Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18389 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12469/2015 proposto da:

C.A.A.R., F.P., F.M.,

F.G., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour

presso la Cassazione rappresentati e difesi dall’Avvocato FORTUNATO

ANTONIO CALDARELLA giusta procura speciale in calce del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 290, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO SOLE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO MAGISTRO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1080/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Magistro Corrado, difensore del resistente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cp.c.;

“Ritenuto che:

– il Banco di Napoli s.p.a., in qualità di mandatario e procuratore di S.G.A. – Società per la Gestione di Attività s.p.a., convenne in giudizio F.P. (quale venditore) nonchè C.A., F.G. e F.M. (quali compratori), chiedendo dichiararsi la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., delle vendite aventi ad oggetto i beni immobili costituenti l’intero patrimonio immobiliare del venditore, effettuate in favore dei suoi prossimi congiunti convenuti e in pregiudizio delle ragioni creditorie della società attrice;

– nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò la nullità per simulazione assoluta degli atti di vendita impugnati;

– sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Bari, con sentenza, dichiarò inammissibile l’appello per genericità dei motivi;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono F.P., C.A., F.G. e F.M. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso la S.G.A. – Società per la Gestione di Attività s.p.a.;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè la insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello per mancata specificità dei motivi) appare manifestamente infondato, in quanto la Corte di Appello, pur ritenendo inammissibile l’appello per difetto di specificità delle censure, ha comunque esaminato nel merito i motivi di gravame, non solo con riferimento alla prova della simulazione (rispetto alla quale ha valutato positivamente gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della decisione di primo grado, essendo peraltro l’utilizzo degli indizi a prova della simulazione consentito ai terzi dagli artt. 1417 e 2729 c.c.), ma anche con riferimento alla prova del pregiudizio del terzo in rapporto alla sua pretesa creditoria (non contestata tra le parti e risultante da decreto ingiuntivo divenuto esecutivo), fornendo una motivazione esaustiva e comunque non censurabile in cassazione, considerato peraltro che non è stato dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo) (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (la memoria depositata dal difensore di parte resistente è adesiva alla detta relazione);

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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