Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18389 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/07/2019), n.18389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12948-2018 proposto da:

HERA SPA, in persona del procuratore pro domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’Avvocato MARCO ANNECCHINO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARCO SPEDIZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo

studio dell’Avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALFREDO SARDELLA, LINA MENEGON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Hera S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 668 del 2014, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Arco Spedizioni S.p.A. contribuente avverso cartelle di pagamento TARSU TIA 2010-2012;

la contribuente resiste con controricorso;

la ricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. è preliminare la disamina dell’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controricorrente;

1.2. la CTP, nella sentenza di primo grado ritualmente trascritta nel controricorso, ha espressamente accolto il ricorso della contribuente con riguardo, preliminarmente, all’eccezione di nullità dell’ingiunzione di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, ritenendo che “l’accoglimento della pregiudiziale eccezione di nullità dell’ingiunzione rende(sse)… ultronea la disamina dei motivi di merito, per i quali la doglianza della ricorrente appar(iva)… comunque meritevole di accoglimento, alla luce della normativa interna e della normativa comunitaria di rango superiore”, trattandosi di “rifiuti speciali (imballi terziari) per i quali Hera non effettua, non potendolo ai sensi di legge, a mente dell’art. 2262 del Codice dell’Ambiente, alcun servizio”;

1.3. la CTR ha confermato la sentenza impugnata concordando sulla natura di “rifiuti speciali (imballi terziari) per i quali Hera non effettua, non potendolo ai sensi di legge, a mente dell’art. 2262 del Codice dell’Ambiente, alcun servizio”;

1.4. la stessa ricorrente, inoltre, afferma di aver proposto appello censurando le suddette affermazioni della CTP, senza, tuttavia, in alcun modo dimostrare di aver impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui era stata ritenuta l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento per non essere stata preceduta da avviso di accertamento, nè in ogni caso è stata proposta alcuna doglianza sul punto neppure nel ricorso in cassazione;

1.5. si tratta, dunque, di affermazione ritenuta di per sè decisiva, tanto che le ulteriori argomentazioni sono state svolte, in primo grado, per completezza, e la suddetta affermazione di nullità dell’ingiunzione non è stata però oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto;

1.6. trova quindi applicazione il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7948/1999; 2499/1973);

2. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

3. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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