Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18388 del 31/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18388 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 6062-2011 proposto da:
PIAZZI IVANA PZZVNI63T57F704D, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI
SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DENIS GIULIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
– intimati avverso la sentenza n. 15/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO dell’11.11.09, depositata il 14/01/2010;
aL
J3
Data pubblicazione: 31/07/2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
per la ricorrente é solo presente l’Avvocato Salvatore Bartoli.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è tata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< La sig.ra Ivana Piazzi ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, pef . la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - pronunciandosi
sulla impugnativa di un avviso di accertamento Irpef che aveva determinato in euro 27.000 il
reddito della contribuente per Panno 2002, utilizzando il procediments di accertamento per
redditometro ex articolo 38 d.p.r. 600/73 - ha accertato tale reddito i ella misura di euro
18.000.
L'atto impositivo aveva attribuito alla ricorrente il reddito di E 27.000 p r ciascuno degli anni
dal 2001 al 2005, spalmando su tali anni - in relazione ai quali la co tribuente non aveva
dichiarato alcun reddito - l'importo di E 135.000 versato dalla contrib ente (in aggiunta al
retratto di un mutuo trentennale di euro 700.000) in pagamento di un cquisto immobiliare
effettuato il 28 luglio 2005.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto inattendibile la ituazione reddituale
presentata dalla contribuente negli anni oggetto di accertamento (nei quali la stessa era
fiscalmente a carico del marito), considerando non del tutto probanti le difese da costei
sviluppate e, in definitiva, ritenendo che negli anni in questione la stessa avesse realizzato un
reddito inferiore a quello accertato dall'Ufficio ma non inferiore a quello del di lei marito
(accertato in sentenza in euro 18.000 l'anno).
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di insufficiente motivazione della sentenza
gravata per omessa valutazione delle prove fornite dalla contribuente.
Il ricorso è fondato.
Il nucleo della motivazione della sentenza gravata consiste nell'affermazione che la
contribuente, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2001
al 2005, per tali anni non disponeva di alcun reddito "o comunque disponeva di un reddito
familiare modesto, essendo a carico del marito che dichiarava redditi pari a é" 18.000";da tale
accertamento di fatto il giudice di merito trae la conseguenza che - pur tenendo conto di
quanto dedotto dalla contribuente con riferimento alla stipula di un mutuo, ai riscatti di polizze
e ad altri disinvestimenti effettuati nel 2005 — risulterebbe non provato come la contribuente
potesse, in assenza di redditi personali, sostenere il servizio del mutuo e mantenere l'immobile.
A prescindere dalla illogicità insita nell'argomentazione che pretende di desumere la presenza
Ric. 2011 n. 06062 sez. MT - ud. 26-06-2013
-2- IMMACOLATA ZENO. di redditi personali della contribuente nell'anno 2002 dal fatto che costei ha iniziato nel 2005 a
sostenere le spese di servizio del mutuo e di mantenimento dell'immobile, appare comunque
decisiva la considerazione che l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza gravata secondo
cui il reddito familiare goduto dalla famiglia della contribuente negli anni dal 2001 al 2005
sarebbe ammontato a euro 18.000 annui contrasta con la circostanza menzionata nella sentenza
di primo grado (riprodotta in parte qua a pag. 6 del ricorso per cassazione, in osservanza
dell'onere di autosufficienza) che dai modelli di dichiarazione dei redditi presentati per gli anni 2004 e 2005 dal coniuge della contribuente, e da quest'ultima prodotti nel giudizio di
primo grado, emergerebbe che i redditi da quello dichiarati per i suddetti anni sarebbero
ammontati, rispettivamente, ad E 79.060 e ad E 79.907. Tale circostanza, evidentemente
decisiva ai fini dell'accertamento del reddito familiare della contribuente per il periodo
2001/2005, sul quale si fonda la ratio decidendi della sentenza gravata, risulta totalmente
ignorata dalla sentenza gravata, la cui motivazione risulta pertanto insufficiente.
Si propone quindi l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio
alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, perché motivi in ordine ai redditi
percepiti dal marito della contribuente nel periodo rilevante ai fini dell'accertamento per cui è
causa..>>
che né l’Agenzia delle entrate né il ministero delle Finanze si sono cicostituiti;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che nei confronti del Ministero delle Finanze il ricorso va
dichiarato inammissibile, non avendo il Ministero partecipato al giudizio di
merito;
che, per quanto concerne il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, il
Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero
delle Finanze e accolto nei confronti dell’Agenzia delle entrate;
che, pertanto,
la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le
spese del giudizio di cassazione tra contribuente ed Agenzia delle entrate (non
essendovi luogo alla regolazione delle spese tra contribuente e Ministero, non
essendosi quest’ultimo costituito in questa sede) .
P.Q.M.
Ric. 2011 n. 06062 sez. MT – ud. 26-06-2013
-3-
d
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle
Finanze e lo accoglie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; cassa la
sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di
cassazione nei rapporti tra contribuente ed Agenzia delle entrate.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.