Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18390 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/07/2019), n.18390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13231-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1614/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 6358/2017, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento per mancato versamento del bollo auto per l’anno 2012, con compensazione delle spese di lite;

la Regione Lazio è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015), con riferimento alla compensazione delle spese di lite disposta dalla CTP e confermata dai Giudici di appello;

1.2. il motivo – che viene proposto per vizio di applicazione normativa, e non ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è infondato;

1.3. come emerge dalla sentenza impugnata, la CTP, dopo aver accolto il ricorso del contribuente “ritenendo intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria”, compensava le spese di lite;

1.4. la CTR ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la compensazione delle spese di lite rientrasse nei “poteri discrezionali del giudice” e che nella specie si era in presenza “di una decisione, che non è entrata nel merito dell’effettivo pagamento da parte del contribuente della tassa dovuta, ma si è limitata a dichiarare l’intervenuta prescrizione…(con)… valutazione della vicenda che esclude di fatto una responsabilità grave ed un atteggiamento temerario dell’Ufficio”;

1.4. ciò posto in fatto, si rileva che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ed esula, pertanto, da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. nn. 24502/2017, 8421/2017, 15317/2013, 5386/2003);

1.5. nella specie la CTR, nell’impugnata sentenza, ha fatto, quindi, piena e corretta applicazione del suindicato principio;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta parimenti violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15,come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015) con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite disposta dalla CTR in favore dell’appellata, rimasta contumace in grado di appello;

2.2. il motivo è fondato atteso che la condanna alle spese processuali, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. nn. 16174/2018, 17432/2011);

3. va conclusivamente accolto solo il secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, mandando assolto il ricorrente dalle spese di lite del secondo grado di giudizio;

5. stante il limitato accoglimento delle domande del ricorrente è opportuno compensare le spese di lite del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, manda assolto il ricorrente dalle spese di lite del secondo grado di giudizio; compensa le spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA