Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1839 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. un., 27/01/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 27/01/2020), n.1839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26851-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

GIUDICE DI PACE DI QVITAVECCHIA, con ordinanza depositata l’11/9/2018

(r.g. 322 2017) nella causa tra:

T.C.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COMUNE DI CIVITAVECCHIA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/06/2019 dal Consigliere ANTONIO GRECO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STEFANO VISONA’, il quale conclude per il dichiararsi la

giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, con ogni

conseguenza di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.C. ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, nei confronti della srl Holding Civitavecchia Servizi e del Comune di Civitavecchia, il sollecito di pagamento (n. 2644 del 16 ottobre 2014) di una somma richiesta a titolo di TIA (la tariffa dei rifiuti urbani) straordinaria per l’anno 2011.

Il Giudice tributario, con sentenza depositata il 26 ottobre 2016, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

Il Giudice di pace di Civitavecchia, davanti al quale il giudizio è stato riassunto, ed iscritto al r.g. 322/2018, con ordinanza dell’11 settembre 2018, assumendo appartenere alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), non costituente entrata patrimoniale di diritto privato, ma mera variante della TARSU, di cui conserva la qualifica di tributo, ha sollevato d’ufficio conflitto ed ha chiesto sia regolata la giurisdizione.

Il Procuratore generale ha richiesto sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.

La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.

A norma del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14 come convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), “rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”: il giudizio cui si riferisce il regolamento in esame è stato infatti introdotto davanti al giudice tributario con ricorso notificato il 9 dicembre 2014, diretto all’impugnazione di un atto relativo a TIA straordinaria per l’anno 2011.

Con riguardo alla vicenda della TIA conviene ricordare, seguendo Corte Cost., sent. n. 188 del 2018, che il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico può escludere o, all’opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l’applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall’art. 53 Cost., comma 1. All’opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, per la sua regolamentazione, è conformato come canone o tariffa, perchè da ciò conseguirebbe un’illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all’art. 102 Cost., comma 1, (Corte Cost., sent. n. 64 del 2008 ha affermato che “l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”).

E pertanto il legislatore – prosegue Corte Cost. n. 188 del 2018 -, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia di politica economica e fiscale può passare da un sistema basato sulla fiscalità di un contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone, come è avvenuto nell’ipotesi della tariffa di igiene ambientale, istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), inizialmente di natura tributaria (Corte Cost., sent. n. 238 del 2009 e, da ultimo, Cass., sez. un., 10 aprile 2018, n. 8822), poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 238 (Norme in materia ambientale), prestazione patrimoniale ritenuta di natura non tributaria (Cass. n. 16332 del 2018), al pari della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione (Corte Cost. n. 335 del 2008).

Le scarne essenziali indicazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, secondo cui le disposizioni del “nuovo” sistema introdotto nel 2006 “si interpretano nel senso che la natura della prestazione ivi prevista non è tributaria”, e secondo cui “le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”, sottolineano la risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, disegnato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238:

“Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte… esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa”;

“la tariffa costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani…”;

“la tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”, vale a dire che sino all’emanazione del regolamento interministeriale di cui al comma 6 “e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. Il termine, riconosciuto anche ai comuni, è stato successivamente prorogato fino al 30 giugno 2010.

Spettano perciò alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale, cd. TIA2, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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