Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1839 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di competenza, iscritto al n. 11303/2019 R.G.,

sollevato dalla corte d’appello di Napoli con ordinanza del

29/3/2019 nel procedimento vertente tra:

C.M., da una parte, e R.C., dall’altra, ed

iscritto al n. 5715/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, PATRONE IGNAZIO, il quale ha chiesto

che sia dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, previa

separazione della domanda riconvenzionale di R.C.;

acquisite, a seguito di ordinanza del 13/12/2019.24/6/2020, le

comunicazioni alle parti costituite dell’ordinanza pronunciata dalla

corte d’appello di Napoli.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’avv. C.M., con ricorso depositato l’1/12/2017, ha chiesto al tribunale di Napoli di condannare R.C. al pagamento delle competenze professionali maturate in suo favore per aver rappresentato e difeso il convenuto e la di lui madre, D.A.R., nel frattempo deceduta, in un giudizio civile promosso nei loro confronti innanzi allo stesso tribunale, proseguito in corte d’appello e definitivo a seguito di transazione tra le parti;

– R.C. si è costituito in giudizio ed, oltre a contestare la fondatezza dell’avversa pretesa, eccependo la prescrizione presuntiva del credito e la sua intervenuta estinzione per pagamento, ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la negligente condotta del ricorrente nell’espletamento di altro incarico professionale precedentemente ricevuto dallo stesso cliente;

– il tribunale, in data 26/9/2018, con ordinanza pronunciata in composizione collegiale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ult. comma, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la competenza appartenesse alla corte d’appello di Napoli sul rilievo che la domanda proposta dal ricorrente aveva ad oggetto, tra l’altro, “la liquidazione delle competenze professionali maturate per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Napoli recante il n. 3432/2015 RG”, e che, pertanto, per esso, era competente, ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2,. la corte d’appello di Napoli, “quale ufficio giudiziario adito per il processo”;

– la corte d’appello di Napoli, innanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; la corte, in particolare, dopo aver ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite, e cioè che “nel caso in cui sia stata adita la corte d’appello, va considerato che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 3, prevede che resti ferma l’inapplicabilità dell’art. 702-ter, comma 2 (e del comma 3) e dispone che per il resto si applichi (oltre all’art. 702-bis) quello stesso articolo. Se venga proposta una riconvenzionale occorrerà considerare che su di essa non sembra possibile immaginare che possa trovare applicazione l’art. 702-ter, comma 4 che suppone evidentemente la competenza del giudice adito con il procedimento sommario su di essa. La corte d’appello, essendo di norma giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta come domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti ad un’istruzione sommaria, quella corte possa trattarla. Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 c.p.c. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante. Se la domanda abbia ad oggetto la deduzione di una richiesta di compensazione sarà possibile ipotizzare ai sensi dell’art. 35 c.p.c. l’eventuale condanna con riserva”, ha ritenuto che, alla stregua di tale regula iuris, il tribunale non avrebbe dovuto spogliarsi dell’intera controversia in favore della corte, “rimanendo pur sempre radicata in capo ad esso la competenza a conoscere della riconvenzionale spiegata dal Ru., introdotta come domanda di primo grado, in ordine alla quale… la corte d’appello non può in alcun modo considerarsi competente, nemmeno nell’ipotesi in cui la stessa si presti ad un’istruttoria sommaria”, con la conseguenza che, in siffatto contesto, il tribunale avrebbe dovuto procedere alla separazione della causa relativa alla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta dall’avv. C., da rimettere alla corte d’appello quale giudice adito per ultimo e come tale competente ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, dalla domanda riguardante la riconvenzionale formulata dal convenuto, che il tribunale avrebbe dovuto, al contrario, trattenere in quanto rientrante nella sua esclusiva competenza; la corte, quindi, ritenendo di essere funzionalmente incompetente a conoscere della indicata riconvenzionale, ha chiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., procedendo alla separazione della causa principale, promossa dall’avv. C., da quella riconvenzionale introdotta dal Ru. e precisando, peraltro, che, non ravvisandosi alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due cause, aventi ad oggetto incarichi professionali distinti ed autonomi, la prima causa può proseguire mentre l’altra rimane sospesa a norma dell’art. 48 c.p.c., comma 1;

rilevato che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del tribunale di Napoli, previo stralcio della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

le Sezioni Unite di questa Corte (n. 4485 del 2018) hanno affermato il principio secondo cui la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. ovvero in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la

Reg. comp. 2019 n. 11303 – Sez. 6-2 – c.c. 11 novembre 2020 proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta dal professionista a norma dell’art. 14 cit.) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14. In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che “nel caso in cui sia stata adìta la corte d’appello, va considerato che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 3, prevede che resti ferma l’inapplicabilità dell’art. 702-ter comma 2 (e comma 3) e dispone che per il resto si applichi (oltre all’art. 702-bis) quello stesso articolo. Se venga proposta una riconvenzionale occorrerà considerare che su di essa non sembra possibile immaginare che possa trovare applicazione l’art. 702-ter, comma 4, che suppone evidentemente la competenza del giudice adito con il procedimento sommario su di essa. La corte d’appello, essendo di norma giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta come domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti ad un’istruzione sommaria, quella corte possa trattarla. Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 c.p.c. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante …”;

ritenuto, quindi, che la competenza a giudicare sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto R.C. appartiene al tribunale di Napoli.

PQM

la Corte dichiara che la competenza a giudicare sulla domanda riconvenzionale proposta da R.C. appartiene al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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