedotta come motivo di appello (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a p. 4 della sentenza impugnata, che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), sia perchè la censura non è autosufficiente, non avendo i ricorrenti curato di dedurre la tempestività della richiesta istruttoria formulata in primo grado (si noti peraltro: causa iniziata con atto di citazione notificato l’8.7.2000; concessi termini ex artt. 183 e 184 c.p.c., fino al 31.1.2002; deduzione della prova testimoniale all’udienza del 15.10.2003);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata relativamente al diniego di rinnovazione della C.T.U.) appare inammissibile, sia perchè la doglianza risulta “nuova” per non essere stata previamente dedotta come motivo di appello (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a p. 4 della sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), sia perchè risulta implicitamente motivata dalla Corte territoriale la ritenuta non utilità della rinnovazione della C.T.U., sia infine perchè rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando – come nella specie – risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 11/05/2007, Rv. 596449; Sez. 3, Sentenza n. 305 del 12/01/2012, Rv. 621312);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, dovendosi osservare: con riferimento al primo motivo e all’invocato sindacato sulla motivazione del giudizio di fatto, che l’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) non consente di sindacare la motivazione del giudizio di fatto, salvo che per il caso di omesso esame di fatto decisivo, nella specie non dedotto; con riferimento al secondo motivo, che la Corte territoriale ha implicitamente rigettato la istanza di rinnovazione della C.T.U. e che tale valutazione, essendo relativa al giudizio di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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