Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18389 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 23085/2013 RG, proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dell’avv.to Luca Grimoldi e

dall’avv. Mauro Bonini, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv.to Daniele Villa in Roma, Via Tibullo n. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente-

nonchè

Equitalia Nord s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/12/2012 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia depositata in data 09/07/2012, non

notificata.

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31

gennaio 2020 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.C. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Equitalia Nord s.p.a. (al tempo, Equitalia Esatri s.p.a.), notificata il 18/12/2008, con la quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio di (OMISSIS), aveva richiesto maggiori imposte, interessi sanzioni e spese. A fondamento del ricorso, B.C. deduceva che, essendo socio accomandante della società la Corte del Re di F.M.S. & C. s.a.s., non era tenuto al pagamento delle imposte richieste ai fini Iva ed Irap, sicchè chiedeva l’annullamento della cartella nei suoi confronti.

La Commissione tributaria provinciale adita, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., accoglieva il ricorso, sul rilievo che B.C. era carente di legittimazione passiva.

L’Agenzia delle entrate appellava la decisione di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado accogliendo l’appello.

B.C. ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, affidandosi a sei motivi di ricorso.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Equitalia Nord s.p.a., rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con istanza pervenuta alle ore 11.20 durante l’adunanza camerale del 31 gennaio 2010, B.C. ha rinunciato al presente ricorso, chiedendo nel contempo di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia del debitore.

All’uopo ha esposto che in data 27 marzo 2017 aveva aderito alla definizione agevolata della lite, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. in L. con mod. dalla L. n. 225 del 2016, (all. sub 3) che nel contempo si era impegnato a rinunciare ai giudizi di pendenti (all. sub 3), che nei tempi e nei modi comunicati da Equitalia Servizi per la Riscossione, aveva provveduto all’integrale pagamento de dovuto (all. sub 5).

L’istante ha allegato all’atto di rinuncia – debitamente sottoscritta da egli rinunciante nonchè dal procuratore speciale, avv.to Luca Grimoldi – la documentazione comprovante l’adesione ed il pagamento del dovuto nonchè la notifica telematica all’Avvocatura dello Stato dell’atto di rinunzia e del ricorso contenente la procura speciale all’avv.to Luca Grimoldi, tramite il deposito cartaceo degli atti della notifica a mezzo pec.

A fronte dell’inequivocabile rinuncia al giudizio, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c..

Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia del B.C., a seguito di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. con mod. dalla L. n. 225 del 2016. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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