Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1839 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1839 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 1705-2015 proposto da:
BF.RTOLANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE
LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato \l’IO DE FALCO;
– ricorrente contro
TI TECOM ITALIA SPA 00471850016;
– intimata avverso la sentenza n. 681/2014 del TRIBUNALE di POTENZA,
depositata il 20/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. .\ IARCO
.ROSSETTI.

Rilevato che:

Data pubblicazione: 25/01/2018

nel 2006 Maurizio Bertolani convenne dinanzi al Giudice di pace di
Bella (comune sito nella circoscrizione del Tribunale di Potenza) la
società Telecom Italia s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione
di f, 18,28, che secondo la prospettazione attorea gli erano stati
illegittimamente addebitati dalla convenuta a titolo di spese di

la Telecom si costituì nominando proprio difensore l’avvocato
Roberto Bocchini, del foro di Napoli, il quale elesse domicilio presso
un altro avvocato, ovvero l’avvocato Michele Rocco Cimadomo di
Potenza;
con sentenza 5 febbraio 2007 n. 75 il Giudice di pace di Bella accolse
la domanda;
la sentenza venne notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente
presso la cancelleria del Giudice di pace di Bella, in data 3 marzo 2007;
la sentenza venne successivamente impugnata dalla Telecom Italia con
atto notificato il 15 marzo 2008;
l’appellato eccepì la tardività dell’appello;
il Tribunale di Potenza, quale giudice del gravarne, con sentenza
20.6.2014 rigettò l’eccezione di inammissibilità, ed accolse l’appello;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Maurizio)
Bertolani, con ricorso fondato su un motivo, nel quale sostiene che il
‘fribunale, reputando tempestivo l’appello, ha violato l’articolo 82 del
r.d. 22.1.1934 n. 37;
sostiene che, avendo la società convenuta eletto domicilio a Potenza, e
quindi in un Comune diverso da quello dove aveva sede il giudice
adito, legittimamente aveva provveduto a notificare la sentenza a lui
favorevole presso la cancelleria del Giudice di pace; di conseguenza, al
momento della proposizione dell’appello (15 marzo 2008) era ormai

Ric. 2015 n. 01705 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

spedizione della fattura telefonica;

spirato il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c. (che per quanto
detto -era iniziata decorrere il 3 marzo 2007); •
la Telecom Italia s.p.a., regolarmente intimata, non si è difesa in questa
sede;

Considerato che:

in fattispecie identica, questa Corte ha già stabilito che “i/ R. D. n. 37 del
1934, art. 82, là dove impone all’avvocato iscritto nella circoscriione di un
determinato tribunale di domiciliarsi, allorquando agisce al di f110ri della sua
circoscrizone cli i.s.criione, presso l’autorità ,giudiaria adita, prevede questo
obbligo anche qualora detta autorità sia rappresentata da un giudice di pace,
dovendo, dunque, escludersi che egli si possa domiciliare presso il comune sede del
tribunale nella cui circoscri_zione agisce (o presso un diverso comune in essa
compresa) ed essendo necessaria la domiciliazione nel comune sede de/giudice di pace
adito, sena che in contrario possa rilevare che la domiciliaione sia stata _latta
comunque presso 1111 avvocato iscritto nella circoscrkione in cui i compreso quel

, g iudice. Ne segue che, ore il detto avvocato, come nella specie, si sia domiciliato in
primo grado presso un comune diverso da quello del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA